Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20427 del 05/10/2011
Cassazione civile sez. lav., 05/10/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20427
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15100/2010 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati PULLI Clementina, RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.M.A. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 24/D, presso lo studio
dell’avvocato PULIATTI Placido, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DELUIGI ANGELA, giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2463/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
25.3.08, depositata il 03/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Carla d’Aloisio (per delega avv.
Alessandro Riccio) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO GAETA
che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.
La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva il diritto di M.M.A. all’assegno di invalidità civile con decorrenza dall’1.12.2001 in relazione all’esito della c.t.u. medico legale esperita in appello.
L’Inps propone ricorso per cassazione.
L’Inps con i due motivi di ricorso denuncia, riguardo al riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità, la violazione della normativa in materia di requisito reddituale (L. n. 118 del 1971, art. 13) e vizio di motivazione. Lamenta che il giudice di appello abbia omesso del tutto di accertare se detto requisito era sussistente.
L’intimata resiste con controricorso.
Il ricorso è manifestamente fondato, stante il mancato accertamento del requisito in questione da parte del giudice di appello. Tale accertamento sarebbe stato necessario ai fini dell’accoglimento della domanda, essendo relativo ad uno degli elementi costitutivi del diritto alla pensione di inabilità civile. Nè tale accertamento può ritenersi superfluo nel caso in cui il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda per la mancanza di altri requisiti (cfr.
Cass. n. 2/2002, 443/2006). Neanche rileva l’eventuale esistenza agli atti di documentazione idonea a dimostrare sussistenza del requisito in questione, non potendo procedersi nella presente sede di legittimità al relativo giudizio di fatto.
Consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), cui è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata nella parte investita dal ricorso, con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011