Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20420 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20420 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORDINANZA
SUI

ricorso 1008-2016 proposto da:
GlUSITPVI, LOGGI GIAMPILl’IZO, elettivamente

domicilian in RMLA, VIA GIZR;ORIO VII n.268, presso lo studio
dell’avvocato IZORI”,RTO PII RI ;I, rappresentati
dall’avvocato FRANO

e

difesi

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– ricorrenti conti-o

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rappresentanti legali pi., domiciliati in R( )\1\, VIA 1)I Il
13 ( )RT( )C, I 1118I 12, presso l’AVVOC \TURA (;1NLIZA1,1f, Dri,1,()
S’h \TO, clic li rappresenta e difende ope lcis
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 02/08/2018

avverso la sentenza n. 129/2015 della CORTr, 1)’AI-1 3 1’1 LO di
ROMA, depositata il 09/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere l)ot t. C; ABR I 11

Rilevato che:
con atto di citazione del 17 luglio 2007 Giuseppe Fucito e
Giampietro Loggi, esponevano di avere rispettivamente
conseguito il diploma di specializzazione il 25 maggio 1985 con
un corso di studi di quattro anni, 1981-1985 ed il secondo di
avere conseguito il diploma di specializzazione il 20 luglio 1984
con un corso di studi di quattro anni, 1979-1984 chiedo il
pagamento delle relative somme. Il Tribunale di Roma con
sentenza del 22 marzo 2011 rigettava le domande proposte
dagli attori e riteneva non applicabile la Direttiva CEE n. 82-76
ai medici specializzati (odierni ricorrenti) perché scritti in data
anteriore alla termine del 31 dicembre 1983. La Corte
d’Appello di Roma con sentenza del 9 gennaio 2015 accoglieva
l’impugnazione proposta da altri appellanti respingeva l’appello
proposto dagli odierni ricorrenti, compensando tra le parti le
spese del doppio grado di giudizio;
avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione
Giuseppe Fucito e Giampietro Loggi affidandosi a un motivo.
Resistono in giudizio con controricorso il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute, il
Ministero di Economia e Finanze che illustrano con memoria ex
art. 380 bis c.p.c;
Considerato che:

Ric. 2016 n. 01008 sez. M3 – ud. 22-02-2018
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POSITANO.

con l’unico motivo di ricorso deducono la violazione della
legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché
delle direttive CEE n. 75-362,82-76,93-16, in relazione
all’articolo 360, nn. 3 e 4 c.p.c. Alla luce delle direttive sopra
richiamate e dei principi affermati dalla giurisprudenza di

specializzazione in epoca anteriore al 1 gennaio 1983, deve
essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in
conseguenza della tardiva trasposizione da parte del legislatore
italiano; per la determinazione del danno può essere utilizzato,
quale parametro di riferimento, l’ammontare della
remunerazione riconosciuta con d.lgs. n. 257 del 1991 per
l’importo di euro 11.103,82 ovvero quella prevista dall’articolo
11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, pari ad euro 6713,94;
come è noto questa Corte a Sezioni Unite aveva rimesso
alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale
una serie di questioni interpretative: a) se la Direttiva n.
82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n.
75/363/CEE, debba essere interpretata nel senso che rientrino
nel suo ambito di applicazione anche le formazioni di medici
specialisti, a tempo pieno o ridotto, già in corso e proseguite
oltre il 31 dicembre 1982, termine fissato agli stati membri
dall’art. 16 della Direttiva n. 82/76/CEE per adottare le misure
necessarie per conformarsi. In caso di risposta affermativa: b)
se l’allegato, aggiunto alla Direttiva “coordinamento” n.
75/363/CEE dall’art. 13 della Direttiva n.82/76/CEE,
riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE,
debba essere interpretato nel senso che per i corsi di
formazione specialistica già iniziati alla data del 31 dicembre
1982 l’insorgenza dell’obbligo di remunerazione adeguata per i
medici specializzandi dipenda dall’assolvimento dell’obbligo di /
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legittimità ai ricorrenti, pur essendo iscritti ai relativi corsi di

