Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20421 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. un., 11/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 11/10/2016), n.20421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente F.F. –

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29436-2014 proposto da:

LEADRI S.R.L., in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI

costituita con la soc. Co.Ce.Mer s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. MERCALLI 13, presso lo studio dell’avvocato ARTURO CANCRINI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCELLO MARCUCCIO

e ROBERTO FERSINI, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LECCE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO, che lo rappresenta e difende,

per delega a margine del controricorso;

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso

lo studio legale associato dell’avvocato GIOVANNI PELLEGRINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO DI CAGNO, per delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2701/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. GIANCOLA MARIA CRISTINA;

uditi gli avvocati NICOLETTI Luca per delega dell’avvocato Arturo

Cancrini e Nicola PELUSO per delega dell’avvocato Gianluigi

Pellegrino;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Ritenuto che:

nel (OMISSIS), con ricorso notificato alla Regione Puglia ed al Comune di Lecce (oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), la Leadri sii, in proprio e nella qualità di mandataria dell’A.T.I, da lei costituita con la Co.ce.mer. S.p.A., assumendo l’esistenza di un residuo credito per l’appalto di opere pubbliche conferitole dal Comune di Lecce, impugnava, dinanzi al TAR Puglia – Bari, il silenzio serbato sull’ammissione al finanziamento aggiuntivo (degli interventi ex Agensud) previsto dalla L.R. n. 26 del 2013, art. 27;

con sentenza n. 144 del 2014 l’adito TAR di Bari reputava insussistente l’obbligo della Regione di provvedere sull’istanza di finanziamento cd ordinava, invece, al Comune di concludere il procedimento entro il fissato termine, sotto comminatoria della nomina di un commissario ad acta per il caso di sua “ulteriore inerzia”;

con sentenza del 29.04-27.05.2014 il Consiglio di Stato accoglieva l’appello del Comune di Lecce, ritenendo che il ricorso introduttivo della società Leadri, risultato in primo grado sostanzialmente improcedibile nei confronti della Regione, dovesse essere respinto nei confronti del Comune;

avverso questa sentenza del Consiglio di Stato la Leadri s.r.l., in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo e notificato alla Regione Puglia ed al Comune di Lecce, che hanno resistito con controricorsi;

Il 20 settembre 2016 è stato depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso da parte della Leadri s.r.l., nella sua duplice veste, atto recante anche l’adesione del controricorrente Comune di Lecce alla rinuncia espressa dalla ricorrente;

con atto depositato il 23 settembre 2016 la controricorrente Regione Puglia ha preso atto della rinuncia della società Leadri, ma non vi ha anch’essa aderito;

in definitiva, ricorrono i presupposti di cui agli artt. 375, 390 e 391 c.p.c., per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità, con condanna della società Leadri al pagamento in favore della Regione Puglia delle spese di questo giudizio, cui la ricorrente ha dato causa e che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia. Condanna la parte ricorrente Leadri S.r.l. al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente Regione Puglia, liquidate in Euro 4.000,00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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