Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20422 del 29/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 29/07/2019), n.20422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30126-2017 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO

n. 9, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTECORVO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CANNIZZARO;

– ricorrente –

contro

GORLINI REMO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati LANFRANCO BIASIUCCI e

RAFFAELLA MURONI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2233/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 5.5.2010 C.F. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Milano la società Gorlini S.r.l. per sentir accertare che nessun importo era dovuto alla convenuta in base al contratto intercorso tra le parti in data 10.4.2008, eccezion fatta per quello già ceduto dalla creditrice alla Banca Popolare Commercio e Industria e portato dalla fattura n. (OMISSIS), pari ad Euro 7.976,66 iva inclusa.

L’attore esponeva di aver stipulato con la convenuta un contratto di fornitura e posa in opera di serramenti in base a preventivo n. 2797 del 18.1.1008; che a fronte di detto preventivo erano stati versati acconti per Euro 49.000 di cui Euro 10.000 in contanti; che il saldo della fornitura, pari ad Euro 15.103,12 iva inclusa, era stato pattuito alla fornitura del materiale; che nonostante la mancata consegna del materiale l’attrice aveva eseguito ulteriore pagamento di Euro 8.140,20; che pertanto residuava solo la somma di Euro 7.976,66 iva inclusa, da versarsi alla consegna della merce.

Si costituiva in giudizio Gorlini S.r.l. resistendo alla domanda e spiegando a sua volta riconvenzionale per il pagamento della somma di Euro 17.019,29 oltre interessi di mora.

Con sentenza n. 4440/2014 il Tribunale di Milano rigettava la domanda principale ed accoglieva in parte quella riconvenzionale, condannando Gorlini S.r.l. al pagamento del residuo importo di Euro 10.311,29 oltre interessi dalla domanda.

Interponeva appello il C. e si costituiva in seconde cure Gorlini S.r.l. concludendo per il rigetto del gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 2233/2017, la Corte di Appello di Milano rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il C. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso Gorlini S.r.l..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 nonchè la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare la documentazione allegata dal C., ritenendola tardiva nonostante essa fosse stata tempestivamente depositata in prime cure, ed erroneamente valutato le risultanze istruttorie. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia erroneamente attribuito valore confessorio ad una dichiarazione da lui stesso proveniente -in particolare, il doc. 17 del fascicolo attoreo, rappresentato da una contabile di Gorlini S.r.l. del 19.1.2010 recante il saldo di Euro 17.019,29 sottoscritta dal C.-senza considerare che quest’ultimo, con la firma di detto documento, avrebbe solo inteso ottenere una ricevuta per un pagamento eseguito in acconto, ma non anche riconoscere la debenza dell’importo risultante dalla contabile. Inoltre, ad avviso del ricorrente, la Corte milanese avrebbe omesso di esaminare due lettere, una proveniente dal Banco di Brescia e datata 20.2.2009, dalla quale risulterebbe che l’importo di Euro 29.000 sarebbe stato integralmente bonificato a Gorlini S.r.l. dalla società finanziaria Agos S.p.a., e l’altra proveniente dalla stessa società creditrice e datata 19.10.2012, dalla quale emergerebbe che il saldo a quella data richiesto era pari ad Euro 8.140,20. Secondo la tesi del ricorrente la valutazione di dette due missive avrebbe dovuto condurre la Corte ambrosiana a ritenere insussistente la pretesa creditoria invocata in via riconvenzionale dalla ditta fornitrice.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 1988,1324,1326,1362,1363e 1366 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente attribuito valore di riconoscimento del debito alla sottoscrizione apposta dal C. sulla contabile di Gorlini S.r.l. del 19.1.2010 senza considerare che nel caso di specie l’attore non aveva inteso riconoscere alcunchè.

Le due censure, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili. Esse infatti si risolvono in una richiesta di riesame nel merito, preclusa in Cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790) e non si confrontano con il principio per cui sono riservati al giudice di merito, e non utilmente sindacabili in Cassazione, la ricerca, l’individuazione e l’apprezzamento della comune volontà dei contraenti, che costituiscono tipici accertamenti di fatto (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv.646340; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006, Rv.586972). Del pari riservate al giudice del merito e sottratte al sindacato di legittimità sono da un lato la valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330) e dall’altro lato “L’indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte al fine di stabilire se esse importino, una ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c.” (Cass. Sez.3 Sentenza n. 1653 del 28/04/1975, Rv.375260; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5759 del 25/10/1980, Rv.409594).

Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della società controricorrente delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019

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