Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2042 del 27/01/2017
Cassazione civile, sez. III, 27/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.27/01/2017), n. 2042
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12687-2014 proposto da:
PAGNAN SRL, in persona del Presidente e Consigliere Delegato e legale
rappresentante pro – tempore ing. P.R., elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio
dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CRISTIANO ALESSANDRI giusta procura speciale
notarile;
– ricorrente –
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del Deputy Head Recupero
Crediti, Dott. A.S., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE
ANGELIS, che la rappresenta e difende giusta procura speciale
notarile;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 335/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/11/2016 dal Consigliere Dott. DE STEFANO FRANCO;
udito l’Avvocato CLAUDIO MENDICINO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
RENZIS LUISA che ha concluso per l’estinzione.
La Corte;
Fatto
RILEVATO IN FATTO
– che la Pagnan srl con s.u. propose ricorso, articolato su due motivi e spedito per la notifica il 12.5.14, per la cassazione della sentenza della corte di appello di Roma, con cui, in accoglimento del gravame della Banca Nazionale del Lavoro, era stata respinta la sua domanda di accertamento dell’obbligo di quella, quale terza debitrice già destinataria di un sequestro conservativo conseguito nei confronti della società ungherese Metit Trading inc., per riconosciuta insussistenza del diritto di credito prospettato dalla creditrice come fondato su lettera di credito internazionale;
– che la Banca Nazionale del Lavoro spa notificò controricorso;
– che la ricorrente ha depositato, il 4.11.16, atto di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
– che la rinunzia, contenuta in un atto univoco in tal senso sottoscritto dalla ricorrente e dal suo difensore in questa sede munito dei poteri in forza della procura autenticata da notar C.A. il 6.5.14, in atti versata, deve qualificarsi rituale;
– che non vi è luogo a provvedere sulle spese, anche alla stregua dell’accettazione in calce alla rinunzia, come apposta dal difensore della controricorrente;
– che la pronuncia di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per le impugnazioni (Cass., ord. 30 settembre 2015, n. 19560), applicabile solo ai casi di reiezione integrale nel merito o in rito di queste.
PQM
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 30 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017