Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20428 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2018, (ud. 27/04/2018, dep. 14/12/2018), n.32428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21955-2011 proposto da:

CASSA RISPARMIO ASTI SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SEVERINI 54,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 70/2010 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 29/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del 1, 2, 3 e 4

motivo di ricorso, assorbito il 5, accoglimento del 6, rigetto del

7; udito per il ricorrente l’Avvocato CONTESTABILE per delega

dell’Avvocato TINELLI che ha chiesto raccoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 70/6/2010, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 29.11.2010.

Ha rappresentato che con avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo all’anno d’imposta 2004, l’Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione Unico presentata dalla società ai fini IRES e IRAP. Con l’atto impositivo, che richiamava i risultati di una verifica e del relativo processo verbale di constatazione, erano ripresi a tassazione alcuni componenti negativi del reddito d’impresa dell’istituto di credito, in particolare l’importo di Euro 530.546,27, costituito da una quota parte delle svalutazioni su crediti operate ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106, comma 3, che invece si riteneva dover correttamente inserire tra le perdite su crediti, con conseguente non incidenza sul risultato economico dell’esercizio e dunque sulla base imponibile, e l’importo di Euro 30.840,00 per spese di pubblicità, che per la natura delle operazioni si riteneva più correttamente collocabile tra le spese di rappresentanza, deducibili solo pro quota.

Nel contenzioso che ne seguiva la Commissione Tributaria Provinciale di Torino accoglieva il ricorso solo per una parte delle spese di pubblicità, rigettandolo per il resto. L’adita Commissione Tributaria Regionale confermava la sentenza.

Avverso la pronuncia del giudice regionale la società formula sette motivi di ricorso, censurando:

con il primo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 106, comma 3; D.Lgs. n. 87 del 1992, artt. 2 e 20; art. 2423 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che i componenti reddituali negativi collocati dalla società nel cit. art. 106, comma 3, quali svalutazioni integrali dei crediti, trovassero invece collocazione tra le perdite su crediti;

con il secondo motivo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5, e art. 106, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’errore in cui i giudici d’appello erano incorsi per aver confuso gli istituti della svalutazione e della perdita, così riqualificando le svalutazioni come perdite anzichè come rettifiche di valore;

con il terzo motivo per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la carenza di adeguata motivazione, a fronte delle ragioni illustrate dalla società in ordine alla rilevanza economica riservata dalla società ai suddetti crediti, ancorchè integralmente svalutati, e dunque in ordine alla giustificata collocazione nel bilancio come componenti negativi deducibili dal reddito;

con il quarto motivo per violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 83 e art. 106, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’illegittimità della pronuncia, in contrasto con la normativa sulla determinazione del reddito di impresa e di imputazione delle svalutazioni dei crediti; con il quinto motivo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5 e art. 106, commi 3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere fatto erroneamente discendere implicazioni tributarie vantaggiose alla contribuente dalla collocazione dei crediti, pur ritenuti integralmente irrecuperabili, tra le svalutazioni e non tra le perdite;

con il sesto motivo per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per l’erroneità del ragionamento condotto dal giudice regionale nell’imputare ai vantaggi fiscali conseguibili la scelta della appostazione dei crediti tra le svalutazioni e non tra le perdite;

con il settimo motivo per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per le erronee argomentazioni del giudice regionale sulla collocazione dei costi sostenuti per alcuni eventi nella città di Asti tra le spese di rappresentanza, e non tra quelle di pubblicità e sponsorizzazione.

In conclusione ha chiesto la cassazione della sentenza.

L’Agenzia si è costituita al solo fine della partecipazione all’udienza.

All’udienza pubblica del 27 aprile 2018, dopo la discussione, il P.G. e le parti hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto principale della presente controversia, cui infatti la società ricorrente dedica sei dei sette motivi di ricorso, è il recupero nell’imponibile, con conseguente ripresa a tassazione dell’importo di Euro 530.546,27, che invece la contribuente, esercente attività nel settore creditizio, aveva dedotto dal reddito d’impresa perchè riferito a crediti svalutati al 100%.

L’Amministrazione ritiene che un credito svalutato integralmente non costituisca una posta negativa del bilancio, ma una perdita, da riportare nello stato patrimoniale e su questo incidente; l’Amministrazione ha peraltro ritenuto che la collocazione dei crediti nelle svalutazioni, con conseguente loro deducibilità nei limiti e modalità di cui all’art. 106, comma 3 del TUIR, importasse vantaggi fiscali che non sarebbe stato possibile conseguire se registrati come perdite.

