Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20427 del 02/08/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20427 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CASADONTE ANNAMARIA

SENTENZA
sul ricorso 4330-2013 proposto da:
Crisafi Salvatore Giuseppe CRSSVT42E01D976R, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Frediani Ermenegildo 48, presso lo
studio dell’avvocato Massimo Proietti Lupi, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
Rossetti Giampiero Maria, elettivamente domiciliato in Roma,
V.Blumenstihl 55, presso lo studio dell’avvocato Caterina
Bindocci, che lo rappresenta e difende;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 4814/2012 della Corte d’appello Di
Roma, depositata il 04/10/2012 e notificata il 3/12/2012;

((

Data pubblicazione: 02/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Alberto Celeste che ha chiesto la trasmissione degli atti al
P.M. ed in subordine il rigetto del ricorso;

controricorso.
FATTI DI CAUSA
1.11 presente processo trae origine dal ricorso notificato il
1/02/2013 da Salvatore Giuseppe Crisafi nei confronti di
Giampiero Maria Rossetti con il quale ha chiesto la cassazione
della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma il 14/54/10/2012. Con la pronuncia impugnata la Corte capitolina
aveva accolto l’appello proposto dall’odierno controricorrente
nei confronti della sentenza n. 23372/2006 del Tribunale di
Roma che aveva disposto la sua condanna al pagamento di
euro 13.427,87 con gli interessi convenzionali oltre le spese di
lite in forza dell’art. 6 della scrittura del 4/12/1992 inerente la
vendita di un ristorante gestito dallo stesso Rossetti a titolo di
penale prevista per la conclusione della vendita anche senza
l’intervento del Crisafi.
1.1.Con l’appello il Rossetti aveva dedotto l’illegittimità della
qualificazione del rapporto fra le parti in termini di “mandato
con rappresentanza esclusiva” piuttosto che come
“mediazione”, con conseguente nullità del contratto ed
insussistenza del diritto alla provvigione in assenza
dell’iscrizione nel ruolo degli agenti immobiliari; aveva
parimenti contestato la quantificazione dell’importo
riconosciuto alla controparte anche in relazione alla presenza
di clausole contrattuali vessatorie ex art. 1469 bis cod. civ..

Ric. 2013 n. 04330 sez. 52 – ud. 16-01-2018
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udito l’Avvocato di parte controricorrente che si è riportata al

2.La Corte territoriale in accoglimento dell’appello ha
ritenuto che l’incarico conferito in data 4.12.1992 era
riconducibile ad un contratto di mediazione unilaterale atipica
poiché, nonostante la formale denominazione “Autorizzazione
di Rappresentanza Esclusiva”, non risultava essere stato

l’eventuale interessato all’acquisto del ristorante, elemento
che connota la diversa figura contrattuale del mandato con
rappresentanza.
3.11 ricorso per la cassazione di tale pronuncia è articolato in
cinque motivi cui resiste con controricorso il sig. Rossetti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente disposta la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in
relazione alla premessa del ricorso, in particolare quanto
esposto da pagg. 2 a 21.
2. Il ricorso è infondato.
3.

Con il primo motivo si deduce la violazione delle

disposizioni dell’art. 2231 cod. civ,. e degli artt. 2 e 6 legge
n.39/1989 in relazione agli artt.1362,1363 e 1367 cod. civ.
sull’interpretazione del contratto intervenuto tra le parti il 4
dicembre 1992, contestando la qualificazione del rapporto in
termini di mediazione unilaterale atipica anziché quale
mandato.
3.1. Il motivo è infondato perché, come già affermato dalla
Corte di cassazione, il procacciatore d’affari / cioè colui che
collabora occasionalmente con il proponente svolgendo
un’attività di segnalazione di potenziali clienti e di raccolta di
proposte di contratto senza intervenire nelle trattative per la
conclusione del contratto, configura una fattispecie di
mediazione unilaterale atipica. Ancora, è stato precisato che il
Ric. 2013 n. 04330 sez. 52 – ud. 16-01-2018
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conferito il potere di concludere l’accordo contrattuale con

conferimento di un mandato – che si presume oneroso – non
colloca l’attività svolta dall’incaricato al di fuori del perimetro
della mediazione, sempre che, ovviamente, l’incarico abbia
d’oggetto la ricerca di un acquirente di un bene che il
preponente intende alienare (Cass. SS. UU. n.19161/2017;

