Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20425 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. un., 11/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 11/10/2016), n.20425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente F.F. –

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27311-2014 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MANTEGAZZA

24, presso il Dott. GARDIN MARCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato LEONARDO LAUDISA, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura dell’Istituto

stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERA MESSINA e DARIO

MARINUZZI, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 409/2014 della CORTE DEI CONTI – SECONDA

SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il

17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. CHINDEMI DOMENICO;

udito l’Avvocato Filippo MANGIAPANE per delega dell’avvocato Piera

Messina;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

S.M., già titolare di pensione diretta dal (OMISSIS), chiedeva alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia l’accertamento del proprio diritto a vedere inclusa nella pensione di reversibilità l’indennità integrativa speciale in misura intera, in forma di assegno accessorio, a decorrere dal 13 settembre 1985.

La sezione regionale accoglieva la domanda.

La Sezione centrale di appello ha accolto l’impugnazione dell’Inps, facendo applicazione di una norma di interpretazione autentica (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 774) che limita, sulle pensioni di reversibilità, il diritto alla percezione della indennità integrativa speciale alla medesima percentuale rispetto alla pensione dell’originario percettore.

Proponeva ricorso per cassazione S.M. denunciando violazione di legge per non avere il giudice di appello disapplicato la normativa interna che si assume in contrasto con la normativa comunitaria e con i principi affermati in tema di legittimità della interpretazione autentica.

L’inps ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Avverso le decisioni del giudice contabile, ovvero delle Sezioni centrali della Corte dei conti, in quanto giudice speciale, il ricorso per cassazione è ammissibile, ai sensi dell’art. 362 c.p.c. e art. 111 Cost., soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione e il motivo dedotto dalla ricorrente esula dall’ambito di tali previsioni normative non sottoponendo alla Corte alcuna questione di giurisdizione.

Nella specie la censura di violazione di legge si risolve in deduzioni che rimangono estranee al controllo e al superamento dei limiti esterni della giurisdizione, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito ovvero d’invasione della sfera di attribuzioni riservata ai legislatore (Cfr. Cass. Sez. Unite 28 aprile 2011, n. 9443; Cass Sez. Unite 12 dicembre 2012 n. 22784), e ciò esula dal sindacato consentito in questa sede.

Va, conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000 per compensi professionali, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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