La difesa dell’istituto di credito insiste invece nel giusto inquadramento della operazione tra le rettifiche di valore dei crediti, e pertanto quale componente reddituale negativo correttamente appostato in bilancio tra le svalutazioni dei crediti.

Chiariti i termini della controversia, con il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che possono essere trattati unitariamente perchè in sostanza osservano e ricostruiscono sotto varie angolazioni giuridiche la vicenda – cioè se sia possibile inquadrare tra le svalutazioni anche quella integrale del credito, o se in tale ipotesi ci si trovi dinanzi ad una situazione da ricondurre esclusivamente alla perdita del credito-, lamentando anche l’insufficiente motivazione, la contribuente si duole dell’errata interpretazione di norme sostanziali. Lamenta in sintesi che il giudice regionale ha erroneamente applicato le regole fiscali su svalutazioni e perdite dei crediti contenute nel D.P.R. n. 917 del 1986 (artt. 101 e 106 del TUIR), le norme specificamente dettate per il settore creditizio dall’allora vigente D.Lgs. n. 87 del 1992, infine la normativa civilistica in materia di bilancio e conto economico, e in particolare la disciplina sui criteri di valutazione dettati dall’art. 2426 c.c.

Sempre nei limiti della rappresentazione sintetica del ragionamento della difesa della contribuente, questa sostiene che dalla disciplina civilistica e tributaria emerge la differenza sostanziale tra svalutazioni e perdite.

Le prime sarebbero espressione di una valutazione discrezionale dell’amministratore dell’impresa, pur nel rispetto dei canoni prescritti dall’art. 2426 c.c., comma 1, n. 8, (che impone una valutazione secondo il “valore presumibile di realizzazione”), confermati, quanto alla specifica disciplina allora vigente per gli enti finanziari e creditizi, dal D.Lgs. n. 87 del 1992, art. 20 e indirettamente richiamati dalla normativa di vigilanza della Banca d’Italia. Trattandosi di valutazione del rischio di esigibilità, per un verso essa è sottoposta a principi vincolanti, cui la discrezionalità dell’amministratore è tenuta a sottostare mediante il suo esercizio secondo il prudente e responsabile apprezzamento e nel generale obbligo di rappresentare lo stato veritiero della situazione economica dell’impresa; per altro verso, e proprio per tali ragioni, dalla disciplina e dall’ordine interpretativo dei principi sul bilancio sostiene che non si evince un limite oltre il quale non possa valutarsi l’entità della svalutazione del credito, sicchè esso può correttamente appostarsi tra le svalutazioni e non tra le perdite anche quando lo si ritenga presuntivamente inesigibile nella sua interezza, così potendosi procedere alla svalutazione del 100%. Ciò non esclude una rivalutazione delle circostanze e del quadro prognostico, con la possibilità, nel bilancio successivo, di un recupero della possibile esigibilità ed una riduzione della percentuale di svalutazione.

Le seconde, le perdite, costituirebbero invece la mera conseguenza della definitiva e oggettiva constatazione della irrecuperabilità del credito, riconducibile a dati certi e precisi oppure alla particolare condizione soggettiva del debitore (identificata per quel che concerne la disciplina fiscale nelle ipotesi individuate dall’art. 101, comma 5 del TUIR). Dunque, secondo la ricorrente, il limes della distinzione tra svalutazione e perdita del credito è segnato dalla discrezionalità valutativa dell’amministratore nella ipotesi delle svalutazioni, e dunque dalla natura di giudizio di valore formulato in forma dubitativa, e dal riscontro obiettivo di esistenza di elementi, oggettivi o soggettivi, che rendono certa la perdita del credito.

Assumendo pertanto che il giudice regionale non abbia fatto buon governo della disciplina invocata e dei principi e distinzioni tra i significanti “svalutazione” e “perdita”, la contribuente lamenta che la decisione assunta con la sentenza impugnata sia fondata sugli errores in iudicando denunciati.

A fronte di questa ricostruzione l’Agenzia ha invece ritenuto che quando l’amministratore dell’impresa pervenga ad un giudizio di valore di totale irrecuperabilità del credito, sia esclusa l’appostazione in bilancio con una svalutazione del 100%, dovendosi esso invece iscriversi tra le perdite.

