Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20425 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 05/10/2011), n.20425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14069/2010 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS) (già Ferrovie dello

Stato Società di Trasporti e Servizi per Azioni) – soggetta con

socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di

Ferrovie dello Stato in persona dell’institore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio

dell’avvocato ALESII Leonardo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DE SIMONE MARIA ALESSANDRA, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato SPINOSO Antonino, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRATTAROLA MASSIMO,

giusta mandato a margine dell’istanza di partecipazione alla

discussione orale;

– resistente –

avverso la sentenza n. 269/2009 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA,

depositata il 26/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Maria Alessandra De Simone che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIETRO GAETA

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

Il Tribunale di Alessandria, con sentenza depositata il 26.5.2009, rigettava, salvo che per l’esclusione di alcune delle voci relative al computo delle spese legali, l’opposizione all’esecuzione proposta dalla s.p.a. Rete ferroviaria italiana nei confronti di F. F., a seguito della notifica da parte di quest’ultimo di un precetto per la somma complessiva di Euro 29.787,8 in esecuzione di sentenza del giudice del lavoro dello stesso Tribunale in data 23.4.2002.

In particolare il Tribunale rigettava l’eccezione relativa alla non determinabilità e liquidità del credito oggetto della condanna – relativa al danno pari alla differenza tra lo stipendio che il lavoratore avrebbe percepito, con eventuali miglioramenti economici, fino al compimento dei 60 anni di età e l’ammontare della pensione percepita nel medesimo periodo di tempo -, osservando che i dati necessari, sebbene non risultassero dalla medesima sentenza, potevano evincersi da elementi non contestati emergenti dagli atti di causa, o dai documenti, come la busta paga prodotta.

La Rete ferroviaria italiana ricorre per cassazione con un motivo.

L’intimato ha depositato atto di richiesta del difensore di partecipazione alla discussione orale con procura a margine.

Il ricorso per cassazione è ammissibile, considerata la previsione di non appellabilità delle sentenze in materia di opposizione all’esecuzione prevista dall’art. 616 c.p.c. nel testo di cui alla L. L. n. 52 del 2006, ulteriormente modificato proprio sul punto dalla L. n. 69 del 2009, art. 49, applicabile però, dal punto di vista della disciplina transitoria, solo ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Il ricorso appare anche manifestamente fondato. Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte, che può ormai considerarsi consolidata, il titolo giudiziale in tanto può concretamente assumere efficacia esecutiva in quanto le somme oggetto della condanna, non espressamente indicate, siano determinabili mediante un mero calcolo matematico sulla base di elementi desumibili dallo stesso titolo (cfr., di recente. Cass. n. 9693/2009, 10164/2010, 2816/2011).

Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisione nel merito con accoglimento dell’opposizione all’esecuzione.

Le spese dell’intero giudizio vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione all’esecuzione. Condanna F.F. a rimborsare alla società ricorrente le spese dell’intero giudizio, liquidate per il giudizio di merito in Euro 30,00 per esborsi, Euro 240,00 per diritti ed Euro 1.500,00 per onorari, e per il giudizio di cassazione in Euro 20,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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