Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20425 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20425 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 18202-2017 proposto da:
SEBASTIANELLI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA ADRIANA 5, presso lo studio dell’avvocato MARIO
ORSINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FERDINANDO
EMILIO ABBATE;

– ricorrente contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope legis;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 02/08/2018

avverso la sentenza n. 24366/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 30/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

ve,

Ric. 2017 n. 18202 sez. M3 – ud. 17-05-2018
-2-

Rilevato che:
1. Maria Sebastianelli conveniva in giudizio dinanzi all’Ufficio del
Giudice di Pace di Civitacastellana la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, al fine di conseguire il risarcimento dei danni derivanti dalla
mancata attuazione, per l’anno 2010, da parte dello Stato Italiano, della

stabilito il valore limite di 10 mg/1 di arsenico nelle acque destinate al
consumo umano.
Con sentenza 854/2010 il Giudice di Pace adito condannava parte
convenuta al risarcimento dei danni in favore dell’attrice.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri proponeva appello avverso
detta statuizione, dinanzi al Tribunale civile di Roma. La Sebastianelli si
costituiva resistendo.
Con sentenza 24366, del 30 dicembre 2016, il Tribunale di Roma
accoglieva il gravame, motivando che la direttiva 98/83/CE stabilisce
che gli Stati membri possono autonomamente stabilire due deroghe
all’attuazione della disciplina in essa contenuta, ciascuna per un periodo
massimo di tre anni, e che, in circostanze eccezionali, lo Stato membro
può domandare una terza deroga, per un periodo fino a tre anni. Lo
Stato italiano avrebbe goduto dei due periodi di deroga, per poi
domandare alla Commissione Europea di approfittare del terzo, per il
triennio 2010-2012, per un valore massimo di 50 mg/1 arsenico. Con
decisione 7605/2010, la Commissione non concedeva la deroga per
valori superiori ai 20 mg/1, e, a fronte del rifiuto, lo Stato Italiano
reiterava l’istanza della terza deroga, ma nel limite dei 20 mg/l, cui
seguiva la concessione da parte dell’Unione. Ne derivava l’impossibilità
di ritenere l’Italia inadempiente, stante la concessa proroga per il biennio
2010-2012, considerato che la domanda di parte attrice era relativa
all’anno 2010.
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direttiva 98/83/CE del 3/11/1998, con cui il Consiglio dell’UE aveva

3. Avverso la sentenza d’appello, Maria Sebastianelli propone ricorso per
cassazione, con quattro motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
resiste con controricorso.
4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di

ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la
proposta del relatore.
6.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa
applicazione di legge: artt 339 e 113 cpc; Direttiva Consiglio Unione
Europea 98/83/CE. Lamenta che ex art. 339 cpc, l’appello contro le
sentenze del Giudice di Pace, emesse secondo equità, è possibile nelle
sole ipotesi di sentenza viziata da violazione delle norme sul
procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero
dei principi regolatori della materia, pertanto eccepisce che nella sentenza
impugnata il Tribunale non avrebbe riportato le norme comunitarie che
si assumono violate dal Giudice di Pace.
6.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di
legge: Direttiva Consiglio Unione Europea 98/83/CE: decisione
commissione europea del 28/10/2000: artt 13, 15, 16 D.LGS. 31/2001:
allegato I al D.Lgs. 31/2001. Nello specifico, parte ricorrente si duole
della circostanza che il Tribunale non avrebbe tenuto conto de fe a
seguito della decisione negativa della Commissione Europea circa la
concessione della terza proroga per valori limite di 50 mg/1 di arsenico,
lo Stato Italiano è intervenuto con Decreto interministeriale del
24/11/2010, che concede limitate deroghe con riguardo all’arsenico, per
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fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. La

le sole regioni di Lombardia e Toscana e in maniera circoscritta ad alcuni
comuni. Pertanto, ne risulterebbe esclusa la Regione Lazio, tenuta a
conformarsi al limite massimo di 10 mg/1 di arsenico e non anche ai 20
mg/l, così come, al contrario, ritenuto in secondo grado. Rileva altresì la
circostanza per cui un decreto interministeriale non può prorogare
decreti ministeriali. Ad ogni modo, la prova dell’intervenuta violazione

limiti dell’art. 339 cpc.

6.3. Con il terzo motivo lamenta la Violazione e/o falsa applicazione di
legge-339, 113 cpc: artt 2697 cc: artt 115 e 116 cpc, deduce la violazione
di articoli 339 e 113 c.p.c, nonché degli articoli 1226, 2043 e 2697 c.c,
nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. e la Direttiva del Consiglio
dell’Unione Europea 98-83-CEE con riferimento alla parte della
decisione che esclude la sussistenza del nesso causale tra il danno subito
dall’attore e il mancato adeguamento dell’Italia i limiti fissati dalla
Direttiva evidenziando, come già fatto con il primo motivo, che
l’amministrazione appellante non ha individuato il “motivo limitato” tra
quelli consentiti dalle norme citate. Sotto altro profilo non possono
essere oggetto di appello avverso le decisioni adottate secondo equità dal
Giudice di pace le valutazioni che riguardano le prove;
Il terzo motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti.

