Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20428 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 11/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 11/10/2016), n.20428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 800-2011 proposto da:

C.V., C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO

ROSSI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO CAMERINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ACQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 48, avvocato GIANCARLO CAPOLARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DE NARDIS, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 698/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/12/2009 r.g.n. 164/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;

Udito l’Avvocato ROSSI ADRIANO;

UDITO IL P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di L’Aquila ha respinto l’appello di C.V. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto solo parzialmente le domande proposte nei confronti del Comune di L’Aquila, alle cui dipendenze l’appellante aveva prestato servizio in qualità di istruttore di vigilanza, assegnato al Corpo di Polizia Municipale.

2 – La Corte territoriale ha osservato che:

a) correttamente il Tribunale, dopo avere riconosciuto, in motivazione, che la sanzione del 23 dicembre 2002 era stata inflitta oltre la scadenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 4 del C.C.N.L. comparto Regioni ed Enti locali 1 aprile 1999, aveva escluso l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., posto che la sanzione aveva comunque cessato di produrre qualsiasi effetto dopo il decorso del termine biennale;

b) l’appellante, in relazione alla trattenuta di 10 giorni di retribuzione per la assenza ingiustificata alla visita domiciliare, ritenuta illegittima, si era limitato a sostenere che altro dipendente non era stato sanzionato, circostanza questa che, seppure provata, non sarebbe stata sufficiente a fondare il diritto azionato, non potendo una prassi illegittima rendere priva di effetti la violazione di una specifica normativa legale;

c) non poteva essere ravvisata nella fattispecie una condotta vessatoria, poichè non vi era prova dell’intento persecutorio e non si ravvisavano inadempimenti o atti illeciti fonte di pregiudizio ma, unicamente, un “malgoverno del rapporto di lavoro” concretizzatosi, sostanzialmente, in una “sotto occupazione del dipendente il cui impegno mal si inseriva e non si adeguava ad un contesto lavorativo che non si ispirava certo all’efficienza”;

d) il danno biologico lamentato dall’appellante non poteva essere ricondotto nè al mobbing, in quanto inesistente, nè alla “peculiarità della gestione del rapporto di lavoro che, seppure ritenuto comportamento illegittimo, non avrebbe comunque carattere tale da causare un danno rilevante permanente alla salute”;

e) nulla poteva essere riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale poichè non integra violazione di un diritto di rilievo costituzionale la “gestione improvvida di un rapporto lavorativo”;

f) infine non poteva essere riconosciuto il danno patrimoniale da mancata adibizione a prestazioni accessorie poichè l’appellante non aveva allegato di avere offerto la sua disponibilità ad un maggiore impegno.

3 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C.V. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Il Comune di L’Aquila ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – E’ fondata l’eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c..

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che “nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale – competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio (“ex” art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) – di prevedere l’autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l’uno o l’altro intervento in relazione alla natura o all’oggetto della controversia). Ove l’autonomia statutaria si sia così indirizzata, l’autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell’organo titolare della rappresentanza.” (Cass. S.U. 16.6.2005 n. 12868).

In allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ha depositato copia dello statuto del Comune di L’Aquila che all’art. 31, comma 3, inserisce, fra le diverse competenze della Giunta, anche la delibera in merito alla “costituzione in giudizio del Comune nelle liti attive e passive”.

Nel controricorso e nella procura apposta dal Sindaco in calce all’atto non è contenuto alcun richiamo alla predetta deliberazione, che non risulta prodotta ex art. 370 c.p.c., comma 3. Il difensore del Comune, inoltre, non è comparso all’udienza odierna e non ha replicato in alcun modo alla eccezione della controparte che, di conseguenza, deve ritenersi fondata.

2 – Con il primo motivo di ricorso C.V. denuncia “omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia” perchè la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente indicato le ragioni per le quali doveva essere escluso l’interesse ad agire per ottenere l’accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare inflitta, pur in presenza di una sopravvenuta inefficacia della sanzione medesima. Sostiene il ricorrente che l’inefficacia può essere riferita solo ad un provvedimento validamente adottato, sicchè se la sanzione è illegittima il giudice, anche qualora venga adito a distanza di tempo dalla adozione dell’atto, ha il dovere di accertare e dichiarare l’illegittimità.

