Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20427 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 28/09/2020), n.20427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9809-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

IDROENERGIA S.C.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in

calce al controricorso, dagli Avv.ti PAOLO PURI ed ALBERTO MULA,

presso lo studio dei quali è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA XXIV

MAGGIO, n. 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 493/10/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, sez. staccata di PESCARA, depositata il

16/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. DE AUGUSTINIS

UMBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. ANNA COLLABOLETTA, per la parte ricorrente e l’Avv.

ALBERTO MULA, per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t. (d’ora in avanti, breviter, “AGENZIA”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo n. 493/10/13, depositata il 16.10.2013, di reiezione del gravame proposto dalla medesima AGENZIA avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto l’originario ricorso proposto dalla IDROENERGIA S.C.R.L. avverso il diniego parziale opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso delle maggiori accise pagate in acconto da detta società sul consumo di energia elettrica.

2. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che, nel caso di pagamento dell’accisa in acconto, con detrazione dai successivi acconti di quanto eventualmente versato in eccesso, “la razionale interpretazione” del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 56 porta ad escludere l’esistenza di un limite temporale alla compensazione prevista dalla menzionata disposizione;

3. Si è costituita ed ha resistito con controricorso la IDROENERGIA S. C. R. L.;

4. Fissata originariamente l’udienza camerale per il 4.4.2019, rispetto alla quale I’IDROENERGIA ha altresì depositato memorie art. 380-bis.1 c.p.c., all’esito della stessa la causa è stata rinviata alla pubblica udienza, poi fissata per la data odierna.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo parte ricorrente lamenta (avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la plurima violazione di legge in cui sarebbe incorsa la C.T.R. e, in specie, del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 56 e art. 14, comma 2, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, per avere i giudici di appello ritenuto tempestiva la domanda di rimborso presentata dalla società contribuente in data 12 febbraio 2010 relativamente ad un credito (pari ad Euro 690,89) residuante dalla compensazione di un maggior credito derivante dal conguaglio effettuato con la dichiarazione di consumo presentata in data 11 febbraio 2006, data dalla quale – pertanto – sarebbe decorso il termine biennale D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 14, comma 2.

1.1. Il motivo è infondato, pur dovendosi parzialmente emendare la motivazione della decisione impugnata.

1.2. Invero, in materia d’imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, il rimborso (o la corrispondente detrazione) dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso – quale quello di specie – di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d’imposta relativo all’anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati (così, Cass., Sez. 5, 1.2.2019, n. 3051; Cass., Sez. 5, 17.4.2013, n. 9283): ed infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, comma 8, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente e il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce, per cui le rate mensili di versamento dell’accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensì a modalità di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in più rate (così, Cass., Sez. 5, 12.2.2014, n. 3100). Sicchè – per concludere sul punto – va ribadito il principio recentemente esposto da Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261, Rv. 654593-01 – in relazione ad una fattispecie analoga a quella odierna ed alla cui ampia motivazione si rinvia, anche quale precedente specifico ex art. 118 disp. att. c.p.c. – per cui in tema di accise sull’energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale – costituendo una modalità di pagamento dell’imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto – non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza del (cd. T.U.A.) D.Lgs. n. 504 del 1995, ex art. 14, comma 2, per il rimborso dell’eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell’ultima dichiarazione);

1.3. Pertanto, risultando dalla gravata sentenza che il saldo creditorio per cui è causa è maturato non già con la dichiarazione di consumo presentata l’11.2.2006 ma, in applicazione dei predetti principi, al momento della presentazione della dichiarazione annuale del marzo 2008 che riportava quel credito derivante dalla pregressa dichiarazione del 2006 – ne consegue che alcuna decadenza si è verificata nella specie, risultando l’istanza di rimborso depositata nel mese di febbraio 2010;

2. In conclusione, dunque, il ricorso va rigettato.

2.1. Quanto alle spese di lite, stante la peculiarità delle questioni trattate e le oscillazioni giurisprudenziali in materia (analiticamente esposte dalla già citata Cass., Sez. 5, 18.6.2019, n. 16261, Rv. 654593-01, cui si rinvia anche in parte qua ex art. 118 disp. att. c.p.c.), si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 15 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 settembre 2020

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