Questa scelta è quella condivisa dalla sentenza dal giudice regionale, che infatti, riportando il testo del comma 3 dell’art. 106 cit., all’epoca vigente e riferito appunto ai crediti alla clientela erogati da enti creditizi e finanziari, afferma che “il tenore letterale della disposizione opera quindi un espresso richiamo all’appostazione a bilancio dei crediti e presuppone pertanto chiaramente non solo la loro effettiva esistenza, ma anche la persistenza di un apprezzabile valore economico dei medesimi.”. Ed ancora, prosegue la sentenza, “è indiscutibile che il testo della norma non prevede alcun limite alla misura delle svalutazioni, ma è altrettanto evidente che un’operazione di tal fatta implica una prognosi da parte del creditore circa la sopravvenuta diminuzione della possibilità del suo effettivo realizzo. In particolare, una prognosi tanto negativa sull’esito di una particolare posizione creditoria da determinare addirittura una valutazione contabile del credito pari a “zero”, determina necessariamente una situazione coincidente all’assoluta impossibilità di realizzazione del credito e cioè, in altre parole, una vera e propria perdita.”.

Perimetrate le rispettive posizioni, è ben chiaro che le opposte interpretazioni si sfiorano quando, da parte della contribuente, si denuncia la confusione tra elementi di valutazione “quantitativa” e diverso fondamento giuridico dei concetti di perdita e di svalutazione – come desumibili dai principi contabili e dalla disciplina civilistica e fiscale -, mentre da parte della Commissione Regionale, che accoglie le ragioni della Agenzia, si considera che la valutazione quantitativa, se portata a svalutare integralmente il credito, rivela quegli elementi certi e precisi che collocano il credito nell’alveo delle perdite di cui al cit. art. 101.

Occorre allora esaminare e valutare il fondamento delle due prospettive alla luce della normativa invocata dalla ricorrente, al fine di comprendere se di essa il giudice regionale abbia fatto malgoverno, nella consapevolezza che la linea di confine può non escludere la sovrapposizione tra elementi valutativi, propri del giudizio di valore posto a giustificazione della ipotesi di svalutazione del credito, e principi di certezza e precisione, che quando esistenti escludono definitivamente – secondo le regole di bilancio e dei principi contabili – la riscuotibilità del credito, collocandolo tra le perdite.

A tal fine va pertanto verificato se dalla lettura della disciplina, ed innanzitutto, per quello che qui interessa, da quella che regola il diritto tributario, che non coincide in tutto con le regole che sottendono ai rapporti civilistici (ancorchè di esse ne tiene conto), vi sia un momento in cui la valutazione, prudente e responsabile dell’amministratore che apposta una voce contabile negativa, si fondi su elementi di fatto, rilevanti sul piano giuridico, che coincidano con quelli dotati di certezza e precisione, propri del concetto di perdita del credito.

Intanto, prendendo in considerazione le norme civilistiche, l’art. 2425 c.c. dispone che “Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema… A)… B) Costi della produzione… 10) ammortamenti e svalutazioni (e tra essi)… d) svalutazioni dei crediti compresi nell’ attivo circolante…”; l’art. 2426, comma 1, n. 8, (ratione temporis vigente) prevede che “i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione”. Il quinto comma dell’art. 2423 ter c.c. prevede che “per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente”. Ebbene, il quadro normativo civilistico di riferimento in tema di “svalutazione crediti” impone che il bilancio debba rappresentare in modo veritiero e corretto sia la situazione patrimoniale che quella finanziaria, così che per i crediti “compresi nell’ attivo circolante” è necessario rappresentare non solo il loro “valore” nominale o di acquisizione, ma anche quello “presumibile di realizzazione”. Pertanto, se si presume di realizzare da essi un valore inferiore a quello nominale o di acquisizione, deve essere appostata nella specifica voce del conto economico la corrispondente svalutazione.

Dalla terminologia utilizzata dalla norma si evince che il riferimento non è evidentemente al “valore”, che, nella sua assolutezza, può configurarsi in una scala percentuale da uno a cento, ma al “valore di realizzazione”, il che presuppone che comunque sussista, secondo una valutazione prudenziale, una prospettiva di realizzazione, che escluda la certezza, obiettiva, della sua perdita.

Venendo ora all’esame della disciplina fiscale, anche nel giudizio di valore richiesto ai fini della valutazione dei crediti di una banca, per quanto qui interessa, va operata la stima del valore effettivo secondo criteri prudenziali, applicandosi allo stesso modo l’obbligo della rappresentazione veritiera e corretta del conto economico e dello stato patrimoniale. E ciò è tanto più decisivo sia perchè le svalutazioni di alcune categorie di crediti rilevano ai fini della determinazione del reddito d’impresa, sia pur riconosciute solo entro certi limiti a garanzia della certezza del rapporto tributario (all’epoca lo 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell’ammontare delle svalutazioni dell’esercizio), sia perchè, e per conseguenza, esse incidono sulla stessa valenza delle perdite.

