Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20422 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. II, 28/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 28/09/2020), n.20422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DI MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11463/2018 proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONELLA

GIUGLIANO, e dall’Avvocato MAURO DELLO IACONO, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio della prima a Nola, via Giacomo Imbroda

80, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato

G.E., presso il cui studio a Roma, via della Croce 44,

elettivamente domicilia per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1006/2018 del TRIBUNALE DI NAPOLI, depositata

il 31/1/2018;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

4/3/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale della Repubblica, Dott. PEPE Alessandro, il

quale ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato ANTONELLA GIUGLIANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.G. ha convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace di Napoli, la soc. Groupama Assicurazioni s.p.a., al fine di ottenerne la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 392,72, oltre accessori di legge.

La Compagnia di assicurazioni ha chiesto il rigetto della domanda, deducendone l’infondatezza ed, in ogni caso, la sua improponibilità per essere stata convenuta, in violazione dei principi in tema di frazionamento del credito, in numerosi giudizi attinenti al medesimo rapporto professionale.

Il giudice di pace, con sentenza del 20/11/2013, ha dichiarato l’improponibilità della domanda.

M.G. ha proposto appello avvero tale sentenza.

Il tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello.

Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che l’appellante aveva omesso di chiedere – nell’atto di gravame la condanna della società convenuta al pagamento di quanto richiesto in primo grado, era privo dell’interesse ad impugnare.

M.G., con ricorso notificato in data 3/4/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza del tribunale.

La Groupama Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso notificato in data 14/5/2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’erronea valutazione in ordine alla nullità della costituzione della convenuta nonchè la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dolendosi della ritenuta carenza dell’interesse ad impugnare dell’appellante.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato l’inesistenza di un unitario rapporto obbligatorio e l’insussistenza di un’obbligazione originariamente unica, invocando l’applicazione dell’art. 1181 c.c., quale espressione del principio generale del favor creditoris.

2.1. Il secondo motivo è fondato con assorbimento degli altri.

2.2. Questa Corte, invero, ha più volte affermato il principio per cui, ove la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito, i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l’ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l’appellante abbia riproposto, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata (Cass. n. 33580 del 2019; Cass. n. 22954 del 2011), senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito: l’accoglimento dell’impugnazione, infatti, comporta l’integrale devoluzione al giudice dell’appello del compito di decidere tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado (Cass. n. 6481 del 2010; Cass. n. 5031 del 2005).

2.3. Nel caso di specie, come si evince dalla sentenza impugnata, il giudice di primo grado, senza esaminare il merito della domanda, si è limitato a dichiararne l’improponibilità. L’appello interposto dall’attore, pertanto, ha riguardato (e non poteva che riguardare) tale statuizione di rito (con la deduzione dell’insussistenza di un indebito frazionamento del credito per l’interesse dell’attore a proporre singoli ed autonomi giudizi nei confronti della società convenuta), con la conseguenza che, in ipotesi, il suo accoglimento avrebbe comportato la devoluzione al giudice dell’appello di tutte le questioni di merito dedotte nel giudizio di primo grado. L’unico requisito a tal fine necessario è che vi sia stata l’inequivoca manifestazione di volontà di riproporne la cognizione, così da evitare la decadenza di cui all’art. 346 c.p.c., fermo restando, peraltro, che, a tale scopo, è sufficiente anche il mero richiamo a tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado (Cass. n. 12092 del 2004): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. Gli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente per la natura sostanzialmente processuale del vizio dedotto, dimostrano, invero, che l’attore, lì dove, nell’atto d’appello, ha espressamente chiesto “l’accertamento ed il riconoscimento della sussistenza di un interesse tutelabile del Sig. M.G. a proporre singoli ed autonomi giudizi nei confronti della Groupama Ass.ni spa al fine di ottenere il pagamento di tutte le attività dallo stesso realizzate nell’espletamento dei singoli incarichi conferiti allo stesso dalla predetta compagnia di assicurazioni…”, ha, a ben vedere, implicitamente ma inequivocamente riproposto la domanda di condanna della società convenuta al pagamento di quanto – a suo dire – gli è dovuto.

3. La sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, dev’essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Napoli che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche a disciplinare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Napoli che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche a disciplinare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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