Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20420 del 29/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 29/07/2019), n.20420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22925-2017 proposto da:

S.T., M.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

IASONNA, rappresentati e difesi dall’avvocato CHIARA MESTICHELLI;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 201/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza in data 30 marzo 2017 n. 201 la Corte d’appello di L’AQUILA ha riformato la pronuncia del Tribunale di Pescara e per l’effetto ha respinto l’opposizione proposta dall’architetto M.A. e dall’ingegnere S.T. avverso l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata e le intimazioni dell’INPS di pagamento della contribuzione dovuta per gli anni 2007 e 2009, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale i medesimi erano iscritti presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che, per quanto ancora in discussione, a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che a norma del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata era previsto non soltanto per le attività NON riservate agli iscritti ad albi professionali ma anche in riferimento alle attività “non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, (tra i quali INARCASSA) in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti”, ipotesi, quest’ultima, ricorrente nella fattispecie di causa. Il contributo integrativo sul fatturato lordo era dovuto per la iscrizione all’Ordine professionale, per finalità solidaristiche di categoria, in assenza di iscrizione alla Cassa e senza correlazione con una assicurazione previdenziale.

Non era maturata la prescrizione, il cui termine doveva farsi decorrere non già dalla scadenza del termine di pagamento della contribuzione ma dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi.

Era corretto il regime sanzionatorio in quanto si verteva in ipotesi di evasione contributiva e non di omissione, avendo le parti violato gli obblighi di denunzia loro incombenti (quadro RR sez. 2 del Modello UNICO).

che avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso M.A. e S.T., deducendo nove motivi di censura, cui l’INPS ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio – ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

che le parti ricorrenti hanno chiesto rimettersi la causa alle Sezione Unite ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2; che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che le parti ricorrenti hanno denunciato:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, (conv. con L. 15 luglio 2011, n. 111), della L. n. 6 del 1981, art. 21, e dello STATUTO INARCASSA, art. 7.2, nonchè del principio di autonomia degli enti privati (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 6,D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, L. n. 509 del 1994, art. 2), e dell’art. 38 C., per avere la Corte di merito ritenuto sussistere un obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando la libera professione, non possano iscriversi ad INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

con il secondo motivo: – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, assumendo l’omesso esame: del fatto che essi erano iscritti ad un ALBO e per tale motivo erano estranei al campo di applicazione della Gestione Separata; dell’avvenuto versamento del contributo integrativo ad INARCASSA, cui erano iscritti;

con il terzo motivo: – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, -violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, e degli artt. 2222 e 2229 c.c., sempre sotto il medesimo profilo;

con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, della L. n. 509 del 1994, art. 2, della L. n. 133 del 2011, art. 1; del Reg. INARCASSA, art. 26, comma 5, assumendo che con il versamento del contributo integrativo è attuato il rapporto con la Cassa di appartenenza e che tale versamento assolve ad una funzione solidaristica di natura previdenziale, come riconosciuta dalla L. n. 133 del 2011, art. 1, e dal nuovo Reg. INARCASSA, art. 26.5. La qualificazione giuridica dei contributi versati è riservata agli enti di categoria, aventi competenza esclusiva sul trattamento previdenziale del lavoro libero-professionale.

– con il quinto motivo: – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione del principio di esclusività e unicità del regime previdenziale vigente sulla medesima attività;

del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, dell’art. 38 C..

– con il sesto motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, -violazione dell’art. 38 C., per avere la sentenza impugnata recepito l’erroneo principio dell’obbligatorietà della costituzione della posizione previdenziale in capo ai soggetti che svolgono attività lavorativa, a prescindere dalla durata e consistenza di tale attività e dalla possibilità di conseguire un trattamento assicurativo;

– con il settimo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, – violazione dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 101Cost., comma 2, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 c.p.c., – del principio di non – interpretabilità della legge interpretativa.

– con l’ottavo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in combinato disposto con la L. n. 335 del 1995, art. 3. Con il motivo, proposto in via gradata, si censura la sentenza d’appello per avere respinto la opposta eccezione di prescrizione fissando erroneamente il dies a quo del quinquennio della prescrizione nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi invece di fare riferimento al termine previsto per il versamento delle imposte, cui era legato quello di pagamento dei contributi;

con il nono motivo: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, in combinato disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, assumendo doversi applicare il regime sanzionatorio della omissione contributiva in luogo di quello dell’evasione, per la quale occorreva, a norma della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), “l’intenzione specifica di non versare i contributi”; le sanzioni civili avrebbero dovuto essere determinate in relazione alle fattispecie di cui al cit. art. 116, commi 15, 10, ovvero 8, lett. b, (per mancato o ritardato pagamento) in misura non superiore al 40% dei contributi non corrisposti;

che preliminarmente il Collegio ritiene non sussistere i presupposti per la rimessione della causa ai fini della sua trattazione da parte delle Sezioni Unite, dovendo darsi continuità a quanto già argomentato dalla Sezione Lavoro di questa Corte con sentenza 12/12/2018, n. 32166, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa sezione VI, anche in ordine alla insussistenza di ragioni valide per rimettere il ricorso al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, non emergendo dal ricorso argomenti che non siano stati già vagliati nella anzidetta pronuncia;

che ritiene il Collegio si debbano respingere i motivi dal primo al settimo ed accogliere l’ottavo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del nono;

che, invero:

– i motivi dal primo al settimo, che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione, sono infondati. Si è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi ad INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, all’esito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018). La Corte di merito si è conformata all’anzidetto principio di diritto sicchè la sentenza è immune dalle censure che le sono state mosse;

– l’ottavo motivo è fondato. La questione di causa è stata ex professo esaminata nell’arresto di questa Corte, sezione lavoro, 31/10/2018, n. 27950; ivi è stato affermato il principio secondo cui la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato da questa Corte con ordinanza del 20.4.2016 n. 7836, ove si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In particolare, nel sopracitato arresto n. 27950/2018, cui si intende assicurare continuità, si è chiarito che il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, coincidono con i termini previsti per il versamento della somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giudico all’esercizio del diritto dell’ente previdenziale.

Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può riconoscersi, piuttosto, effetto interruttivo della prescrizione ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo, con la compilazione dell’apposito quadro.

Nella diversa ipotesi di omessa esposizione all’interno della dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata dell’INPS e connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) la incompletezza della dichiarazione può rilevare, invece, (non sotto il profilo della interruzione della prescrizione ma) come ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, secondo una valutazione riservata al Giudice del rinvio, pur in assenza di allegazione nei gradi di merito da parte dell’ente previdenziale, in quanto la eccezione di sospensione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio (in termini: Cass. sez. lav., sentenza 31 ottobre 2018, n. 2795; ordinanza 07/03/2019, n. 6677 richiamata dall’INPS in memoria).

Dall’accoglimento dell’ottavo motivo deriva l’assorbimento del nono, in quanto dalla cassazione della pronuncia sulla prescrizione deriva la caducazione anche del capo sulle sanzioni, dipendente dall’accertamento del credito contributivo;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento dell’ottavo motivo di ricorso, assorbito il nono e respinti gli altri; la causa va rinviata alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione che si adeguerà nella decisione al principio di diritto qui ribadito;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente grado.

PQM

La Corte rigetta i motivi dal primo al settimo; accoglie l’ottavo motivo, assorbito il nono. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla udienza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019

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