Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20427 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. un., 11/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 11/10/2016), n.20427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente F.F. –

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6702-2016 per regolamento proposto d’ufficio dalla:

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI, con ordinanza n.

940/2016 emessa il 23/02/2016 nella causa tra:

P.A.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI;

– resistente non costituitasi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. CHINDEMI DOMENICO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del

Giudice ordinario.

Fatto

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, in relazione ad una cartella di pagamento emessa da Equitalia Polis s.p.a. per spese relative a multe ammende e sanzioni amministrative e per recupero spese di giustizia, con ordinanza in data 23 febbraio 2016, proponeva regolamento di giurisdizione a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Giudice di pace di Pozzuoli e di pedissequa riassunzione della causa da parte di P.A. davanti alla commissione tributaria provinciale di Napoli.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernenti registro multe, ammende e sanzioni amministrative relative a un giudizio civile per il recupero di pene pecuniarie e spese di giustizia è attribuita all’autorità giudiziaria ordinaria, dovendosi escludere la configurabilità di una competenza del giudice tributario trattandosi di sanzioni che, se pure irrogate da uffici finanziari, sono conseguenti a violazioni di disposizioni non aventi natura fiscale, per cui la controversia non ha ad oggetto l’esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà – soggezione, bensì un rapporto, che implica un accertamento meramente incidentale (cfr. Cass. S.U. Sez. U, Sentenza n. 8928 del 17/04/2014 con riferimento alla violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale).

Inoltre ai sensi della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, i ricorsi avverso gli atti con cui l’Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall’erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3008 del 08/02/2008).

La causa va quindi rinviata ad altro Giudice di pace di Napoli.

PQM

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rinvia la causa ad altro Giudice di pace di Napoli.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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