Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20423 del 02/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20423 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 17645-2017 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 26, presso lo
studio dell’avvocato SIMONE LANLARRA, rappresentata e difesa
dall’avvocato VINCENZO ARNO’;

– ricorrente contro
SORACE CATERINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO
FERRAGINA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO
AMATO;

– controricorrente contro

/ti

Data pubblicazione: 02/08/2018

LEMMA GIUSEPPE, LEMMA ANTONIO, in proprio e nella qualità
di eredi di LEMMA: GIMI’, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato
CATERINA CONDO’, rappresentati e difesi dall’avvocato
DOMENICO CORTESE;

contro
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CASALE NINFE()
42, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA PLUTINO,
rappresentata e difesa dall’avvocato FERDINANDO MAZZACUVA;

– controricorrente contro
BASILE PAOLO, GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SPA;

– intimati avverso la sentenza n. 65/2017 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 20/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA.

Ric. 2017 n. 17645 sez. M3 – ud. 17-05-2018
-2-

controrícorrenti

Rilevato che:
1. Antonio Lemma, Giuseppe Lemma e Caterina Sorace, figli e moglie
del defunto Gimì Lemma convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di
Catanzaro il Dr. Basile, l’.Asp di Catanzaro, la Generali Business Solution
s.p.a. (quale mandataria dell’alleanza Toro s.p.a.) e la Regione Calabria
per ottenere il risarcimento dei danni –gubiti, patrimoniali e non
nvds /-4 1.

congiunto.
A tal proposito esponevano che in data 30/03/1992 Gitnì Lemma era
deceduto presso l’Ospedale di Locri a seguito di un trattamento
anestesiologico praticatogli in maniera negligente dal Dr. Basile, presso
l’Ospedale di Soverato.
Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 1530/2009 aveva: a)
dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, b)
condannato in solido i convenuti al pagamento di C 254,88 a titolo di
danno non patrimoniale iure hereditatis, di C 17.000,00 a favore dei Lemma
e di C 40.000,00 a favore della Sorace a titolo di danno non patrimoniale
iure proprio e di C 51.006,65 a favore di tutti gli attori a titolo di danno
patrimoniale;

2. Avverso tale sentenza Sorace Caterina e i Lemma, Antonio e
Giuseppe, avevano proposto appello lamentando l’erronea
quantificazione del danno patrimoniale, del danno iure proprio da perdita
del rapporto parentale e del danno biologico iure hereditatis;
La Generali Business Solution aveva proposto appello incidentale, il Dr.
Basile e l’ASP avevano chiesto il rigetto dell’appello e la Regione Calabria
aveva chiesto la conferma della sua estromissione dal giudizio.
La Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza n. 65 del 20 gennaio 2017
aveva dichiarato inammissibile il ricorso incidentale e accolto l’appello,
rideterminando le somme sulla base delle Tabelle di Milano e della

-f1

p atrimoniali,/ure proprio e iure hereditatis, a seguito del decesso del loro

personificazione del danno: C 792,00 in luogo di C 254,88, C 225.000,00
in luogo di C 17.000,00 e di C 40.000,00; confermava, invece, la somma di
C 51.006,65 perché ritenuta satisfattiva del credito;
3. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione, sulla base di
un unico motivo, l’ASP di Catanzaro. I Lemma, la Sorace e la Regione

4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. La
ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la
proposta del relatore.
6. Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli
artt. 2056, 2059 e 1226 c.c. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., per
aver la Corte d’Appello liquidato il danno non patrimoniale per perdita
del rapporto parentale in maniera eccessiva e con violazione dei criteri
stabiliti dalla giurisprudenza in materia di personalizzazione del danno,
con inadeguato e non corretto esercizio del poter equitativo.
La Corte territoriale avrebbe, infatti, errato nell’aumentare l’importo del
risarcimento riconosciuto a ogni soggetto appellante, avendo effettuato
un errato giudizio di personalizzazione del danno.
Il motivo è infondato.
La ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. Nessuna
violazione di legge o carenza di motivazione è da rintracciare nella
sentenza impugnata. Infatti la Corte d’Appello di Catanzaro ben articola
e motiva la personalizzazione del danno da perdita parentale subito da i
4

Calabria resistono con controricorso.

Lemma e dalla Sorace che sta alla base dell’incremento risarcitorio
accordato. Essa ben riforma la sentenza di primo grado applicando le
Tabelle Milanesi, in quanto il giudice di prime cure non aveva “fornito
alcuna indicazione circa i criteri utilizzati per pervenire alle liquidazioni di
cui sopra essendosi limitato, quanto al danno biologico terminale a
motivare in diritto la sua spettanza e che la liquidazione andava effettuata

Ugualmente per il danno da rottura del rapporto parentale. Dopo aver
brevemente riconosciuto la spettanza di tale voce di danno e concluso
che le prove testimoniali e documentali attestavano che la morte del
Lemma aveva generato un mutamento radicale delle condizioni e stile di
vita dei congiunti liquidava a tale titolo, senza nulla dire sui criteri
considerati, gli importi di cui sopra” (pag. 13 sentenza d’appello). La
personalizzazione del danno effettuato dal giudice d’appello, oltre a
colmare la lacuna motivazionale della sentenza di primo grado, appare
adeguata alla situazione concreta di ogni congiunto e sorretta da congrua
motivazione, dato che tiene conto sia dell’età dei figli e dalla moglie, sia
del loro mutamento delle condizioni di vita, sia dei paterni d’animo da
essi subiti (pagg. 15-17 sentenza d’appello”), ossia di tutti gli elementi
necessari per procedere ad una corretta personalizzazione del danno da
perdita del rapporto parentale.

7. Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore
di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli
accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115

del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto

5

quali inabilità temporanea e non già come un’invalidità permanente. I .]

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile

Il Presidente
IU( “1(k

della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA