Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20426 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14127/2010 proposto da:

L.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

CURCIULLO Angelo, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 253/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

19.3.09, depositata il 09/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO

GAETA.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

L.R. adiva il Tribunale di Ragusa asserendo di avere lavorato alle dipendenze G.F., titolare di un’azienda agricola, dall’agosto 1985 al maggio 1996 e di avere diritto al pagamento di differenze di retribuzione, anche in riferimento all’art. 36 Cost., dei compensi per il lavoro straordinario prestato, della 13^ e 14^ mensilità, del trattamento di fine rapporto e di una indennità per ferie non godute.

Il Tribunale rigettava le domande dell’attore, ritenute prescritte, e anche la domanda riconvenzionale relativa a danni che sarebbero derivati a causa del comportamento negligente e assenteista dell’attore medesimo.

A seguito di appello di entrambe le parti, la Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 9.5.2009, confermava la decisione di primo grado. In particolare riteneva che era mancata la prova della prosecuzione del rapporto dopo il 31.12.1995 e di una tempestiva interruzione della prescrizione quinquennale rispetto alle domande del L..

Il L. ricorre per cassazione. Il G. non si è costituito.

Il ricorso è qualificabile come inammissibile in quanto nello stesso si espongono alcune doglianze circa errori di giudizio che avrebbe commesso il giudice a quo, senza però l’inquadramento e la formulazione delle doglianze stesse nell’ambito e secondo le tecniche dei motivi tipici, elencati dall’art. 360 c.p.c., che possono dare ingresso a un giudizio di cassazione. Quest’ultimo, come è noto, non costituisce un nuovo giudizio, e neanche una revisio prioris istantiae come il giudizio di appello, ma una verifica circa la sussistenza nella sentenza impugnata di uno degli specifici vizi di legittimità elencati dall’articolo richiamato. Oltretutto, considerata la data della sentenza, nella specie trovava applicazione anche l’art. 366-bis c.p.c., la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che nel caso previsto dall’art. 360, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Per la necessità di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008. E tale speciale evidenziazione delle singole censure è del tutto assente.

Anche la prima delle doglianze, relativa alla data di cessazione del rapporto, che nell’intitolazione reca anche la dizione “insufficiente e contraddittorietà della motivazione”, non risponde ai criteri legali, limitandosi in sostanza a proporre una diversa valutazione della prova relativa a tale punto.

Nulla per le spese (parte intimata non costituita).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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