Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20424 del 29/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 29/07/2019), n.20424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3426-2018 proposto da:

C.P., rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIA TRUNFIO e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

PREFETTO della PROVINCIA di REGGIO CALABRIA, AGENZIA DEL DEMANIO

FILIALE REGGIO CALABRIA e AGENZIA DEL DEMANIO;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il

02/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto prot. 39364/W/2010 la Prefettura di Reggio Calabria disponeva l’alienazione al ricorrente, esercente di una depositeria di veicoli sottoposti a sequestro, di una serie di mezzi per avviarli alla demolizione, con riconoscimento della somma di Euro 9.688,46 a titolo di indennità di custodia.

Detto provvedimento veniva tempestivamente impugnato con ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, in conformità delle indicazioni sull’impugnabilità dell’atto espressamente contenute in quest’ultimo.

Nel contempo il destinatario proponeva alla P.A. istanza di rettifica dei conteggi, in accoglimento della quale la Prefettura emetteva un successivo decreto prot. 63907/W/2010, che pure conteneva l’espressa indicazione circa la sua impugnabilità innanzi al T.A.R. Dinanzi a detta autorità giudiziaria il secondo provvedimento veniva impugnato dal C. mediante proposizione di ricorso per motivi aggiunti.

Nel contempo il ricorrente, tenuto conto che le Sezioni Unite di questa Corte avevano affermato con sentenza n. 15044/2009 il principio per cui il compenso in favore del depositario acquirente incide su un diritto soggettivo del beneficiario tutelabile dinanzi al giudice ordinario, proponeva con separato ricorso del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170il ricorrente opposizione avverso i predetti decreti di liquidazione.

Con il provvedimento oggi impugnato il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l’opposizione avverso il primo dei due decreti perchè proposta oltre la scadenza del termine di 20 giorni previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 ed accoglieva invece in parte quella avverso il secondo provvedimento di liquidazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il C. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questo giudizio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170,artt. 156 e 294 c.p.c. e della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4 perchè il giudice di merito lo avrebbe erroneamente dichiarato decaduto dal diritto di impugnare il primo decreto di liquidazione, senza tener conto del fatto che lo stesso conteneva l’espressa indicazione circa la sua impugnabilità dinanzi il T.A.R., presso cui era stato effettivamente impugnato dal ricorrente mediante proposizione di tempestivo ricorso.

La censura è fondata.

Il Tribunale ha infatti omesso di considerare che sia il primo decreto di liquidazione dei compensi del custode emesso in data 18.6.2010, che il successivo emesso in data 12.10.2010, contenevano l’espressa indicazione della loro impugnabilità innanzi il T.A.R. territorialmente competente nel termine generale di 60 giorni. Il ricorrente, lungi dal fare acquiescenza al primo provvedimento, lo aveva tempestivamente impugnato con ricorso al giudice amministrativo e ne aveva altresì ottenuto la modifica a seguito di istanza di riesame presentata in autotutela alla P.A.

Di conseguenza il giudice ordinario, investito dopo l’adozione del secondo decreto dell’impugnazione di ambedue i provvedimenti di liquidazione nelle forme del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, avrebbe dovuto esaminare nel merito non soltanto le contestazioni relative al secondo atto, ma anche quelle concernenti il primo provvedimento.

Va infatti applicato alla fattispecie il principio, affermato da questa Corte in un giudizio avente ad oggetto una sanzione disciplinare comminata dal Collegio dei geometri, secondo cui “L’inosservanza della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3,comma 4, secondo cui in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità alla quale è possibile ricorrere, non comporta un vizio del procedimento e l’illegittimità dell’atto, determinando invece la scusabilità dell’errore del destinatario, il quale abbia proposto il ricorso all’autorità amministrativa, in luogo che a quella giudiziaria. Ne consegue che, in tale evenienza, non potendosi ritenere il provvedimento stesso come definitivo per omessa impugnazione giurisdizionale nei termini, qualora l’autorità amministrativa lo abbia integrato con un provvedimento successivo, che richiami il precedente ed indichi i termini e l’autorità presso cui impugnare, ove l’impugnazione giurisdizionale avverso quest’ultimo sia stata tempestivamente proposta essa deve essere esaminata nel merito, perchè il secondo provvedimento deve essere considerato integrativo del primo” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 1766 del 08/02/2012, Rv.621669; cfr. anche, in termini, Cass. Sez. U, Sentenza n. 362 del 18/05/2000, Rv.536624).

L’indicazione, contenuta nei due decreti di liquidazione oggetto di causa, della loro impugnabilità innanzi il T.A.R. ha oggettivamente indotto in errore incolpevole il ricorrente. Quest’ultimo, da parte sua, non è rimasto inerte ma ha provveduto ad esercitare tempestivamente il suo diritto di impugnazione, sia pure nella forma erronea indicata negli atti di cui si discute. Inoltre ha proposto istanza di autotutela, all’esito del cui esame la P.A. ha modificato, con successivo decreto, la propria iniziale determinazione. Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere tempestivamente proposta l’opposizione spiegata dal C. avverso ambedue i decreti di liquidazione, e quindi esaminarla nel merito anche per la parte relativa al provvedimento del 18.6.2010.

Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso giudice, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Reggio Calabria in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019

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