Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20421 del 25/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 25/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.25/08/2017),  n. 20421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16254/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

VALY’ SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 631/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Valy’ s.r.l. dell’avviso di accertamento portante IRES, IRAP ed IVA relative all’anno di imposta 2005, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dalla Società ed in riforma della decisione di primo grado, con la sentenza, indicata in epigrafe, annullava l’atto impositivo perchè emesso prima della scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente. In particolare, il Giudice di appello riteneva che l’emissione di un sequestro preventivo eseguito dalla Procura della Repubblica non costituisse ragione di particolare urgenza.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su due motivi.

La Società non resiste.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con entrambi i motivi si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge (L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7) in cui sarebbe incorsa la Commissione Regionale nell’avere applicato detta norma, malgrado si vertesse in ipotesi di accertamento a tavolino (primo motivo) e per avere ritenuto che l’emissione di un sequestro preventivo non costituisse idonea ragione di urgenza (secondo motivo).

2. La prima censura è fondata, con assorbimento del secondo mezzo. Premesso che, nel caso in esame, è pacifico che l’avviso impugnato venne emesso a seguito di verifica cd. “a tavolino”, sulla questione controversa sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 24823/2015) le quali – nell’affermare che, in tema di tributi non armonizzati, “non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino” – hanno ribadito l’orientamento maggioritario già formatosi in materia secondo cui le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (Cass. n. 15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13, 10381/14), rilevando che nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1 (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”. E ciò in considerazione anche delle peculiarità di dette verifiche, in quanto caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali (Cass. SS.UU. n. 24823/15 cit.).

Con riferimento, invece, ai tributi non armonizzati (nella specie l’IVA) le stesse Sezioni Unite hanno, invece, affermato il principio per cui in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa”.

3. Nel caso in esame, il Giudice di appello nel ritenere applicabile tout court la predetta normativa anche ad accertamento svolto senza accesso nei locali della contribuente e senza operare alcun accertamento, con riferimento all’IVA, della c.d. prova di resistenza, si è discostata dai superiori principi.

4. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice del merito per il riesame e per il regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

 

In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA