Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20424 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20424 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 17919-2017 proposto da:
DUCI FAUSTO, in proprio e nella qualità di erede di DUCI LUIGI
ROMEO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVANNI TARQUINI;

– ricorrente contro
BERTOLINI CARBURANTI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PANAMA 26, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA
PIERETTI, che la rappresenta e difende;

– con troricorrente avverso la sentenza n. 1372/2017 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 09/06/2017;

Data pubblicazione: 02/08/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Ric. 2017 n. 17919 sez. M3 – ud. 17-05-2018
-2-

Rilevato che:
1. Fausto e Luigi Romeo Duci convenivano in giudizio la Bertolini
Carburanti davanti al Tribunale di Reggio Emilia per sentirla condannare
al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1494 c.c., assumendo di aver
subito a causa del gasolio “difettoso” un danno patrimoniale di €,
17.731,68 e non patrimoniale di €8.500,00.

gasolio, pari a 7300 litri, dalla Bertolini Carburanti S.p.a.;
che nel 2001 i Sig.ri Duci avevano sostituito la caldaia perché
danneggiata a causa, secondo questi, della scadente qualità del carburante
venduto loro dalla Bertolini Carburanti e per la contestuale presenza nel
gasolio di zolfo e cloro.
Il Tribunale adito rigettava la domanda, escludendo la configurabilità
della responsabilità extracontrattuale e dichiarando prescritto il diritto
alla garanzia ai sensi dell’art. 1495 c.c.;
I Duci avevano proposto appello avverso la sentenza di primo grado
esponendo di avere, già in tale sede, sostenuto, in via principale, non la
responsabilità contrattuale bensì la responsabilità extracontrattuale della
Bertolini Carburanti e solo in via subordinata il diritto al risarcimento del
danno aliud pro alio;
La Corte d’Appello di Bologna con la sentenza 1372 del 9 giugno 2017,
respingeva l’appello proposto sostenendo che gravava sull’appellante,
avendo agito assumendo la responsabilità extracontrattuale di
controparte, l’onere della prova della ascrivibilità al fatto doloso o
colposo di controparte del danno del quale era stato chiesto il ristoro e
che tale onere istruttorio non fosse stato soddisfatto dai Duci;

3. avverso la sentenza d’appello Duci Fausto propone ricorso per
Cassazione sulla base di tre motivi; resiste la Bertolini Carburanti S.p.a.
con controricorso e chiede la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c..

3

Esponevano che avevano acquistato, tra il 1998 e il 2000, tre partite di

4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.
Considerato che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la

6.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano il difetto, la erroneità, la
contraddittorietà e la illogicità della motivazione della sentenza della
Corte d’Appello di Bologna, nonché l’eccesso di potere da parte di questi
giudici, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il giudice di secondo grado avrebbe, secondo il ricorrente, errato nel
valutare i fatti di causa e quindi avrebbe errato nel dedurre le conclusioni
che lo hanno determinato a respingere l’appello.
Il motivo è inammissibile.
Oltre a risolversi in una richiesta di nuova valutazione nel merito della
vicenda, il motivo si pone in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. nonché
degli orientamenti di questa Corte sull’art. 360, c.1, n.5, c.p.c..
L’art. 366 indica, quali elementi che il ricorso deve contenere a pena di
inammissibilità, anche “la specifica indicazione degli atti processuali, dei
documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.
L’indicazione di cui al n. 6 mira a tutelare il c.d. principio di
autosufficienza del ricorso, in base al quale il ricorrente deve mettere la
Corte di Cassazione nelle condizioni di giudicare l’impugnazione sulla
sola base della lettura del ricorso stesso, confrontato con la sentenza
impugnata. Tale principio è rispettato se la parte indica con precisione in
quale atto si riscontra quanto afferma o chiede.
L’odierno motivo di ricorso si basa, invece, solo su fatti e su una loro
presunta errata interpretazione da parte della Corte d’Appello di

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proposta del relatore.

Bologna, senza tuttavia indicare in maniera specifica gli atti processuali o
i documenti sui quali si fonda la richiesta.
Inoltre, il ricorso, pur contestando il difetto di motivazione della
sentenza, non fa né emergere elementi che potrebbero condurre ad una
diversa decisione né evincere l’obiettiva carenza di logicità del
ragionamento del giudice d’appello.

interpretato alla luce delle sentenze di questa Corte nn. 8053-8054 del
2014.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la
violazione di legge, il difetto di potere nonché l’eccesso di potere, in
relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, c.1, c.p.c.. La Corte d’Appello avrebbe
errato nell’interpretare l’art. 1495 c.c., dichiarando intervenuto il termine
di prescrizione annuale entro il quale far valere il diritto alla garanzia nei
confronti del venditore.
Il motivo è inammissibile, in quanto solleva questioni nuove.
Inoltre, l’odierno ricorrente in sede d’appello aveva rinunciato ad ogni
questione circa l’interpretazione data dal giudice di prime cure dell’art.
1495 e si era limitato ad impugnare la sentenza sostenendo solo la
responsabilità extracontrattuale della Bertolini Carburanti. Quindi sul
punto si è formato il giudicato.

6.3. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta, ancora una
volta, la violazione di legge, il difetto di potere nonché l’eccesso di
potere, in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, c.1, c.p.c., perché la Corte
d’Appello avrebbe errato nel liquidare le spese del grado di giudizio,
avendole determinate in maniera eccessiva rispetto al DM 55/2014.
Il motivo è inammissibile.
Il motivo è carente dei requisiti di specificità in quanto si limita ad
indicare il parametro di riferimento a cui adeguare la liquidazione delle

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Inoltre è inammissibile in relazione all’art. 360, c.1, n. 5, c.p.c.,

spese e non indica né la norma che si assume violata dalla decisione della
Corte d’Appello né la propria tesi circa la violazione di legge.
Traducendosi in una mera indicazione della nonna e non argomentando
in maniera utile per dimostrare che la sentenza impugnata abbia
effettivamente violato la legge, il motivo è inammissibile.
7. la Bertolini Carburanti S.p.a. ha fatto istanza di condanna del

di ricorso del Duci siano manifestamente inammissibili e infondati e che
quindi egli abbia agito in mala fede o con colpa grave.
Non ci sono i presupposti per accogliere tale istanza che risulta altresì
generica.
8. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la

ricorrente ai sensi degli artt. 96 e 385, c. 4, c.p.c., sostenendo che i motivi

ti

soccombenza.

P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in Euro 2.300 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,
ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2018.
Il Presidente

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