riorganizzazione o comunque di verifica di compatibilità con le
prescrizioni delle predette direttive; c) se, in favore dei medici
che abbiano conseguito specializzazioni frequentando corsi di
formazione che avevano già avuto inizio, ma non erano ancora
conclusi al 1 gennaio 1983, sia insorto, o meno, l’obbligo di

solo periodo di tempo successivo al 31 dicembre 1982, ed a
quali eventuali condizioni (Sez. U – , Ordinanza interlocutoria n.
23581 del 21/11/2016, Rv. 641765 – 01).
la Corte di Giustizia Europea con decisione del 24 gennaio
2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16) ha affermato che la
Direttiva 75/363 come modificata ed il relativo obbligo imposto
agli Stati membri di procedere ad una rennunerazione adeguata
dei periodi di formazione a tempo pieno e a tempo ridotto
come medico specialista, trova applicazione anche ai corsi di
formazione che siano iniziati prima della scadenza, il 1°
gennaio 1983 (del termine di trasposizione della Direttiva
82/76) e che siano proseguiti dopo questa data;
pertanto, ha dichiarato che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera
c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della Direttiva
75/363 come modificata devono essere interpretati nel senso
che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto
come medico specialista iniziata e proseguita nel periodo
relativo alla controversia sottoposta all’esame della Corte di
Giustizia deve essere oggetto di una remunerazione adeguata,
ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione
riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati
membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5
o 7 della Direttiva 75/362;
l’obbligo di prevedere una remunerazione adeguata,
previsto dalla Direttiva 75/363 come modificata è già
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adeguata remunerazione per l’intera durata del corso o per il

individuato e anche in assenza di specifiche misure nazionali di
trasposizione di una Direttiva, spetta al giudice nazionale
interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce del
tenore letterale e della finalità della Direttiva in questione, in
modo da raggiungere il risultato perseguito da quest’ultima, ciò

prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità
e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da tale
diritto (sentenza del 18 dicembre 2014, Schoenimport
«Italmoda» Mariano Previti e a, C-131/13, C-163/13 e
C-164/13, EU:C:2014:2455);
nel procedere all’interpretazione del diritto nazionale in
conformità alla Direttiva 75/363 come modificata, il giudice
nazionale -secondo la Corte di Giustizia- deve tener conto
della finalità di tale Direttiva. Al fine di determinare il livello e i
metodi di fissazione di una remunerazione adeguata per il
periodo antecedente alla trasposizione nell’ordinamento
italiano della Direttiva 82/76, occorre prendere in
considerazione, in particolare, le soluzioni fornite al riguardo
nella normativa nazionale di trasposizione di tale Direttiva;
il mancato riconoscimento del diritto a ricevere una
remunerazione adeguata, nei termini di cui sopra, comporta la
responsabilità dello Stato membro inadempiente all’obbligo di
trasposizione delle direttive, con conseguente obbligo di
corrispondere all’avente diritto il relativo risarcimento del
danno ( v. anche sentenza della Corte di Giustizia 19 novembre
1991, Frankovich e Bonifaci , C6/90 e C- 9/90);
il suddetto principio implica che la presente fattispecie
debba essere valutata alla luce delle direttive rimaste non
attuate, sulla base della interpretazione data ratione temporis
et materiae dalla Corte di Giustizia nelle cause riunite CRic. 2016 n. 01008 sez. M3 – ud. 22-02-2018
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che esige che detto giudice faccia tutto quanto gli compete

616/16 e C-617/16 così come già affermato da questa Corte in
fattispecie del tutto analoga (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13773
del 2018);
pertanto, la pronuncia in esame, avendo applicato principi
diversi, va annullata con rinvio alla Corte territoriale affinché,

valere a titolo risarcitorio dal ricorrente, anche per le spese di
questo grado, in stretta osservanza dei principi interpretativi
sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella
sentenza del 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C-616/16 e
C-617/16, e tenendo conto ( per quanto riguarda le spese di
lite) che la dibattuta e controversa questione è stata risolta con
l’intervento chiarificatore della Corte di Giustizia;
P.T. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di
legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa
composizione.
Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione
della Corte Suprema di Cassazione in data 22 febbraio 2018
Il Presidente

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in diversa composizione, si pronunci in merito alla pretesa fatta

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