Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20429 del 26/09/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20429 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

contro
FALLIMENTO LUX sx.1., in persona del curatore, elettivamente
domiciliato in Roma, via Attilio Regolo n. 19, presso l’avv. Giuseppe
Andreotta, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Esposito, giusta delega
in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,
sez. staccata di Salerno, n. 208/02/07, depositata il 29 ottobre 2007.

Data pubblicazione: 26/09/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile
2014 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per la ricorrente e l’avv.
Antonio Esposito per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Del
Core, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto

sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione
staccata di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento
dell’appello del Fallimento LUX s.r.1., è stata affermata l’illegittimità
dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, per IRPEG
ed ILOR dell’anno 1997, a titolo di plusvalenza derivante dalla cessione di
un immobile.
Il giudice d’appello è pervenuto a detta conclusione, da un lato, rilevando
che, con sentenza passata in giudicato, era stato annullata la rettifica
dell’IVA operata in relazione allo stesso atto di vendita, e, dall’altro, che
l’Ufficio non aveva provato, con elementi gravi, precisi e concordanti, la
erogazione di un corrispettivo diverso da quello indicato nell’atto, non
potendo attribuirsi una tale efficacia all’attribuzione all’immobile, da parte
dell’UTE, del valore catastale, risultato superiore al corrispettivo pattuito.
2. Il Fallimento Lux s.r.l. resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con il secondo motivo di ricorso, concernente – la seconda, autonoma
ratio decidendi sopra indicata (ed il cui esame, quindi, è potenzialmente
idoneo a rendere superfluo quello di ogni altra questione), l’Agenzia delle
entrate denuncia la violazione degli artt. 39, primo conuna, lett. d), del
d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo modificato dall’art. 35 del d.l. n. 223 del
2006, convertito in legge n. 248 del 2006) e 2729 cod. civ.
Osserva che il menzionato art. 35 del d.l. n. 223 del 2006 ha introdotto,
al comma 3, un ultimo periodo nella lettera d) del primo comma dell’art. 39
cit., in virtù del quale la prova della infedeltà del ricavo dichiarato in caso di
cessione di immobili “si intende integrata” anche se tale infedeltà “viene
desunta sulla base del valore normale dei predetti beni determinato ai sensi
dell’art. 9, comma 3” del TUIR. L’art. 1, comma 265, della legge n. 244 del
2

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la

2007 ha poi stabilito che “per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006,
deve intendersi che le presunzioni” di cui all’art. 35 cit. “valgano, agli effetti
tributari, come presunzioni semplici”.
Conclude, pertanto, censurando la sentenza impugnata per non avere il
giudice a quo tenuto conto della detta normativa, in base alla quale, a
maggior ragione rispetto al parametro del “valore normale” del bene,
avrebbe dovuto attribuirsi carattere di presunzione dotata dei requisiti di cui

2. Il motivo è infondato.
L’art. 24, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria
2008), ha modificato l’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 (così come
l’omologo art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di IVA), eliminando le
disposizioni introdotte dall’art. 35 del di. n. 223 del 2006: ciò a seguito di
un parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione europea, la quale,
nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato
l’incompatibilità — in relazione, specificamente, all’IVA, ma ritenuta
estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette — di tali
disposizioni con il diritto comunitario.
E’ stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006,
sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza
del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza
che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale
può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla
base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e
concordanti”: e ciò – deve intendersi – con effetto retroattivo, stante la
ragione di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore
nazionale del 2009 ad intervenire (cfr., anche, circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 18 del 14 aprile 2010).
Ne consegue, nella fattispecie, che l’apprezzamento, compiuto dal
giudice di merito, circa l’inadeguatezza del valore catastale stimato
dall’UTE a costituire, di per sé solo, presunzione grave, precisa e
concordante di infedeltà del corrispettivo dichiarato nell’atto di vendita

dell’immobile non è sindacabile in questa sede, non essendo stato oggetto di
contestazione sotto il profilo della sufficienza e logicità della relativa
motivazione.
3

all’art. 2729 cod. civ. al valore catastale attribuito all’immobile dall’UTE.

3. Il rigetto del secondo motivo, avente ad oggetto, come detto sopra, una

:SENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N.5
MATERIA TRIBUTARIA

ratto decidendi autonoma, idonea a sorreggere da sola la decisione
impugnata, rende superfluo l’esame di ogni altra censura e conduce, quindi,
al rigetto del ricorso.
4. Il succedersi delle indicate modifiche legislative e, in particolare,
l’intervenuta abrogazione in epoca successiva alla proposizione del ricorso
della norma sulla quale il ricorso stesso essenzialmente si fondava, induce a
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 10 aprile 2014 e, in seconda convocazione, il 16
luglio 2014.

disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

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