4. Con il secondo motivo si deduce la falsa applicazione
degli artt. 2 e 6

legge n. 39/1989 per avere la Corte

territoriale ritenuto illegittimamente applicabile al rapporto
inter partes qualificato come mediazione atipica gli articoli
citati che prevedono l’obbligatoria iscrizione al ruolo.
4.1. Il motivo è infondato poiché la Sezioni Unite con la
sentenza 19161/2017 hanno chiarito la configurabilità, tanto
della mediazione ordinaria che di una mediazione negoziale
cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni
corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti
interessate (c.d. mediazione unilaterale). Essa, inoltre, rientra
nell’ambito di applicabilità della disposizione prevista
dall’articolo 2, comma quarto, della legge n. 39 del 1989 che
disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione, prevedendo
anche in questi casi l’obbligatoria iscrizione al ruolo, con la
sola eccezione dell’attività di intermediazione svolta in modo
occasionale ed avente ad oggetto beni mobili.
5. Con il terzo motivo si deduce la falsa applicazione degli
articoli 2 e 6 della legge n.39 del 1989 in relazione all’articolo
2231 cod. civ. per avere ritenuto che il compenso del
mediatore fosse subordinato al

rispetto delle suddette

disposizioni, nonostante la pronuncia della Corte costituzionale
n. 391/1991 che aveva travolto gli articoli 15 e 16 del
regolamento ministeriale di attuazione ed esecuzione n. 452

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Cass. 16147/2010; id.19066/1996).

del 1999, norme che attribuivano al Ministero in alternativa alle
Regioni, le competenze per la formazione dei mediatori.
5.1.Con il quarto motivo si deduce l’inesigibilità delle
disposizioni (non meglio specificate) della legge n. 39 del 1989
che prevedevano l’obbligatoria partecipazione a corsi di

di affari in mediazioni aziendali.
5.2.Con il quinto motivo si deduce la falsa applicazione degli
articoli 2 e 6 della legge n. 39 del 1989 e dell’art. 2231 cod.
civ. in relazione alla loro compatibilità con la disciplina
introdotta con il d. Igs. n. 59 del 2010, attuativa della direttiva
2006/123/CE e della direttiva 86/653/CE, per quanto riguarda
la soppressione del ruolo dei mediatori.
5.3. I motivi 3, 4 e 5, che vanno trattati insieme perché
attengono alla contestazione della sentenza della Corte
territoriale in relazione alla pretesa iscrizione all’albo con
conseguente diritto al compenso, sono infondati.
5.4.Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr.
sentenza della SS.UU. n. 19161/2017) il d.lgs. n. 59 del 2010
non ha fatto venir meno la preclusione alla corresponsione del
corrispettivo per effetto della mancata iscrizione del mediatore
al ruolo. Si è infatti affermato che l’art 73 del d.lgs. in oggetto
ha soppresso il ruolo dei mediatori previsto dall’art. 2 della
legge n. 39 del 1989, ma non ha abrogato quest’ultima legge,
prescrivendo, invece ,che l’attività sia soggetta a dichiarazione
di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio
territorialnnente competente, la quale, previa verifica dei
requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle
imprese, se esercitano l’attività in forma di impresa, e,
altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche
amministrative assegnando la qualifica di intermediario per le
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formazione separati per i mediatori immobiliari e per gli agenti

diverse tipologie di attività previste dalla legge n. 39 del 1989.
Ne consegue che l’art.6 della legge n. 39 del 1989, secondo
cui “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono
iscritti nei ruoli”, va interpretato nel senso che, anche per i
rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal d.

mediatori che siano iscritti nel registro delle imprese o nei
repertori tenuti dalla Camera di commercio (Cass. 762/2014;
10205/2011; 16147/2010).11 d.lgs n.59/2010 non ha poi posto
ostacoli alla conservazione degli effetti della pregressa
normativa incidenti sulla retribuzione del mediatore non
iscritto.
6.In conclusione e atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi,
il ricorso va respinto e, in applicazione del principio di
soccombenza, parte ricorrente condannata alla rifusione delle
spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura
liquidata in dispositivo.
7.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente p rit~, dell’ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso principale , a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla
rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e
liquidato in euro 2700,00 di cui euro 200,00 per esborsi oltre
15% per rimborso delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente pFificipate , dell’ulteriore importo a titolo di
Ric. 2013 n. 04330 sez. 52 – ud. 16-01-2018
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1gs n.59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
pfif~”FC-, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Dispone rimettersi gli atti della Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Roma e manda la Cancelleria per l’incombente.
Roma così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio

Il Presidente
Lina Matera
Il Consigliere
Annamaria Casadonte

DEPOSITATO IN

Roma,

CANCEU.ER1A

02 AGO. 2018

2018.

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