Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20421 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20421 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: POSITANO GABRIELE

Data pubblicazione: 02/08/2018

ORDINANZA
SUI ricorso 23405-2016 proposto da:
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1Z0BVIT0, COLMIHINI VITTOIZIO, CONSONN1 1.1RIC \
FASCIANITIA .\GNKSK, FONT.\N1

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dell’avvocato R()SSIT1, \ S, \

\ n.45, presso lo studio

raiThresentati e difesi dall’avvocato

G1131′,1ZT() PAGANI -,
– ricorrenti –

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C011tf0

R1 ”,P1113B1,1C. \ IT. \1,1, \ N A, in persona del presidente pro t empore,
PRKSIDINZA 1)11 , CONSIGLIO 1)11 \IINISTRI, in persona del
Presidente del Consiglio dei \finisti -i domiciliati in RO \I. \ \ 1)11
PORTO( ; I I I I I?, presso l ‘ AVV( )CATI’RA (7, I ‘IN 11Z.. \ 1,1 1)11 ,1,0

– controrkorrenti avverso la sentenza n. 1614/2016 della COlZTV D ‘ APP1 1 LO di
ROMA, depositata il 09/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dot t. (;.\ 1R111,1,
POSITANO.
Rilevato che:
Wilma Barcellini, Serafina Cammarata, Roberto Carboni,
Vittorio Colombini, Enrica Consonni, Agnese Fascianella,
Stefano Fontani, Cinzia Hu, Patrizia Incerti Panarari, Marcella
Loiacona, Batista Magna, Maria Chiara Patria, Elena Parolo,
Elisabetta Pennacchioli, Giuseppina Pigozzi, Veleno Pravettoni,
Luigi Pugnetti e Monica Sutti, quali medici specializzati che
avevano conseguito il relativo titolo in data anteriore all’anno
1991, evocavano in giudizio davanti al Tribunale di Roma la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della
Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze richiedendo
tutti la condanna delle amministrazioni convenute al
pagamento delle somme relative alla frequenza dei corsi di
specializzazione o, in subordine, a titolo risarcitorio, per la
mancata attuazione del diritto comunitario vigente, oltre
interessi e rivalutazion;

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STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

il Tribunale di Roma, con sentenza del 13 marzo 2015
dichiarava prescritto il diritto al risarcimento individuando il
dies a quo del termine di prescrizione decennale nella data di
entrata in vigore della legge n. 370 del 1999 (27.10.99). La
Corte d’Appello di Roma con sentenza del 9 marzo 2016 ex art.

i

professionisti

propongono

ricorso

per cassazione

affidandosi ad un unico motivo. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri, resiste per il tramite dell’Avvocatura con controricorso.
Considerato che:
i ricorrenti lamentano la violazione, ai sensi dell’articolo
360 n. 3 c.p.c., dell’articolo 2935 c.c. contestando la data di
decorrenza della prescrizione del diritto azionato che la corte
territoriale e il tribunale avrebbero dovuto riferire al momento
dell’esatta trasposizione delle direttive comunitarie. Poiché tale
circostanza non si è verificata, lo Stato membro non può
eccepire la tardività dell’azione giudiziaria. Sotto altro profilo la
legge n. 370 del 1999 non costituisce trasposizione della
direttiva, interessandosi soltanto della posizione di alcuni dei
soggetti interessati e cioè di coloro che in precedenza avevano
ardito il Tar del Lazio;
l’unico motivo è infondato in quanto la Corte territoriale ha
basato la decisione sul consolidato orientamento della Corte di
legittimità in tema di decorrenza del termine decennale di
prescrizione (con statuizione di principio ai sensi dell’art. 360bis, co. 1, n. 1, cod. proc. civ., Cass. ord. 20/03/2014, n. 6606
e da ultimo, Cass. n. 3653/2016);
muovendosi nel solco tracciato dal noto arresto delle
Sezioni Unite 17 aprile 2009, n. 9147, questa Corte ha già
avuto modo di precisare che il concetto di responsabilità
contrattuale è stato ivi palesemente usato nel senso non già di
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281 sexies c.p.c. rigettava l’impugnazione;

