Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20426 del 29/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2019, (ud. 28/03/2019, dep. 29/07/2019), n.20426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24546-2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO

1/A, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO SCARSELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO BOLLA;

– ricorrente –

contro

J.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 509/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

RITENUTO

che il Tribunale di Venezia, dichiarando la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra C.G. e C.M.T., condannò la prima al pagamento delle spese processuali in favore della seconda, con l’aggravio di ulteriori Euro 3.000 a titolo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3;

che la C. notificò alla C. un atto di pignoramento presso terzi per il recupero delle spese suindicate ed incardinò la procedura davanti al Tribunale di Treviso;

che in quella sede il Giudice dell’esecuzione, rilevata la proposizione di un’opposizione all’esecuzione avanzata dalla C. ai sensi dell’art. 615 c.p.c., sospese l’esecuzione e fissò il termine per l’inizio della causa di merito;

che, notificato l’atto di citazione in riassunzione da parte della C., la medesima venne a mancare e il processo fu riassunto dalla figlia J.C.; indi il Tribunale di Treviso, rilevata la tardività con cui era stato introdotto il giudizio di merito, dichiarò inammissibile la domanda e compensò le spese di lite;

che la sentenza è stata appellata dalla C. e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 3 marzo 2017, ha rigettato l’appello, confermando la sentenza del Tribunale e condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre C.G. con atto affidato ad un motivo;

che J.C. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che il difensore della ricorrente, avv. Bolla, ha fatto pervenire a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso;

che il medesimo non risulta munito di mandato speciale per la rinuncia, necessario ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, poichè l’atto non è sottoscritto anche dalla parte;

che tuttavia la rinuncia vale come indicatore della intervenuta cessazione della materia del contendere;

che per tale ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non occorre provvedere sulle spese, non essendovi controparti costituite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019

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