Come infatti è stato autorevolmente evidenziato, le svalutazioni dei crediti, configuranti componenti negativi del reddito d’impresa, ai fini impositivi incidono sulla rilevanza “delle perdite successivamente registrate in ordine ai medesimi diritti”. Infatti le svalutazioni rappresentano lo stesso decremento di ricchezza manifestato dalle seconde, anticipandone la valenza reddituale, tant’è che le perdite su crediti sono deducibili nel computo del reddito d’impresa al netto della parte che eccede l’ammontare delle svalutazioni e degli eventuali accantonamenti già dedotti nei precedenti esercizi.

Al di là della scontata diversità del fondamento giuridico su cui svalutazioni e perdite si fondano, per quanto chiarito in precedenza è evidente allora la stretta connessione delle due voci.

Ed allora, fermi gli obblighi assunti dagli amministratori di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e quella finanziaria, tenendo conto che per i crediti dell’attivo circolante è necessario rappresentare non solo il loro “valore” nominale o di acquisizione, ma anche quello “presumibile di realizzazione”, la collocazione di un credito tra le perdite abbisogna di un giudizio prognostico di definitiva inesigibilità, laddove la svalutazione, anche totale, presuppone una perdita probabile, potenziale, ma non ancora “certa e definitiva” (cfr. Cass., ord. n. 10686/2018).

Occorre certo chiarire da quali elementi è possibile desumere la certezza della perdita, in assenza della quale anche la svalutazione integrale non costituisce perdita. E a tal fine dovrà ad esempio tenersi conto della situazione di solvibilità del debitore, oltre che delle ragioni giuridiche fondanti il credito quando contestato, cioè dei rischi di volatilità del credito collegabili alla specificità del debitore e delle sue condizioni economiche, della totale o parziale infondatezza del credito (ad esempio in forza di un giudicato), in riferimento a tutte le voci che lo compongono (che per un istituto di credito sono ancorate non solo al capitale ma anche agli interessi, a volte incidenti in misura cospicua). Più in generale dovrà tenersi conto di una serie di prospettive che possono riguardare persino l’andamento della economia, ossia persino ragioni macroeconomiche. Ma un giudizio di valore sulla presumibile realizzazione del credito necessita di riscontri obiettivi che possono anche non riguardare direttamente quello specifico credito (come nel caso in cui si constati l’inutile escussione di altre posizioni del medesimo debitore). E quando la ricerca perviene a riscontri che, senza attestare formalmente l’irrecuperabilità del credito (l’inutile esercizio della azione esecutiva), di fatto però parimenti evidenziano elementi di certezza della sua perdita (ad es. l’assodata incapienza del debitore), emergono senz’altro i presupposti per l’iscrizione nello stato patrimoniale della perdita stessa.

Peraltro deve riconoscersi che vi è riscontro di ipotesi ambivalenti. E’ l’ipotesi di incapienza del debitore attestata nel parere legale rilasciato da un avvocato, cui sia stata affidata la pratica di recupero, ancorchè alcuna azione processuale sia ancora avviata. In questo caso il parere può certamente essere utilizzato a fondamento del giudizio di valore idoneo a giustificare la integrale svalutazione del credito. Sennonchè proprio un parere legale che consigli di non dare neppure inizio ad un giudizio di recupero è stato ritenuto da questa Corte un sufficiente elemento di certezza della perdita del credito, così giustificando la scelta contabile dell’impresa di iscrizione di perdite ex art. 101 cit. (Cass., sent. n. 3862 del 2001). Spetterà pertanto all’organo giudicante valutare unitariamente gli elementi introdotti dalle parti nel giudizio al fine di riscontrare se il realizzo del credito sia perso con certezza e definitività.

Ebbene, alla luce degli approdi interpretativi e delle considerazioni sensibili anche a questioni pratiche riscontrabili, il giudice regionale non ha fatto buon governo della disciplina civilistica e fiscale. Per il giudice regionale “non costituisce affatto un elemento costitutivo della nozione di “perdita” la certezza o definitività dell’irrecuperabilità del credito. Si noti, invero, che trattandosi di un giudizio prognostico, necessariamente rimesso alla valutazione del creditore, esso non è mai formulabile in termini oggettivi.”. Trattasi con evidenza di un ragionamento doppiamente errato. Errato perchè la perdita va ricondotta alla certezza e definitività, a differenza di quanto sostenuto dalla CTR; errato perchè il concetto di certezza e definitività non deve relazionarsi ad elementi ontologici, fenomenici, ma alla sfera giuridica del giudizio prognostico, nel rispetto degli obblighi giuridici della rappresentazione veritiera e corretta sia della situazione patrimoniale, sia della situazione finanziaria.

