Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20425 del 29/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 29/07/2019), n.20425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25331-2017 proposto da:

V.G., D.M.M. elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PARIOLI 2, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO TARSIA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO RICCIARDI;

– ricorrenti –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA

561, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CORVASCE, rappresentato

e difeso dall’avvocato RAFFAELE CHIARIELLO;

– controricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, T.V., L.L., CARIGE ASSICURAZIONI

SPA, S.G., Q.V., N.G.,

LO.GR., N.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 867/2016 della CORTI? D’APP1ThLO di BARI,

depositata il 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

V.G. e D.M.M. hanno proposto ricorso avverso la sentenza n. 867/2016 della Corte di appello di Bari che rigettando l’impugnazione principale proposta da Q.V., N.G., L.G., N.N., V.G., D.M.M. nei confronti di C.R. e Allianz spa (quale impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada); nonchè l’impugnazione incidentale di C.R. nei confronti di T.V., V.G. e D.M.M. e l’impugnazione incidentale di S.G. nei confronti di T.V., L.L. e Carige Assicurazioni spa – ha confermato la sentenza n. 3310/2010 emessa dal Tribunale di Bari (nel procedimento n. 615/2011, al quale è riunita la causa n. 1887/2011, ed avente ad oggetto domanda di risarcimento danni da incidente stradale avvenuto nel 1997, e quindi quando ancora non era entrato in vigore l’art. 141 codice assicurazioni).

I ricorrenti, che in occasione del sinistro, viaggiavano come trasportati, con un unico motivo denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2055 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale li ha condannati, in solido con altri, al pagamento delle spese processuali in favore del T., del L. e della Carige senza considerare che dette norme impongono al terzo trasportato di chiamare in giudizio tutti i soggetti coinvolti nel sinistro (proprietari, conducenti e compagnie assicuratrici), anche se nel corso del giudizio si perverrà all’esclusione di responsabilità per uno o più dei soggetti originariamente convenuti.

Ha resistito con controricorso C.R., che ha formulato ricorso incidentale nel quale ha denunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, vizio di motivazione sulla responsabilità nella causazione del sinistro e violazione dell’art. 116 in punto di valutazione delle risultanze istruttorie. Ha sostenuto che, a seguito di una errata valutazione delle deposizioni rese dai testi La.Mi. e M.M., tra loro sovrapponibili, entrambi i giudici di merito hanno attribuito a lui l’esclusiva responsabilità del sinistro, mentre invece, a suo dire, la responsabilità esclusiva era da imputare al conducente del veicolo antagonista (e cioè a L.L.).

Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

In vista dell’odierna adunanza i ricorrenti hanno presentato memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorso è inammissibile.

I ricorrenti principali si dolgono di essere stati condannati al pagamento delle spese processuali sostenute da T.V., L.L. e Carige Assicurazioni spa, adducendo di aver evocato questi ultimi in giudizio per ragioni di integrità del contraddittorio (e non sul presupposto che la domanda proposta fosse fondata nei loro riguardi).

Senonchè, tale essendo l’assunto dei ricorrenti, il motivo è prospettato in modo del tutto incongruo.

Invero, è stata denunciata la violazione di norme sostanziali, mentre, censurandosi soltanto una statuizione sulle spese, avrebbero dovuto essere denunciate le norme relative alla regolamentazione delle stesse. In particolare, i ricorrenti – che non censurano in alcun modo la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda nei confronti dei predetti convenuti – avrebbero dovuto denunciare la violazione dell’art. 92 c.p.c., dato che le giustificazioni poste a base della citata evocazione in buona sostanza avrebbero potuto solo giustificare la compensazione delle spese. In pratica, i ricorrenti avrebbero potuto dolersi soltanto della mancata compensazione.

Orbene – anche a voler riqualificare il motivo in tal senso (ma a una tale riqualificazione, alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17931 del 2013, osterebbe comunque il difetto della necessaria chiarezza, tenuto conto che nemmeno è stato formulato un petitum cassatorio corrispondente, cioè postulante la cassazione della sentenza impugnata in funzione della compensazione delle spese) – il motivo sarebbe comunque inammissibile, in quanto, secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01), in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

D’altronde, la stessa prospettazione sottesa al motivo (cioè il fatto che l’evocazione dei citati tre soggetti fosse obbligatoria per ragioni processuali) è priva di fondamento: invero, la ricorrenza della fattispecie dell’art. 2055 non dà affatto luogo per il trasportato a litisconsorzio necessario fra i soggetti responsabili relativi al veicolo trasportante e quelli del veicolo antagonista, potendo il trasportato scegliere di evocarli tutti oppure di evocare soltanto i soggetti di uno dei suddetti due gruppi.

L’inammissibilità del ricorso principale comporta, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale. Invero, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 5 ottobre 2016 ed il termine lungo, che era di un anno, cumulato con la sospensione di 31 giorni per il periodo feriale 2017 (1-31 agosto), veniva a scadere il 5 novembre 2017, che cadeva di domenica, e, dunque, è scaduto lunedì 6 novembre 2017. Ed il controricorso, contenente il ricorso incidentale, è stato notificato diverse settimane dopo (e precisamente il 2 dicembre 2017).

In definitiva, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale inefficace.

Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti principali, in applicazione del principio per cui – in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia del ricorso incidentale tardivo – la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale. (Sez. 3, Sentenza n. 4074 del 20/02/2014, Rv. 630196 – 01).

Alla inammissibilità del ricorso principale consegue la condanna di parte ricorrente, oltre che alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, anche al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso principale;

– dichiara inefficace il ricorso incidentale;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2700, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge;

– distrae le spese, come sopra liquidate, a favore del difensore antistatario avv. Raffaele Chairiello.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019

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