Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2042 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27229-2018 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

43, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO D’AIUTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LORETO D’AIUTO;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLA DE NICOLELLIS;

– controricorrente –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 826/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 08/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

che:

1. M.B. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 8 giugno 2018, n. 826, con cui la Corte d’appello di Salerno, quale giudice di rinvio, ha rigettato la domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà di un immobile da egli fatta valere, compensando le spese di lite dell’intero processo.

Ha resistito con controricorso G.V.; l’intimato C.V. non ha proposto difese.

2. Con atto del 9 settembre 2019, M.B., G.V. e C.V. hanno rinunziato “agli atti del giudizio” e, contestualmente, dichiarato “di accettare a norma dell’art. 306 c.p.c. reciprocamente e/o vicendevolmente la rinunzia”, chiedendo a questa Corte di pronunciare l’estinzione del giudizio.

3. L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c..

Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, nulla viene disposto in punto spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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