Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20425 del 28/09/2020
Cassazione civile sez. trib., 28/09/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 28/09/2020), n.20425
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20108/2016 R.G. proposto da
M.D. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avv.
Paolo Sammaritani, elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Roberta Federico, in Roma via della Giuliana 44.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. (OMISSIS)), in persona del
direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura
generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici
in Roma via dei Portoghesi 12.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 14/01/2016 della Commissione Tributaria
Regionale della Valle D’Aosta, depositata il 21 aprile 2016.
Sentita la relazione svolta all’udienza del 15 novembre 2018 dal
Consigliere Dott. Fichera Giuseppe.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Umberto De
Augustinis, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso e in subordine il suo rigetto.
Uditi l’avv. Paolo Sammaritani e Roberta Federico per la ricorrente e
l’avv. Anna Collabolletta per la controricorrente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
M.D. impugnò l’avviso di contestazione emesso dall’Agenzia delle Dogane dei Monopoli, con il quale gli venne contestato l’illecito amministrativo consistente nell’introduzione di una autovettura nel territorio italiano senza le prescritte formalità doganali, con contestuale irrogazione di sanzioni pecuniarie e della confisca del mezzo.
Accolta l’impugnazione in primo grado, l’Agenzia delle Dogane dei Monopoli propose appello principale e il M. gravame incidentale innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta che, con sentenza depositata il 21 aprile 2016, accolse l’appello principale dell’Amministrazione respingendo quello incidentale del contribuente.
Avverso la detta sentenza, M.D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane dei Monopoli.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo lamenta il ricorrente la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 e dell’art. 12 preleggi, comma 1, poichè la commissione tributaria regionale non ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’Amministrazione, nonostante l’omessa indicazione del giudice adito nell’intestazione del ricorso.
1.1 I motivo è manifestamente infondato.
E invero, come osservato dal giudice di merito, l’omessa indicazione nell’intestazione del ricorso dell’autorità giudiziaria innanzi al quale l’appello è proposto, pure prescritta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, deve considerarsi una mera irregolarità, quando il tenore complessivo dell’atto processuale consenta comunque agevolmente di individuare il giudice adito; irregolarità peraltro integralmente sanata, nel caso – quale è quello che ci occupa – in cui la parte appellata si sia costituita ritualmente innanzi al giudice correttamente adito dalla controparte, ivi spiegando le proprie articolate difese e formulando pure appello incidentale.
2. Con il secondo motivo si duole della violazione delle norme in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative, atteso che il giudice di merito non ha accolto l’eccezione di invalidità dell’atto impugnato per carenza di motivazione.
3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4), e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, poichè il giudice di appello ha omesso di motivare in ordine al rigetto del gravame incidentale del contribuente, il quale denunciava la carenza di indicazione delle prove nell’atto impugnato, circa la sua responsabilità per la violazione amministrativa contestata.
3.1. I due motivi, connessi per il medesimo oggetto, possono essere esaminati congiuntamente e sono, entrambi, chiaramente inammissibili.
Invero, censurando genericamente una violazione di legge che neppure si incarica di individuare nel corpo del motivo – e lamentando poi l’omessa motivazione sull’appello incidentale proposto, in realtà il contribuente intende in maniera inammissibile sottoporre al giudice di legittimità una nuova valutazione in fatto, in ordine al contenuto – sotto il preciso profilo della sua sufficiente motivazione – dell’atto impugnato.
3.2. Il terzo motivo, comunque, è pure manifestamente infondato, perchè la lettura della sentenza consente di evidenziare come effettivamente il giudice di appello ha reso una sia pure sintetica motivazione – qui neppure censurata – per giustificare il rigetto dell’appello incidentale (si veda pag. 2 della sentenza impugnata).
4. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.900,00, oltre alle spese anticipate a debito e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 28 settembre 2020