Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20424 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. un., 11/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 11/10/2016), n.20424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente F.F. –

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21783-2014 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUIGI OLIVERIO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.B.C. ACQUA BENE COMUNE NAPOLI – AZIENDA SPECIALE, ente risultante

dalla trasformazione della società A.R.I.N. di Napoli s.p.a.,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO

SILVESTRI, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2014 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. CHINDEMI Domenico;

uditi gli avvocati DEL VESCOVO Matteo per delega dell’avvocato Luigi

Oliverio e Gaetano SILVESTRI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP),accogliendo l’appello della società ARIN s.p.a., ha rigettato domanda proposta dagli eredi di I.T. e D.L.M. di riconoscimento della illegittimità del decreto di esproprio di particelle di proprietà del loro dante causa – occupate per la realizzazione dei lavori di messa in pressione dell’acquedotto del Serino – perchè emesso dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, disattendendo anche la domanda di condanna della società al pagamento dell’indennità di occupazione legittimare del risarcimento del danno.

Il TSAP ha ritenuto che l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fosse stata prorogata dal D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9 e da successivi interventi legislativi, sicchè il procedimento si era concluso tempestivamente. Relativamente alla transazione stipulata nel corso del procedimento ne ha rilevato l’efficacia ritenendo che la stessa si estendesse anche all’indennità di occupazione legittima.

Propone ricorso per cassazione solo I.F..

Resiste con controricorso la società A.B.C. – Acqua Bene Comune di Napoli azienda speciale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico articolato motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9, commi 1 e 3, contestando la ritenuta perdurante efficacia della dichiarazione di pubblica utilità per effetto del provvedimento di proroga dei decreti di occupazione di urgenza, riproponendo la tesi già sostenuta senza successo davanti al TSAP ritenendo che debba essere esclusa l’automaticità della proroga della dichiarazione di pubblica utilità a seguito della proroga dei decreti di occupazione di urgenza.

Il ricorso è infondato. Il D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 354, art. 9, in tema di attuazione dei procedimenti espropriativi per la realizzazione di interventi di cui al titolo 8 L. 14 maggio 1981, n. 219, proroga i termini relativi all’occupazione di urgenza.

Tale norma va interpretata, conformemente alla prevalente giurisprudenza di questa Corte, nel senso che, per il suo tramite, è stata disposta l’incondizionata proroga biennale dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza, a prescindere dal fatto che l’occupazione in corso alla sua data di entrata in vigore fosse ancora dotata del requisito della legittimità (Cass., sez. 1, 9 febbraio 2009 n. 3225, Cass., sez. 1, 12 aprile 2005 n. 7644).

La necessità della declaratoria di pubblica utilità sussiste solo per i procedimenti espropriativi che, alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, dovevano iniziarsi ex novo, mentre per quelli già in corso trova applicazione la proroga delle originarie occupazione di urgenza.

La proroga si verifica a prescindere, quindi, dalla legittimità dell’occupazione al tempo della sua entrata in vigore, con l’unico limite che il procedimento espropriativo sia ancora in corso alla stessa data.

Nella specie la proroga di detti decreti, disposta prima con ordinanze commissariali e poi in via legislativa fino al 31/12/2005, comportando la proroga della dichiarazione di pubblica utilità, ha reso valido ed efficace il decreto di esproprio con la conseguenza che nessun danno può essere riconosciuto alla ricorrente per la dedotta illegittimità della procedura espropriativa.

Il capo della sentenza relativo alla validità degli accordi transattivi sulla indennità espropriativa non è stato oggetto di censura.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000 per compensi professionali, oltre Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Rilevato che dagli atti del processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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