Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20422 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20422 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA

Ad,

sul ricorso 17245-2017 proposto da:
MASSARELLI VALENTINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSA Zl ON E,

rAppreseranra e difesa dall’avvocato GERARDO MORIE1,1k);
– ricorrente contro
ASSOCIAZIONE SCUOLA CAMPANA DI NEUROLOGIA
CLINICA RIABILITATIVA E FORENSE LIGHTNER WITMER;

intimata

avverso la sentenza n. 13691/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 20/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA.

Data pubblicazione: 02/08/2018

,
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scuola Campana di Neurologia Clinica
t Con ricorso per decretq

Rilevato che:

Riabilitativa e Forense `Lightner Witmer’ chiedeva ed otteneva dal
Giudice di pace di Portici ingiunzione di pagamento per la somma di E
2.800 quale residuo delle somme così pattuite contrattualmente e relative
ad un Master. Espose che:

l’ammissione ad un master con la Scuola Campana di Neurologia Clinica
Riabilitativa e Forense “Lightner Witmer”;
in tale contratto, al capo n. 11, si prevedeva che “l’interruione a qualsiasi
titolo da parte dello studente della frequen.za delle leRioni e/ o della frui.zione delle
attività didattiche non solleva dall’obbligo di versare le rimanenti rate”;
la Dott.ssa Massarelli comunicava disdetta alla Scuola organizzante il
master.
La Dott.ssa Massarelli proponeva appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace che veniva respinto dal Tribunale di Napoli con
sentenza n. 13691 del 20 dicembre 2016, che ha ritenuto che la clausola
di cui al capo n. 11 del contratto non fosse vessatoria ma che si trattava
di una clausola penale dall’importo non affatto eccessivo ma
proporzionato al costo che l’alunno avrebbe dovuto corrispondere.
3. Avverso tale sentenza la Dott.ssa Massarelli propone ricorso per
Cassazione sulla base di un motivo. La Scuola intimata non svolge
attività difensiva.
4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Considerato che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la
proposta del relatore.
2

la Dott.ssa Valentina Massarelli aveva sottoscritto un modulo per

6.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la erronea,
contradditoria e carente motivazione della sentenza d’appello in ordine
agli artt. 1469 bis, 1341 e 1342 c.c.: il Tribunale di Napoli avrebbe errato
nel non qualificare il rapporto tra la Massarelli e la Scuola “Lightner
Witrner”come rapporto tra professionista e consumatore; avrebbe,
inoltre, errato nel non considerare la clausola inserita al capo n. 11 del

prezzo in caso di recesso, comportava una eccessiva sproporzione tra le
prestazioni richieste alle parti contrattuali.
Il motivo è inammissibile. La ricorrente non coglie la ratio decidendi della
sentenza impugnata.
Il Tribunale di Napoli, nel decidere il merito della controversia, rilevava
che “la clausola che impone il pagamento dell’intera annualità per l’ipotesi di un
recesso anticipato da parte dell’alunno sia riconducibile ad una clausola che limita il
libero eserci.zio del recesso comportante, in ipotesi di recesso, il pagamento di una
penale”. Dunque, secondo il Tribunale campano, la clausola inserita nel
contratto di iscrizione al master era una clausola penale.
Parte ricorrente, invece, nulla censura in relazione a quanto sostenuto dal
Tribunale di Napoli, ma si limita ad una disamina della disciplina
professionista/consumatore e d cl usolevec»orie,
(hAn
c,4 9,:se
senza centrare il punto della decisione
una clausola penale e la sua
eventuale vessatorietà va analizzata in relazione alla sua natura e
funzione. Infatti, tale richiamo sulla disciplina della vessatorietà risulta
del tutto ininfluente nel censurare la pronuncia del Tribunale, dal
momento che esso prescinde dalla qualificazione del rapporto come
rapporto tra professionista e consumatore o come business to business,
avendo importanza solo la funzione e la natura della clausola penale.
Inoltre, nel caso concreto il Tribunale di Napoli, in relazione alla
manifesta eccessività dell’importo della clausola penale inserita nel
contratto del master, ha sostenuto che non fosse eccessivo ma che fosse,
3

9.,

contratto come vessatoria, perché, nel prevedere il pagamento dell’intero

invece, proporzionato al costo che lo studente avrebbe dovuto
corrispondere qualora il debitore avesse adempiuto correttamente alle
sue obbligazioni. Ciò, alla luce di quanto stabilito nell’ordinanza n.
17731/2015 di questa Corte, preclude comunque ogni sindacato di
legittimità sull’operato del Giudice del grado precedente, se questi ha
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correttam ente

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l’apprezzamento sull’eccessività dell’importo

dell’adempimento sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta
situazione attuale.

4.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre disporre

sulle spese in considerazione del fatto che la Scuola intimata non ha
svolto attività difensiva.

P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n.
228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
notma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2018.
Il Presidente

fissato dalla penale, avendo riguardo all’effettiva incidenza

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