Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20421 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. II, 28/09/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 28/09/2020), n.20421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28769/2016 R.G. proposto da:

EDILCORTESE GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Peroni, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 79/H, presso l’avv. Pio Corti.

– ricorrente –

contro

C.A., rappresentata e difesa dall’avv. Galeazzo

Montella, elettivamente domiciliata in Roma, via Celimontana n. 38,

presso l’avv. Paolo Panariti.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3803/2016,

depositata in data 13.10.2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3.3.2020 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. ha evocato in giudizio la Edilcortese s.a.s. di D.V.D. & C. (ora Edilcortese Group s.r.l.) dinanzi al tribunale di Milano, esponendo di aver acquistato dalla società convenuta, in data 29.5.2003, un appartamento con annesso box auto, sito in (OMISSIS), per il prezzo di Euro 432.844,00; che, in prossimità del definitivo, le parti avevano redatto un verbale di consegna, elencando le opere da completare entro il 30.5.2003; che detto termine era stato più volte prorogato e che, sebbene nel novembre 2003, l’immobile fosse stato consegnato, permanevano ulteriori lavori da eseguire e difetti di costruzione.

Ha chiesto la riduzione del prezzo di vendita e il risarcimento dei danni.

La convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’intervenuta decadenza dalla garanzia ai sensi dell’art. 1495 c.c., sostenendo che l’immobile era stato accettato senza alcuna riserva da parte dell’acquirente.

All’esito, il tribunale ha respinto le domande, regolando le spese, ma, su impugnazione di C.A., la sentenza è stata integralmente riformata in appello, con la condanna della società convenuta al pagamento di Euro 21.075,69 a titolo di risarcimento del danno per i difetti dell’immobile.

Il giudice distrettuale ha respinto l’eccezione di decadenza dalla garanzia sollevata dalla venditrice, osservando che già con il fax del 4.12.2003 erano stati individuati i lavori da completare e soprattutto – che in data 12.9.2003 la attuale ricorrente si era impegnata a eliminare i vizi dell’immobile, assumendo un’obbligazione nuova, sganciata da termini di decadenza o prescrizione, osservando inoltre che, dall’accertamento tecnico preventivo e dalla successiva c.t.u. erano emersi vizi al parquet, ai davanzali, agli impianti di condizionamento e alla caldaia.

Quanto ai ritardi nella consegna delle opere, la Corte di merito ha osservato che il preliminare prevedeva un termine di tolleranza di sessanta giorni (poi elevato a sei mesi), stabilendo che qualsiasi modifica alle opere da realizzare avrebbe fatto decadere il termine di consegna, per cui, essendo stati richiesti lavori aggiuntivi, non era ravvisabile alcun ritardo, essendo rimasto indimostrato qualsivoglia pregiudizio.

La cassazione della sentenza è chiesta dall’Edilcortese s.r.l. con

ricorso in cinque motivi, illustrati con memoria.

C.A. ha proposto controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Non merita adesione l’eccezione di inammissibilità del ricorso. L’impugnazione non solleva esclusivamente quesiti in diritto che la Corte distrettuale abbia risolto in senso conforme agli indirizzi di legittimità e non è incorsa nella violazione dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.

Risultano altresì osservati tutti i requisiti di specificità, sia con riguardo alle norme asseritamente violate che nell’esposizione dei fatti di causa rilevanti ai fini della decisione.

2. Il primo motivo censura la violazione dell’art. 113 c.p.c. e art. 342 c.p.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, benchè l’appellante si fosse limitata a trascrivere taluni passi della sentenza impugnata e a riproporre i medesimi argomenti dedotti in primo grado, senza indicare le parti della pronuncia che intendeva contestare e le modifiche alla ricostruzione in fatto e in diritto delle vicende di causa.

Il motivo è infondato.

Premesso che l’appello è stato proposto nel 2014 e – quindi – nel vigore dell’art. 342 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 84 del 2012, art. 54, deve ribadirsi che – secondo il recente insegnamento delle Sezioni unite gli artt. 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nei senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. S.u. 27199/2017).

Non erano necessarie la formale indicazione delle parti della sentenza impugnata, modifiche alla ricostruzione in fatto o in diritto operata dal primo giudice o la predisposizione di un progetto di decisione alternativo, mentre l’esame dell’appello dimostra come l’appellante avesse compiutamente enunciato le ragioni di dissenso rispetto alla decisione del tribunale, quanto, in particolare, all’assunzione – da parte della ricorrente – dell’impegno ad eliminare i vizi dell’immobile e alla conseguente responsabilità per inadempimento.

3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1199,2730,2733 e 2735 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la Corte d’appello omesso di tener conto del verbale di consegna delle chiavi del 7.11.2003, da cui risultava che l’acquirente aveva dichiarato che l’immobile si trovava in perfetto stato, sì da rilasciare una vera e propria quietanza liberatoria, comportante la rinuncia a far valere la garanzia.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza, nel riportare i motivi di impugnazione, ha dato atto che, anche dopo la redazione del verbale di consegna del 7.11.2003, con il fax del 4.12.2003 erano stati individuati i lavori da sistemare e definire, mentre – già in data 12.9.2003 – la società ricorrente si era impegnata ad eliminare i difetti riscontrati, dando vita ad una nuova obbligazione sganciata da termini di decadenza e prescrizione (cfr. sentenza, pag. 5), cui però non aveva ottemperato, tanto da esser chiamata a rispondere del danno a prescindere dalla violazione dell’obbligo di garanzia legale contemplato dalla disciplina delle vendita.

La circostanza che l’acquirente avesse rinunciato alla suddetta garanzia, sottoscrivendo il verbale di consegna in data 7.11.2003 è questione che, oltre che irrilevante (data la costituzione di una nuova ed autonoma obbligazione)appare anche nuova, non esaminata dalla Corte d’appello e di cui il ricorso non specifica dove e quando sia stata discussa, dovendosi ribadire che la denuncia di un omesso esame di un fatto decisivo presuppone che la relativa censura sia formulata in modo specifico, non solo indicando il fatto storico non considerato, ma anche se e in quale fase sia stato dibattuto dalle parti, illustrandone i requisiti di decisività (Cass. s.u. 8053/2014).

4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362,1230,1231,2730,2733 e 2735 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando alla Corte distrettuale di aver ravvisato nella missiva del 12.9.2003 l’assunzione – da parte della ricorrente dell’impegno ad eliminare i vizi, mentre trattavasi di una mera proposta di definizione bonaria della lite non avente effetti novativi, o di mera integrazione dell’obbligazione originaria, superata dalla dichiarazione contenuta nel verbale del 7.11.2003, con la quale l’acquirente aveva riconosciuto che gli immobili erano stati consegnati in perfetto stato.

Il motivo è infondato.

L’accertamento che le espressioni usate dalla ricorrente nella missiva del 12.9.2003 integrassero una proposta di eliminazione dei vizi, accettata dai compratori, sostanzia una questio facti rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile solo per vizi di motivazione o riguardo al rispetto alle regole di ermeneutica contrattuale.

Quanto a tale ultimo profilo, il ricorso non specifica i criteri di interpretazione asseritamente violati, risolvendosi in una generica critica alla ricostruzione operata dal giudice di merito, tale da ridursi all’inammissibile prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata (Cass. s.u. 1914/2016; Cass. 25728/2013).

Attiene parimenti al merito – risultando incensurabile sotto i profili dedotti in ricorso – l’accertamento che l’acquirente non avesse inteso affatto rinunciare ad avvalersi dei rimedi contrattuali e a pretendere l’eliminazione dei difetti – in base a quanto risultante dalla documentazione del 12.9.2003 e del 4.12.2003.

Avendo la Corte di merito ravvisato – in fatto – nella missiva del 12.9.2003 l’assunzione di un’obbligazione autonoma rispetto a quella di garanzia, restava comunque esclusa l’applicabilità dei termini di decadenza di cui all’art. 1495 c.c., a prescindere dalla valenza novativa di siffatto impegno (Cass. 747/2011; Cass. 7301/2010; Cass. s.u. 12394/2005).

5. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1362,1470,1655 e 1667 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenute applicabili le disposizioni in tema di appalto, pur essendo indiscutibile che le parti avessero concluso una vendita e che l’acquirente avesse accettato l’opera senza riserve, decadendo dal diritto alla garanzia.

Il motivo è infondato.

Risulta evidente dall’esame dell’intero contenuto della decisione che la Corte distrettuale ha definito il giudizio in applicazione delle disposizioni in tema di vendita immobiliare, richiamando sinteticamente la disciplina dell’appalto per il solo fatto che la ricorrente aveva rivestito il duplice ruolo di venditrice e costruttrice dell’immobile (cfr. sentenza, pag. 5).

Nessuna conseguenza poteva – comunque – discendere dalla diversa qualificazione del contratto, poichè l’impegno dell’Edilcortese s.r.l. ad eliminare i difetti avrebbe reso ugualmente inoperanti eventuali termini di decadenza per la denuncia dei vizi, anche qualora fosse stata applicabile la disciplina dell’appalto (Cass. 62/2018; Cass. 13613/2013).

6. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 1495 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza escluso che la resistente fosse decaduta dalla garanzia per i vizi successivi alla dichiarazione del 7.11.2003, trascurando che i difetti elencati nell’allegato al fax del 4.12.2003 erano diversi da quelli manifestatisi prima della consegna dell’immobile, che le prime contestazioni erano state comunicate il 40.12.2003 e il 10.12.2003, mentre i vizi descritti nella perizia depositata dalla resistente erano stati denunciati solo il 23.2.2004, allorquando la resistente era già decaduta dalla garanzia.

Il motivo deve essere respinto.

La censura manca di specificità nel punto in cui ha omesso di riportare – almeno nei suoi termini essenziali – il contenuto dei documenti e la descrizione sommaria dei vizi denunciati, non consentendo di apprezzare la effettiva diversità dei difetti oggetto delle diverse comunicazioni.

Sotto altro profilo, il motivo sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento del contenuto degli atti acquisiti al processo, trascurando che il vizio di violazione di legge può prospettarsi nel caso di erronea ricognizione – da parte del giudice – della fattispecie astratta oggetto di una specifica norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della norma o un’errata sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, mentre l’erronea ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo con riguardo alla motivazione (Cass. 24054/2017; Cass. 16698/2010; Cass. 4178/2007).

Resta – perciò – impregiudicato il diverso apprezzamento svolto dalla Corte di merito in ordine al fatto che l’impegno ad eliminare i vizi assunto in data 12.9.2003 riguardasse tutti i difetti relativi agli immobili e tale accertamento – comportando, come detto, l’inoperatività dei termini di decadenza e prescrizione – rendeva irrilevante accertare se la resistente avesse tempestivamente inoltrato la relativa denuncia.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2000,00 a titolo di compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.

Dà atto che la ricorrente è tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

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