2.1 – Il motivo è inammissibile.

L’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 20 del 2006, art. 2, applicabile alle sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, consente in sede di legittimità il controllo sulla motivazione solo qualora l’omissione, l’insufficienza o la contradditorietà della stessa si riferiscano ad un ” fatto controverso e decisivo”, non ad un “punto” della decisione.

La modifica non può essere ritenuta puramente formale e priva di effetti: il fatto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo novellato qui applicabile ratione temporis, è un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo (in tal senso Cass. 29.7.2011 n. 16555 e, con riferimento all’ultima formulazione della norma, che sanzione il solo omesso esame, Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053) che il ricorrente è tenuto ad indicare nel ricorso, precisando anche le ragioni della sua decisività, che sussiste solo qualora il corretto esame avrebbe determinato con certezza un diverso esito della lite.

Nel caso di specie la censura riguardo un “punto” e non un “fatto”, giacche il ricorrente si duole delle conclusioni alle quali la Corte territoriale è pervenuta, ma non indica le circostanze che il giudice di appello avrebbe dovuto valorizzare per pervenire ad affermare la sussistenza dell’interesse ad agire.

2.2 – Si aggiunga che il capo della sentenza impugnata è conforme al principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e consiste nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile rispetto alla lesione denunciata, non conseguibile senza l’intervento del giudice (fra le più recenti in tal senso Cass. 13.6.2014 n. 13485; Cass. 28.6.2010 n. 15355).

3 – Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per “omessa o insufficiente motivazione su un ulteriore punto decisivo della controversia” ex art. 350 c.p.c., n. 5. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, nel respingere il motivo di gravame avente ad oggetto la illegittimità della decadenza dalla retribuzione, avrebbe omesso di considerare che in appello era stato denunciato il comportamento dell’ente che non aveva informato il lavoratore dell’obbligo di comunicare l’esigenza di allontanarsi dal domicilio, nè aveva indicato quale fosse l’ufficio comunale preposto a ricevere la comunicazione.

3.1 – Anche detto motivo è inammissibile perchè erroneamente prospetta un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Si deve qui ribadire che mentre l’omessa pronuncia concerne direttamente una domanda, un’eccezione e, nel caso di gravame, un motivo, ossia uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello, la omessa motivazione non riguarda la domanda, l’eccezione o il motivo, sui quali il giudice ha comunque pronunciato, bensì una circostanza di fatto che, se valutata, avrebbe comportato una diversa decisione (Cass. 5.12.2014 n. 25761).

Nel caso di specie l’appellante aveva censurato la sentenza di primo grado per due distinte ragioni, poichè aveva dedotto (pag. 30 del ricorso) che in altra occasione il Comune aveva accettato le giustificazioni del dipendente e che, in ogni caso, l’ente avrebbe dovuto provare di avere avvertito i dipendenti dell’obbligo di comunicare l’assenza dal domicilio.

Al di là della formulazione dell’atto di appello, si tratta di due autonome censure, sicchè l’omesso apprezzamento della seconda ragione integra una omissione di pronuncia e, quindi, una violazione dell’art. 112 c.p.c., che doveva essere fatta valere dal ricorrente ex art. 360 c.p.c., n. 4, e non con la denuncia del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatta censura presuppone che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta senza giustificare adeguatamente la decisione.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel comporre il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze della errata formulazione dei motivi, hanno affermato che “nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (con riferimento all’art. 112 c.p.c.), purchè nel motivo su faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931).

Il caso di specie è riconducibile alla seconda ipotesi, perchè nel motivo non si fa riferimento alcuno alla nullità derivata dall’error in procedendo.

3.2 – Osserva, inoltre, il Collegio che l’obbligo del rispetto delle cosiddette fasce di reperibilità è espressamente richiamato nel CCNL 6.7.1995 per il personale del comparto regioni ed autonomie locali che all’art. 21, comma 13, pone a carico del dipendente, il quale debba allontanarsi dal domicilio “per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi” l’obbligo della preventiva comunicazione all’amministrazione.

