Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20422 del 11/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. un., 11/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 11/10/2016), n.20422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente F.F. –

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6410-2015 proposto da:

COMUNE DI MARSALA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA SCUDERI, rappresentato e difeso dall’avvocato

STEFANO POLIZZOTTO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro

tempore della Giunta regionale, ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E

DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ – DIPARTIMENTO DELL’ACQUA E DEI

RIFIUTI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

nonchè contro

AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE DELLA SICILIA;

– intimata –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra la

sentenza n. 442/2013 del Tribunale di PALERMO depositata il

30/01/2013 e la n. 1447/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale

per la Sicilia – PALERMO, depositata il 3/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. GIANCOLA MARIA CRISTINA;

udito l’Avvocato MARINA Russo per l’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque n. 160/TCI del 23.11.2004, il Comune di Marsala conseguiva un finanziamento per la realizzazione del progetto della “Fognatura cittadina 4 lotto”. Successivamente, con i D.D.S n. 415 del 2 ottobre 2009 e n. 480 del 6 novembre 2009 emessi dal Direttore dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, veniva ridotta, in ragione dell’illegittimo conferimento degli incarichi, la sola quota finanziata per direzione lavori, misura e contabilità, assistenza alla direzione lavori e coordinamento sicurezza; conseguentemente veniva anche pretesa la restituzione dell’acconto già erogato al Comune per quelle voci di spesa.

Con ricorso notificato il 29.12.2009 e depositato il 12.01.2010, il Comune di Marsala, assumendo, anche ai sensi della L.R Siciliana n. 7 del 2003, art. 27, comma 12, la legittimità del suo operato, impugnava, dinanzi al TAR per la Sicilia, gli atti amministrativi in tesi per sè lesivi, instando per il relativo annullamento ed il riaccredito del defalcato finanziamento. Con sentenza n. 1447 depositata il 3.06.2014, l’adito TAR dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, reputando la decisione devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Nel frattempo, con atto di citazione notificato il 23.04.2010, il medesimo Comune di Marsala aveva adito il Tribunale civile ordinario di Palermo che, con sentenza n. 442 del 30 gennaio 2013, aveva declinato la sua giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Il Comune di Marsala si è rivolto a queste Sezioni Unite della Corte di Cassazione per dirimere il sopravvenuto conflitto reale negativo di giurisdizione e per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. notificando il ricorso alla Presidenza della Regione siciliana e al relativo Assessorato dell’energia e dei Servizi di Pubblica Utilità che hanno resistito con controricorso e depositato memoria illustrativa, nonchè all’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Sicilia che non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il Comune di Marsala ammissibilmente (cfr anche Cass SSUU n. 16883 e 150 del 2013) denunzia “Violazione dell’art. 133 c.p.a., lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. a)”.

Il motivo merita favorevole sorte.

Con specifico riferimento alla materia riguardante contributi e sovvenzioni pubbliche, costituisce ormai ius recepium (v. tra le altre SU nn. 15867 del 2011, 150 e 1776 del 2013, 15941 del 2014, 25211 del 2015 e da ultimo ord 3057 del 2016) la necessità di distinguere la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione, nella quale la legge – salvi i casi in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione-attribuisce alla P.A. il potere di riconoscere il beneficio. previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse primario, con apprezzamento discrezionale, da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto. come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione ed all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. In particolare la controversia sulla legittimità della revoca parziale di un finanziamento pubblico determinata, come nel caso, dall’inadempimento del beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza involgere in alcun modo il legittimo esercizio di potere amministrativo pubblico autoritativo di apprezzamento discrezionale del concedente circa “an”, “quid” e “quomodo” dell’erogazione. Alla stregua di tale consolidato principio, dal quale non si avrebbe qui ragione alcuna per discostarsi, il conflitto va dunque risolto con l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue l’accoglimento del ricorso del Comune di Marsala la cassazione dell’impugnata sentenza n. 442 del 2013 del Tribunale di Palermo e la conseguente rimessione delle parti dinanzi al medesimo Tribunale, al quale si demanda anche la pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

La corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza n. 442 del 2013 emessa dal Tribunale di Palermo, cui rinvia la causa anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Cosi deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA