Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20429 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 20429 Anno 2018
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 1703-2014 proposto da:
PENNACCHIO FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli
avvocati VITTORIO DI MEGLIO e PASQUALE PACIFICO;
– ricorrente contro

DI MEGLIO FLORA, rappresentata e difesa dagli avvocati
PRIMO CELEBRIN e GIUSEPPE DI MEGLIO;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 3288/2012 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 15/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/02/2018 dal Consigliere GUIDO
FEDERICO.

Data pubblicazione: 02/08/2018

Esposizione del fatto
Pennachio Francesco, premesso di essere proprietario di un immobile ad
uso abitativo, sito in Ischia, confinante con altro fabbricato, di proprietà

di Flora Di Meglio, conveniva quest’ultima innanzi al Tribunale di
Napoli, esponendo che la convenuta era solita occupare il viottolo
comune con motocicli ed oggetti vari, rendendone impossibile l’utilizzo e
ne chiedeva la condanna a lasciare libero il viottolo comune oltre al
risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda.
La Corte d’Appello di Napoli confermava integralmente la sentenza di
primo grado.
Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso per cassazione, con
due motivi, Pennacchio Francesco.
La Di Meglio resiste con controricorso.
Considerato in diritto
Il primo motivo denuncia l’omesso esame della domanda attorea e la
aullit dei a sentenza impugnata, nonché la violazione degli art.
112,115,116, 132 cpc, la violazione dell’art. 849 c.c., degli artt. 1102 e
1117 cc., in relazione agli art. 360 nn.3) e 4) cpc, lamentando che la
Corte territoriale abbia omesso di prendere in esame la domanda proposta
dal ricorrente, avente natura reale, qualificandola erroneamente come
domanda di natura personale.
Il ricorrente lamenta altresì che la Corte territoriale, sempre in
conseguenza dell’errata qualificazione della propria domanda, abbia
erroneamente dichiarato inammissibile la propria domanda di

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accertamento di cessazione della turbativa e di ripristino dello stato dei
luoghi, e respinto la richiesta di ammissione di nuove prove in appello.
I motivi, che, in quanto strettamente connessi vanno unitariamente

esaminati, sono infondati.
Conviene premettere che, secondo il consolidato indirizzo di questa
Corte, l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione
riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un
accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia
motivato in maniera congrua ed adeguata, avuto riguardo all’intero
contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale, tenuto
conto, in tale operazione, della formulazione testuale dell’atto nonché del
contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che la parte
intende perseguire(Cass.2289312008).
Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, nell’esercizio dell’attività
di interpretazione della domanda ad essa riservata, ha ritenuto, con
adeguato apprezzamento di merito, che l’azione dell’odierno ricorrente,
in quanto unicamente diretta a far cessare la situazione denunciata quale
menomazione del godimento della proprietà e non accompagnata dalla
richiesta di declaratoria del relativo diritto, avesse natura personale, con
la conseguenza che non costituiva presupposto necessario della domanda
la questione dell’appartenenza all’attore del bene a tutela del quale agiva.
Tale statuizione è conforme a diritto.
La domanda diretta ad ottenere la rimozione della situazione lesiva del
diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta di
declaratoria del diritto reale, può infatti assumere la veste di azione di
reintegrazione in forma specifica, di natura personale, se è intesa al

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ristabilimento di un’attività esercitata sulla base del diritto di proprietà, in
quanto l’azione si fonda sul diritto di credito conseguente alla lesione del
diritto reale (Cass. 884/2011).

La Corte territoriale ha dunque fatto coerentemente discendere dalla
mancata prova dell’imputabilità alla convenuta dei comportamenti
contestati, il rigetto della domanda, avente natura personale, svolta nei
suoi confronti.
Non è dunque ravvisabile alcuna omessa pronuncia, poichè la Corte,
sulla base della su menzionata qualificazione della domanda, ha ritenuto
che fosse irrilevante accertare la situazione di proprietà dell’odierno
ricorrente ( in tal senso Cass. 884/2011 e Ss.Uu.7305/2014), sussistendo
la prova che la convenuta aveva omesso di porre in essere gli atti
denunciati da quest’ultimo.
Del pari, con adeguato apprezzamento di merito, la Corte ha ritenuto la
novità e la conseguente tardività delle domande formulate dal Pennacchio
con le quali questi chiedeva di poter egli stesso procedere alla rimozione
di impianti e cose lasciati abusivamente nel viottolo, e dichiararsi altresí
il proprio diritto alla comunione sul viale antistante l’edificio di sua
proprietà.
Non sussiste, inoltre, la dedotta nullità della sentenza per assoluta
carenza di motivazione, ravvisabile solo quando nel ragionamento del
giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una
obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione
del proprio convincimento.
Come si è già evidenziato, nel caso di specie, l’iter logico posto a
fondamento della decisione di appello è espresso in modo chiaro ed è

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ben indicata la ratio decidendi in virtù della quale la Corte territoriale ha
ritenuto di confermare la statuizione di rigetto della domanda.

dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito
rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice di
individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e
scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova,
salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è
assegnato alla prova (ex plurimis, Cass. n.6064/08).
Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza,
si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi
1.700,00 € , di cui 200,00 €, per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in
misura del 15%, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 16 febbraio 7,0 t

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Il Presidente

L’omessa motivazione non può infatti consistere nella difformità

DEPOSITATO IN WICELLERK

Roma, 0 2 AGO. 2018

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