Nè nella decisione sono stati evidenziati elementi, che significativamente facevano supporre una definitiva perdita del credito, e di conseguenza una non veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

In conclusione i motivi esaminati sono fondati e trovano accoglimento, dovendo provvedere il giudice d’appello all’esame della fattispecie alla luce dei principi enucleati.

Il quinto ed il sesto motivo sono inammissibili per difetto di rilevanza. Con essi la difesa della contribuente ha censurato la sentenza perchè avrebbe erroneamente affermato che la scelta di ricondurre l’irrecuperabilità integrale del credito tra le svalutazioni al 100% e non tra le perdite avrebbe fatto conseguire alla società il vantaggio fiscale della deducibilità di quegli importi dal reddito d’impresa, con conseguente utile incidenza sulla base imponibile. Sennonchè si tratta di una argomentazione della sentenza che non rileva sulla statuizione, la quale invece è fondata sulle motivazioni articolate dal primo capoverso dei “motivi della decisione” al penultimo capoverso del quinto foglio. In altri termini i prospettati vantaggi fiscali provenienti dalla scelta contabile della società sono un argomento rafforzativo utilizzato dal giudice regionale, ma riguardano le finalità metagiuridiche della scelta, non già l’interpretazione della disciplina applicabile.

Con l’ultimo motivo del ricorso l’istituto di credito si duole della insufficiente motivazione della sentenza in merito alla statuizione sulla natura delle spese sostenute dalla banca per sostenere alcuni eventi pubblici celebrati nella città di Asti. In particolare lamenta che, a fronte della natura di spese di pubblicità e sponsorizzazione, deducibili integralmente, la sentenza avrebbe accolto la prospettazione della Amministrazione, secondo cui si trattava di spese di rappresentanza, deducibili solo pro quota, con motivazione insufficiente e contraddittoria.

Il motivo è infondato.

Ai fini della distinzione tra spese di rappresentanza e quelle di pubblicità o di sponsorizzazione, questa Corte ha reiteratamente evidenziato che le prime sono relative ad iniziative volte ad accrescere il prestigio o l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, quelle di pubblicità o di propaganda sono afferenti ad iniziative tendenti, in prevalenza anche se non esclusiva, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi o, comunque, dell’attività svolta (Cass., ord. n. 28695 del 2017); a proposito delle spese di sponsorizzazione è stato peraltro anche sottolineato che il soggetto sponsorizzato deve avere effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass., ord. n. 14232 del 2017). Si è anche chiarito che la distinzione tra le une e le altre si riconduce agli obbiettivi perseguiti, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle aventi come scopo preminente quello di pubblicizzare prodotti, marchi e servizi dell’impresa con una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite (cfr. Cass., sent. n. 3087 del 2016, a proposito delle spese di rinfresco per l’inaugurazione di un centro commerciale, che la Corte ha escluso dalle spese pubblicitarie, non essendo provati quali prodotti o attività fossero pubblicizzati e quale fosse la diretta aspettativa di ritorno commerciale).

Ebbene, la sentenza de quo ha compiutamente descritto le finalità della erogazione dei contributi erogati dalla Banca a favore dei 17 comitati cittadini coinvolti nella partecipazione al (OMISSIS) (per l’importo complessivo di Euro 26.820,00), la cui unica condizione per l’erogazione era stata quella di invitare un rappresentante per ciascun comitato accompagnato da “due figuranti in costume” per la partecipazione alla presentazione del (OMISSIS) pubblicato dalla banca e dedicato al (OMISSIS). Ha sottolineato l’assenza di vincoli assunti dai comitati, di contro la partecipazione ad un invito con effetti coreografici, ma senza loghi dell’istituto di credito e senza pubblicizzare alcuna attività o anche solo il nome dell’istituto stesso. Ha concluso che in tale evento ed in tale forma volontaria di partecipazione fossero evincibili le caratteristiche proprie delle spese di rappresentanza. La motivazione è sufficiente, logica e coerente, ed un ulteriore ricostruzione dei fatti sarebbe inibita in sede di legittimità. Pertanto il motivo va rigettato.

In conclusione il ricorso va accolto nei limiti dei motivi accolti. La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in altra composizione, perchè, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità, decida attenendosi ai principi enucleati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo, terzo, quarto motivo di ricorso; dichiara inammissibili il quinto e il sesto; rigetta il settimo. Cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e la rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in altra composizione, che deciderà la causa anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA