Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20423 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. II, 28/09/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/09/2020), n.20423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14812/2017 proposto da:

CONFEDERAZIONE UNIONE SINDACALE DI BASE USB, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LAURA MATTINA, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FROSINONE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 76, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE NACCARATO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARINA GIANNETTI;

– controricorrente –

contro

ICA – IMPOSTE COMUNALI AFFINI s.r.l., società unipersonale, in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1388/2016 del TRIBUNALE di FROSINONE,

depositata il 09/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/03/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

La Confederazione Unione Sindacale di Base (in sigla USB) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Frosinone, riformando la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, ha rigettato l’opposizione della stessa USB avverso l’ordinanza ingiunzione con cui il Comune di Frosinone aveva irrogato nei suoi confronti la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 533,60 per violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 24, comma 2 e del Regolamento comunale sulla pubblicità.

L’impugnata ordinanza ingiunzione si fondava sulle risultanze di un verbale di accertamento emesso dalla società ICA – imposte comunali affini – s.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, con il quale si contestava alla opponente di aver esposto senza autorizzazione, su un palo pubblico, due locandine con la scritta “USB sciopero generale 11 marzo manifestazione nazionale a (OMISSIS)”.

Il Tribunale ha disatteso l’assunto dell’opponente relativo alla mancanza di prova del fatto che le locandine in contestazione fossero state affisse da persona del cui operato essa dovesse rispondere. Secondo il Tribunale, in linea di fatto, non poteva dubitarsi che le locandine fossero funzionali agli interessi dell’associazione sindacale e, in linea di diritto, doveva ritenersi che la responsabilità dell’associazione della L. n. 689 del 1981, ex art. 6, non venisse esclusa dalla mancata identificazione degli autori materiali della violazione.

Il ricorso per cassazione della USB si articolo su due motivi, rispettivamente riferiti alla violazione della L. n. 689 del 1981, art. 6, ed alla violazione dei principi in tema di onere probatorio come presuntive (artt. 2697,2727 e 2729 c.c.)

Il Comune di Frosinone ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza ex art. 380 bis 1 del 5 marzo 2020, in cui la causa è stata discussa.

Il Collegio rileva che sulle questioni sollevate dal ricorso questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi con esiti non perfettamente sovrapponibili.

Nella sentenza n. 3630/04 si è infatti affermato che “Il sindacato, a favore del quale si sia realizzata, ad opera di suoi aderenti rimasti ignoti, l’affissione di manifesti pubblicitari senza le necessarie autorizzazioni, la preventiva dichiarazione delle affissioni e il pagamento dei diritti e imposte dovute, è tenuto in solido, pur in mancanza di un proprio specifico intento trasgressivo, a pagare le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 24, a meno che non provi che la condotta illegittima degli autori materiali della violazione si sia avuta in contrasto con particolari sue azioni positive, idonee a ostacolarla o impedirla”.

Per contro nella successiva sentenza n. 13770/09 si è affermato che “In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 24, per l’affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell’ente privo di personalità giuridica – nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze – consente di includere nell’ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all’ente da un formale rapporto organico, ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all’autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente profitta); ciò tuttavia, a condizione che l’attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all’iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento”.

Tra tali due arresti – di cui si sono trascritte le massime ufficiali appare emergere un orientamento divergente in tema di distribuzione dell’onere probatorio, giacchè la pronuncia del 2004 sembra configurare una presunzione di responsabilità del beneficiario della pubblicità (in quella fattispecie, un’associazione sindacale); presunzione che detto beneficiario può superare solo fornendo la prova, del cui onere è gravato, di aver posto in essere azioni positive volte a contrastare l’iniziativa dell’affissione. La pronuncia del 2009, per contro, sembra addossare all’ente impositore la prova della effettiva riconducibilità dell’affissione al soggetto alla cui attività si riferisce la pubblicità che detta affissione è volta a veicolare.

Può altresì aggiungersi che i principi espressi in Cass. 3630/04 sono stati ripresi da Cass. 15000/06 e Cass. 1040/12, le quali peraltro, va altresì precisato, concernono violazioni amministrative non in materia di imposta di pubblicità, bensì in materia di disciplina della cartellonistica sulla sede stradale ex art. 23 C.d.S.. Per contro la sentenza n. 13770/09 è stata ripresa da due recenti precedenti della Sezione Sesta che hanno, entrambi, confermato la sentenza di merito in controversie, analoghe alla presente, tra l’associazione sindacale USB ed il Comune di Frosinone (ord. n. 100/19, che ha rigettato il ricorso dell’associazione sindacale e ord. n. 29891/18, che ha rigettato il ricorso del Comune).

Le evidenziate oscillazioni interpretative rendono opportuno disporre la trattazione della causa in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone trattarsi la causa in pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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