Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20427 del 25/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.25/08/2017),  n. 20427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12861-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, CF. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G., in qualità di ex socio e ex legale

rappresentante della ditta EDILIZIA D. SRL, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 353, presso lo studio dell’avvocato

DURIGON, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO GIRARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10554/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 13 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 5793/14/14 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso della Edilizia D. srl contro l’avviso di accertamento IVA ed altro 2008. La CTR osservava in particolare che la società contribuente era stata cancellata dal Registro delle imprese in data 2 aprile 2013, sicchè doveva considerarsi priva di legittimazione passiva rispetto all’atto impositivo impugnato in quanto notificatole il 12 dicembre 2013 ossia dopo la sua estinzione.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28,comma 4, poichè la Commissione tributaria regionale non ne ha tenuto conto, asserendo trattarsi di disposizione legislativa con effetto retroattivo, in quanto di natura procedimentale e dovendosi perciò ritenere che in virtù della stessa vi fosse la legittimazione passiva della società contribuente nonostante la sua estinzione, non essendo ancora decorso il termine quinquennale a questo specifico fine previsto dalla disposizione stessa. La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente” (Sez. 5, Sentenza n. 6743 del 02/04/2015, Rv. 635140 – 01).

Ancorchè senza affrontare la questione giuridica posta con il mezzo dedotto e risolta con la formulazione di tale principio di diritto da questa Corte, la sentenza impugnata se ne conforma per implicito e non merita dunque cassazione.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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