responsabilità che suppone un contratto, ma nel senso comune alla dottrina, in contrapposizione all’obbligazione da
illecito extracontrattuale – di responsabilità che nasce
dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente
(Cass. civ. 17 maggio 2011, n. 10813). Tale decisione, e le

dies a quo del termine prescrizionale, pervenendo
all’affermazione che il diritto al risarcimento del danno da
inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle
direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei
soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica
dal 1 gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991 in
condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata adempiuta,
avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel
termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di
entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, che all’art. 11 ha
previsto la corresponsione di una borsa di studio annua
omnicomprensiva di lire 13.000.000 per tutta la durata del
corso ai medici (ammessi alle scuole di specializzazione
dall’anno accademico 1983-1984 all’anno accademico 19901991), destinatari di sentenze passate in giudicato del
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Si è invero
ritenuto che l’entrata in vigore della suddetta norma, avvenuta
il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
e cioè il 27 ottobre 1999, abbia determinato una situazione
nella quale la condotta di inadempimento dello Stato verso i
soggetti esclusi, in quanto estranei ai giudicati dalla stessa
richiamati, è divenuta definitiva, con conseguente inizio del
decorso della prescrizione ordinaria decennale della pretesa
risarcitoria, ex art. 2046 c.c;

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altre che vi si sono uniformate, hanno poi affrontato il tema del

la successiva giurisprudenza di questa Corte, ha altresì
chiarito che il principio testè esposto non si presta a essere
ripensato alla luce del dettato della L. 12 novembre 2011, n.
183, art. 4, comma 43, norma in base alla quale la prescrizione
del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di

civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero
derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente
recepita, si è effettivamente verificato. Tanto sulla base del
rilievo che tale disposizione vale soltanto per il tempo
successivo alla sua entrata in vigore, non avendo la stessa i
caratteri della norma interpretativa, idonei a sottrarla al
principio dell’irretroattività, di talché, per i fatti anteriori alla
novella, opera la prescrizione decennale, in connessione alla
qualificazione della mancata attuazione delle direttive in
termini di illecito contrattuale (Cass. civ. 9 febbraio 2012, n.
1917; Cass. civ. 8 febbraio 2012, n. 1850; Cass. civ. 11
novembre 2011, n. 23568);
costituisce, pertanto, principio di diritto ex 360-bis cpc n. 1,
quello secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva
ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – delle
direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso
in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione
universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto
fruire del compenso nel periodo compreso tra il 10 gennaio
1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel
termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore
(27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui
art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto
in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle
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direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art. 2947 cod.

sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Cass,
ord. 20 marzo 2014, n. 6606). Tanto esclude rilevanza all’unico
precedente di segno contrario costituito da Cass. Lav. 15 aprile
2013, n. 9071, a fronte delle oltre centosettanta diverse
pronunzie di senso contrario;
da ultimo va precisato che, contrariamente a quanto

dedotto da parte ricorrente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c,
non è possibile trarre argomenti favorevoli alla tesi sostenuta
in ricorso dalla recente decisione della Corte di Giustizia
Europea che, in data 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16
e C-617/16) ha affermato che la Direttiva 75/363 trova
applicazione anche ai corsi di formazione che siano iniziati
prima della scadenza, il 1° gennaio 1983 (del termine di
trasposizione della Direttiva 82/76) e che siano proseguiti dopo
questa data. A riguardo, dal paragrafo n. 51 della decisione
non è possibile desumere il principio secondo cui il termine di
prescrizione non sarebbe iniziato a decorrere, in quanto la
legge n. 370 del 1999 non costituisce la norma di trasposizione
della direttiva CEE riferibile ai medici iscritti prima dell’anno
1991. Il carattere astratto e’ipotetico dell’enunciato della Corte
di Giustizia sul punto specifico, non consente di confermare
una siffatta valutazione;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la
soccombenza. infine, va dato atto – mancando ogni
discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n.
5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13
comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito
dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in4
Ric. 2016 n. 23405 sez. M3 – ud. 22-02-2018
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tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di
impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel
merito.
P.T.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al

liquidandole in C 7.800,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del
2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione
della Corte Suprema di Cassazione in data 22 febbraio 2018
Il Presidente

pagamento delle spese in favore della controricorrente,

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