6.4. Con il quarto motivo chiede in via subordinata, la formulazione di
un quesito interpretativo alla Corte di Giustizia CE, ex art. 267 del
TFUE (già art. 234 TCE) al fine di verificare se il diritto fondamentale di
ogni cittadino dell’unione di poter usufruire di acqua salubre e pulita osta
all’adozione da parte dello Stato membro di decreti amministrativi con i
quali venga prorogato l’utilizzo di un parametro superiore, in deroga a
quello contenuto nella Direttiva.

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della normativa comunitaria spetterebbe allo Stato, fermi comunque i

7.1. Il primo motivo, che presenta profili di inammissibilità, non è
comunque fondato. Ti Tribunale, infatti, ha rilevato che l’appello
rispettava in tutto le condizioni di cui all’art. 342 cod. proc. civ., né il
ricorso illustra, su questo punto, le ragioni per le quali esso avrebbe
dovuto essere ritenuto inammissibile. Quanto ai limiti dell’appello
avverso le sentenze pronunciate secondo equità, si osserva che il

equità (c.d. giudizio necessario di equità) in considerazione dei limiti della
domanda risarcitoria (contenuta nella somma richiesta di curo 900,
esplicitamente indicata), senza che assumesse rilievo il fatto che l’attrice
era titolare di un’utenza idrica, posto che ciò non bastava a rendere
obbligatoria la decisione secondo diritto. Sulla base di detta premessa, il
Tribunale ha correttamente osservato che l’unica impugnazione ammessa
era l’appello a motivi limitati (art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.) e
che l’appello era da ritenere ammissibile, avendo la Presidenza del
Consiglio dei ministri invocato la violazione di una direttiva comunitaria
e della normativa interna di recepimento, oltre che per il fatto che il
Giudice di pace aveva liquidato il danno, a dire della parte appellante,
senza alcun accertamento sull’an debeatur. A fronte di tale impostazione,
la censura in esame lamenta la violazione delle regole in tema di appello a
motivi vincolati, ma la doglianza non supera, in effetti, la ratio decidendi
della sentenza impugnata; il Tribunale, infatti, dopo aver premesso che
l’odierna ricorrente aveva invocato in primo grado una violazione della
normativa comunitaria, ha spiegato che l’Avvocatura dello Stato aveva
invece escluso, nell’atto di appello, che tale violazione vi fosse ed ha in
questo ravvisato la ragione giustificatrice dell’ammissibilità dell’appello.
Né può sostenersi — come vorrebbe la parte ricorrente — che tale
violazione rappresenti «l’oggetto della controversia», quasi come se il
ricorrente dovesse indicare qualcosa in più rispetto alla presunta
é assunto si tradurrebbe sulla
violazione della direttiva, perch—T6

Tribunale ha rilevato che la causa doveva considerarsi decisa secondo

creazione di una sorta di limite esterno (ulteriore) che la lettera e lo
spirito dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., certamente non
prevedono. In altri termini, quindi, l’appello è da ritenere certamente
ammissibile quando la lesione della norma costituzionale o comunitaria
costituisce la causa petendi della domanda.

comunque fondato. La sentenza impugnata ha ricostruito i termini della
vicenda ed ha posto in luce che il Governo italiano aveva attivato,
secondo quanto previsto dall’art. 9 dell’invocata direttiva, due periodi
triennali di proroga, l’uno dal 2004 al 2006 e l’altro dal 2007 al 2009.
Perdurando la situazione di superamento del tasso soglia di 10
microg-rammi per litro, fissato dalla direttiva citata, il Governo italiano
aveva chiesto alla Commissione europea un terzo periodo di proroga,
invocando l’applicazione del tasso soglia di 50 microgrammi per litro. La IUÌ
sentenza ha aggiunto che la Commissione europea aveva emesso due
pronunce: la decisione n. 7605 del 28 ottobre 2010, con cui non aveva
concesso deroghe per valori superiori a 20 microgrammi per litro (cioè,
non i 50 richiesti), e la decisione n. 2014 del 22 marzo 2011, con cui
aveva autorizzato) la deroga temporanea, fino al 31 dicembre 2012, per
valori di arsenico non superiori a 20 microgrammi per litro (salvo che per
i bambini e le imprese alimentari). Da tali premesse il Tribunale ha tratto
la conclusione per cui la lettura coordinata delle due decisioni portava ad
affermare che fino alla data del 31 dicembre 2012 era statoutorizzato il
superamento della soglia dei 10 microgrammi purché non si andasse oltre
i 20 microgrammi, mentre il raggiungimento della soglia di 50
microgrammi non era stato mai consentito. Poiché l’attrice non aveva
provato che nell’anno 2010 fosse stata superata la soglia ora indicata, ne
conseguiva che la domanda doveva essere respinta.
La ricostruzione operata dal Tribunale è corretta. Ed invero l’art. 9 della
direttiva suindicata, sostanzialmente recepito nell’art. 13 del d.lgs. n. 31
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7.2. Anche il motivo, che presenta profili di inammissibilità, non è

