Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20419 del 29/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 29/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 29/07/2019), n.20419
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 19404-2018 proposto da:
D.C.M., difensore di P.D.P., elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso il proprio studio,
rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE,
LUIGI CALIULO;
– resistente –
P.D.P.
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 30435/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 19/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO
LUIGI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO E IN DIRFITO
che, con ordinanza n. 30435/2017, questa Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che aveva accolto la domanda di P.D.P., ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di distrazione delle spese del giudizio di legittimità, che era stata richiesta dal di lui difensore;
che per la correzione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Avv. D.C.M., chiedendo correggersi l’errore e provvedersi alla distrazione delle spese già liquidate;
che l’INPS ha depositato delega in calce, mentre P.D.P. non ha svolto attività difensiva;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che è consolidato il principio secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 12437 del 2017, 3566 del 2016);
che, nel caso di specie, risulta per tabulas che, a fronte della richiesta di distrazione avanzata dall’odierno ricorrente nelle conclusioni del controricorso relativo al procedimento definito con l’ordinanza in epigrafe (per come debitamente trascritte nel ricorso per correzione), questa Corte, nell’ordinanza cit., ha liquidato le spese senza attribuzione al difensore, onde va disposta la chiesta correzione nei termini di cui al dispositivo;
che non v’ha luogo a pronuncia sulle spese, stante la natura della procedura per la correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. e 391-bis c.p.c. (cfr. da ult. Cass. S.U. n. 6336 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 30435/2017 aggiungendo, nella parte dispositiva, dopo le parole “ed oneri accessori”, le parole “con attribuzione al difensore antistatario”.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019