Non era, quindi, necessario che il Comune di L’Aquila dimostrasse di avere reso edotto il dipendente dell’obbligo in questione, trattandosi di adempimento imposto dalla contrattazione adottata e resa pubblica nelle forme previste dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, nel testo applicabile ratione temporis.

4 – Viene, poi, denunciata con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione della L. n. 626 del 1994 e dei principi generali di tutela dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.”.

Sostiene il ricorrente che la Corte aquilana, avendo più volte utilizzato la parola “malgoverno”, avrebbe finito per riconoscere il grave inadempimento del datore di lavoro e, quindi, il mobbing che altro non è se non la reiterata violazione degli obblighi contrattualmente facenti capo al datore di lavoro, con conseguente mortificazione dei diritti del lavoratore. Ribadisce che per oltre un anno il Comune di L’Aquila aveva deliberatamente assegnato il ricorrente a turni di servizio incompatibili con le condizioni di salute dello stesso e ciò aveva fatto nonostante il giudizio espresso dal medico competente e dal Collegio medico, omettendo, inoltre, di ottemperare alla ordinanza cautelare del 5.1.2004, con la quale era stata ordinato all’ente di assegnare il C. a mansioni di servizio interno.

4.1 – Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidata nell’affermare che “Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.” (Cass. 6.8.2014 n. 17698 e negli stessi termini Cass. 3.3.2016 n. 4222).

Erra, quindi, il ricorrente nel sostenere che l’inadempimento datoriale integra di per sè una condotta mobbizzante, essendo, invece, necessari la pluralità e la sistematicità delle condotte vessatorie nonchè l’elemento soggettivo intenzionale che deve unificare i comportamenti.

La Corte territoriale ha escluso che detto intento persecutorio fosse stato dimostrato ed ha aggiunto che, in ogni caso, il comportamento illegittimo non avrebbe potuto giustificare l’accoglimento della domanda risarcitoria perchè, quanto al danno alla salute, doveva essere escluso il necessario nesso causale, potendo il datore di lavoro rispondere solo delle “conseguenze naturali del proprio comportamento” prevedibili e doverosamente prevenibili ex art. 2087 c.c..

Ha precisato anche che non poteva essere ravvisato un danno non patrimoniale risarcibile, perchè non erano stati violati diritti di rilievo costituzionale.

La pronuncia è, quindi, fondata su una pluralità di rationes decidendi che il ricorrente avrebbe dovuto singolarmente censurare.

E’ noto, infatti, che “qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione.” (Cass. S.U. 29.3.2013 n. 7931).

Al contrario il ricorrente non solo non ha dedotto alcunchè in relazione all’elemento soggettivo che doveva sorreggere la condotta, ma non ha neppure censurato in modo specifico le ragioni per le quali la Corte territoriale ha escluso il nesso causale (facendo leva sui concetti di prevedibilità e prevenibilità) e la possibilità di individuare danni non patrimoniali risarcibili.

In assenza di un ammissibile motivo di ricorso non è consentito a questa Corte pronunciare sulla correttezza, anche in diritto, della sentenza impugnata.

5 – Il quarto motivo, che denuncia vizio di motivazione con riferimento al capo della sentenza che ha escluso il danno patrimoniale, è inammissibile per le medesime ragioni indicate al punto 1.1.

Il ricorrente, infatti, non ha precisato quale sia il fatto storico che avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad una diversa decisione, nè ha indicato le ragioni della decisività, non essendo a tal fine sufficiente il generico richiamo alle pagine da 38 a 46 dell’atto di appello nelle quali, tra l’altro, non risultano indicati “fatti” dai quali potesse desumersi che il C. avesse domandato di essere incluso nei turni di straordinario e di essere ammesso ai corsi di formazione, bensì deduzioni che il giudice del merito avrebbe dovuto trarre dalle iniziative giudiziarie in precedenza avviate.

6 – Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Il vizio della costituzione del Comune di L’Aquila esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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