del 2001, consente agli Stati membri di stabilire deroghe ai valori di
parametro ivi fissati, per un periodo non superiore ai tre anni, previa
richiesta alla Commissione. Le deroghe sono al massimo due, salva la
possibilità, in casi eccezionali, di chiederne una terza, sempre per un
triennio. Risulta dall’Allegato I, parte B, al d.lgs. n. 31 del 2001, che la
soglia tollerata di arsenico nell’acqua potabile deve essere contenuta

decisione del 28 ottobre 2010, in risposta alla deroga chiesta dall’Italia, ha
dato conto che la presenza dell’arsenico nell’acqua potabile poteva essere
consentita, per un periodo temporaneo, fino alla soglia di 20
microgrammi per litro, mentre le più elevate soglie di 30, 40 e 50
microgrammi non potevano essere autorizzate, perché tali da
determinare un rischio di insorgenza del cancro. Quella decisione, quindi,
dopo aver negato la richiesta proroga fino a 50 microgrammi (art. 1,
comma 2), l’ha autorizzata fino alla soglia intermedia di 20 microgrammi
(come si legge nel Considerando). La successiva decisione del 22 marzo
“2011 ha confermato la precedente, consentendo la deroga fino al 31
dicembre 2012 per valore di arsenico fino a 20 microgrammi per litro,
fatta eccezione dei bambini da zero a tre anni e delle imprese alimentari,
e ribadendo il divieto assoluto di potabilità per i valori superiori a 20
microgrammi. Il che equivale a dire che per il periodo oggetto della
presente causa, cioè l’anno 2010, ogni richiesta risarcitoria avrebbe
dovuto dimostrare il superamento del suindicato tasso soglia stabilito in
via derogatoria temporanea; né è sindacabile in questa sede il mancato
superamento dell’onere della prova, su questo punto, da parte della
ricorrente. A fronte di tale ricostruzione, il motivo in esame è generico e
dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza in esame. Esso da
un lato invoca senza fondamento la lesione dei principi sull’onere della
prova, posto che è evidente che è il danneggiato a dover provare il fatto
costitutivo della pretesa risarcitoria (cioè il superamento della soglia);
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entro 10 microgrammi per litro. La Commissione europea, nella

dall’altro si attarda a contestare presunte errate interpretazioni delle
direttive senza considerare che il ‘Tribunale ha dato una propria
ricostruzione dei fatti che non viene, in effetti, realmente contestata.
7.3. 11 terzo motivo di ricorso è in parte ripetitivo del primo motivo, e
comunque è infondato. Anche volendo tralasciare la scarsa chiarezza di

quali può essere fatta oggetto di appello una sentenza del giudice di pace
non può riguardare anche il merito della valutazione delle prove; in altri
termini, è errato sostenere che il Tribunale, una volta ritenuto
ammissibile l’appello, non potesse sindacare la valutazione delle prove
compiuta dal giudice di pace (tale sembra essere la censura), perché tale
affermazione non trova alcun supporto normativo. La Corte
costituzionale, occupandosi della legittimità costituzionale dell’art. 339,
terzo comma, cod. proc. civ., ha evidenziato che l’appello avverse le
sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, «pur limitato al
controllo di vizi specifici, è comunque caratterizzato dalla sua essenza di
mezzo a critica libera derivante dall’effetto devolutivo pieno della materia
esaminata in primo grado» (ordinanza n. 304 del 2012). È poi da
aggiungere, ad abundantiam, che non è contestata la motivazione della
sentenza nella parte in cui afferma che l’interessato non aveva in alcun
modo documentato l’effettivo esborso per l’acquisto dell’acqua minerale
in luogo di quella fornita dal Comune.
7.4. Il rigetto dei primi tre motivi comporta l’assorbimento del quarto,
col quale si chiede di rimettere una questione pregiudiziale di
interpretazione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, posto che è
chiara l’irrilevanza della sollecitata rimessione.
8. Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

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alcuni passaggi, è decisivo il fatto che la contestazione dei limiti entro i

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore
di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in Euro 900 per compensi, e spese a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2018.
Il Presidente

presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,

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