Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20426 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 28/09/2020), n.20426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18481-2012 proposto da:

C.T.A., nella qualità di amministratore di fatto

della GLOBAL TRADING S.R.L., rapp. e dif., in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. ENRICO ALLEGRO, unitamente

al quale è elett.te dom.to in ROMA, ala VIA LUCREZIO CARO, n. 62,

presso lo studio dell’Avv. FIORAVANTE CARLETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/24/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 24/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;

lette le conclusioni scritte ex art. 380-bis.1 c.p.c., depositate dal

P.G. Dott.ssa DE RENZIS LUISA;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. DE AUGUSTINIS

UMBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. GENEROSO DI LEO, per l’Agenzia delle Dogane e del

Monopoli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a C.T., quale amministratore di fatto della GLOBAL TRADING S.R.L. un avviso di accertamento relativo ad I.V.A. per l’anno 2005, irrogando allo stesso sanzioni per Euro 7.664.316,29, quale conseguenza dell’avvenuta partecipazione della detta società, nella posizione di società cd. cartiera, ad una frode carosello.

2. Avverso tale provvedimento il C. propose ricorso innanzi alla C.T.P. di Milano la quale, in accoglimento dello stesso, con sentenza n. 331/21/10 dell’1.10.2010 annullò l’avviso di accertamento impugnato.

3. Tale decisione fu impugnata, ad opera dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, innanzi alla C.T.R. della Lombardia che, con sentenza n. 17/24/2012, del 24.1.2012, riformò l’impugnata pronunzia e rigettò l’originario ricorso proposto dal C..

4. Avverso tale decisione il C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Si è costituta con controricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

5. Fissata originariamente l’udienza camerale per il 12.6.2019, all’esito della stessa la causa è stata rinviata alla pubblica udienza, poi fissata per la data odierna.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, conv. dalla L. n. 326 del 2003, per avere la C.T.R. – si opina erroneamente applicato le sanzioni in commento ad esso C., a dispetto di un quadro normativo che ascrive le stesse esclusivamente alle società ed alle persone giuridiche.

1.1. Il motivo è infondato.

1.1.1 E’ sufficiente osservare, all’uopo, che l’atto impugnato muove dall’assunto che le condotte ad esso sottese sono state poste in essere dal C.: il che, a ben vedere, non pone affatto un problema di loro ascrizione alla società quanto, piuttosto, di effettiva riferibilità delle stesse, sotto il profilo soggettivo, al contribuente, quale esclusivo autore e beneficiario delle violazioni e, dunque, destinatario delle correlative sanzioni (arg. da ultimo, da Cass., Sez. 6-5, 18.4.2019, n. 10975, Rv. 653682-01).

2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo (suscettibili di trattazione congiunta, stante l’identità di questioni agli stessi sottese) parte ricorrente lamenta la plurima violazione di legge in cui sarebbe incorsa la C.T.R., la quale, in difetto di riscontro probatorio, avrebbe erroneamente ritenuto versarsi in presenza di una operazione soggettivamente inesistente, cui la GLOBAL TRADING avrebbe preso parte in qualità di cartiera (secondo motivo), con conseguente, altrettanto erronea, ritenuta legittimità dell’avvenuta rideterminazione del reddito imponibile e dell’I.V.A. da recuperare (terzo e quarto motivo). 2.1. Il secondo motivo, che – in ciò concordandosi con i rilievi del P.G. – disvela principalmente un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (paradigma normativo pure richiamato nella relativa rubrica), siccome volto a censurare il percorso ricostruttivo attraverso cui la C.T.R. ha ritenuto configurabile, nella specie, una operazione soggettivamente inesistente, è inammissibile.

2.1.1. La C.T.R., rispettando i principi che, in materia, presiedono al riparto dell’onere della prova (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 28.2.2019, n. 5873, Rv. 653071-01), ha dato ampiamente e motivatamente conto (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) delle ragioni (intercettazioni telefoniche, dichiarazione di terzi, analisi della documentazione bancaria, patteggiamenti in sede penale) che confermano la consapevole partecipazione della GLOBAL TRADING al meccanismo illecito sotteso all’avviso di accertamento per cui è causa, nonchè il ruolo gestorio in tale contesto svolto dal C.. Ne consegue che il mezzo di gravame in questione si traduce in un’inammissibile rilettura del materiale istruttorio esaminato dal giudice di merito, cui – esclusivamente – spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 4.8.2017, n. 19547, Rv. 645292-01);

2.1.2 Quanto precede determina – evidentemente l’assorbimento del terzo e del quarto motivo (fondati sulla negazione della partecipazione della GLOBAL TRADING ad una frode carosello).

3. Il ricorso va, dunque, rigettato. In ragione del recente consolidamento dell’orientamento esposto a fondamento del rigetto del primo motivo di ricorso, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 15 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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