Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20419 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. II, 28/09/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 28/09/2020), n.20419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3721/2016 proposto da:

M.O., rappresentata e difesa dall’Avvocato ERNESTO

ROGNONI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in

GENOVA, VIA FIESCHI 3/18;

– ricorrente –

contro

IL MONTE s.p.a., in persona dei legali rappresentanti B.E.,

e B.M., rappresentata e difesa dall’Avvocato ENRICO

SERVENTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Giuseppe Giulio Romeo, in ROMA, VIA ZANARDELLI 36;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2015 della CORTE d’APPELLO di GENOVA,

depositata il 2/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione dell’11.11.2008, M.O. conveniva in giudizio IL MONTE s.r.l. (oggi IL MONTE s.p.a.), esponendo che con atto di compravendita del 20.2.1999 aveva acquistato un appartamento sito in (OMISSIS); che in tale atto la società venditrice aveva costituito a favore dell’attrice il diritto esclusivo di parcheggio all’interno della predetta Via (OMISSIS), di proprietà della stessa convenuta, e che al riguardo all’art. 1 del contratto era precisato che detto posto auto avrebbe avuto: “una lunghezza non superiore a metri 4,5 e una larghezza non superiore a metri 2”; che invece il parcheggio assegnatole dalla società convenuta presentava la lunghezza di circa metri 3,90, quindi insufficiente a garantire un agevole posteggio, anche perchè detto posto auto era stato individuato a lato del muro di contenimento, cosicchè, attesa la conformazione dei luoghi, era possibile la manovra di parcheggio solo collocando il veicolo con il lato guidatore a ridosso del muro, con la necessità di scendere e risalire sull’auto dalla portiera anteriore del lato passeggero.

Ciò premesso, l’attrice chiedeva che la convenuta provvedesse all’assegnazione in suo favore di un posto auto che fosse nelle vicinanze dell’atrio d’ingresso, avesse un’estensione di metri 4,5 x 2 metri e consentisse la discesa e l’accesso al posto guida dalla portiera del conducente.

Si costituiva in giudizio Il Monte s.r.l. chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate.

Con sentenza n. 4090/2010 del 9.11.2010, il Tribunale di Genova rigettava le domande attoree, argomentando che il posto auto usato dalla M. sarebbe stato idoneo e comunque conforme alle obbligazioni contrattuali assunte con il già citato atto di compravendita.

Contro tale sentenza proponeva appello la M., lamentando il travisamento dei fatti costitutivi della domanda e l’erronea interpretazione del contratto di compravendita, con conseguente incongruità della motivazione.

Si costituiva in giudizio Il Monte s.r.l. chiedendo che l’appello fosse dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e che il gravame fosse rigettato nel merito.

Con sentenza n. 1/2015, depositata in data 2.1.2015, la Corte d’Appello di Genova rigettava il gravame. In particolare, la Corte territoriale riteneva che, dall’esame del contratto di compravendita, valutato nel suo complesso nonchè nella specificità della clausola di cui all’art. 1, si evinceva che fosse stata indicata la sola lunghezza massima del posto auto, così evidentemente riservandosi la Il Monte s.r.l. la possibilità di un margine apprezzabile di determinazione delle esatte dimensioni del posteggio all’atto dell’assegnazione. Nè risultava specificato nel contratto che la M. avesse esigenza di avere un parcheggio idoneo a un’autovettura di grossa cilindrata. Pertanto, doveva ritenersi che il parcheggio presentasse le necessarie caratteristiche del bene e rispettasse i criteri di specifica funzionalità, in quanto consentiva comunque di parcheggiare quantomeno una utilitaria. Inoltre si rilevava che la previsione della possibilità di accedere dal lato guidatore all’auto non fosse inclusa nel contratto di acquisto.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione M.O. sulla base di due motivi, illutrati da memoria; resiste la società Il Monte con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, in quanto la Corte distrettuale non avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici e più in generale di quelli relativi all’interpretazione dei contratti. La ricorrente sottolinea che, nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti al momento della conclusione del contratto, il principale strumento dell’operazione interpretativa è costituito dalle parole e dalle espressioni del contratto. Peraltro nella clausola contrattuale in oggetto si fa espresso riferimento al “diritto di parcheggio per una autovettura lungo il lato della strada stessa adiacente la casa”. Invece, risulterebbe pacifico come il posto auto assegnatole non sia ubicato sul lato adiacente alla casa, ma sul lato opposto.

1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,2730 c.c. e segg. e art. 116 c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe fornito una corretta interpretazione della clausola di cui all’art. 1 del contratto di compravendita, alla luce delle ammissioni in causa e del comportamento, dopo la conclusione del contratto, della controparte e in sede di interrogatorio del legale rappresentante, che aveva riconosciuto espressamente di non aver fornito alla M. il diritto di parcheggio lungo il lato della strada adiacente la casa, nelle vicinanze dell’atrio d’ingresso, giacchè erano stati i condomini a spartirsi i posti. Pertanto, le difese avversarie e le dichiarazioni confessorie evidenzierebbero l’inadempimento della resistente rispetto all’obbligo di costituire il diritto di parcheggio previsto all’art. 1 del citato contratto di compravendita.

2. – In considerazione della loro connessione logico giuridica, i due motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – Con riguardo alla censurata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, costituisce principio consolidato di questa Corte che il novellato paradigma (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 2 gennaio 2015) consente (Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Ma nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di tutti i siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro, non v’è idonea e specifica indicazione. Laddove, poi, va rilevato che è altrettanto inammissibile l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per lamentarsi, in in temini generali, di una motivazione non corretta (Cass. n. 27415 del 2018); non essendo in esso inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

3. – Risultano, viceversa, fondate le censure attinenti al profilo della violazione del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. – La clausola di cui all’art. 1 del contratto di compravendita inter partes prevedeva testualmente che la società Il Monte s.r.l. costituiva a favore dell’appartamento acquistato dalla attrice un “diritto esclusivo di parcheggio per una autovettura sul margine laterale della strada privata di accesso al complesso immobiliare di cui l’appartamento predetto è parte, ed in particolare lungo il lato della strada stessa adiacente la casa, nelle vicinanze dell’atrio di ingresso, per una lunghezza non superiore a metri quattro virgola cinque e una larghezza non superiore a metri due” (ricorso, pag. 2).

La Corte di merito – richiamato e fatto proprio il principio di legittimità secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, il giudice di merito, nel rispetto degli artt. 1362 e 1363 c.c., per individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti, deve preliminarmente procedere all’interpretazione letterale dell’atto negoziale e, cioè, delle singole clausole significative, nonchè delle une per mezzo delle altre, dando contezza in motivazione del risultato di tale indagine. Solo qualora dimostri, con argomentazioni convincenti, l’impossibilità (e non la mera difficoltà) di conoscere la comune intenzione delle parti attraverso l’interpretazione letterale, potrà utilizzare i criteri sussidiari di interpretazione, in particolare il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto ed il principio di conservazione (Cass. n. 9786 del 2010; conf. Cass. n. 5595 del 2014) – ha osservato che dall’esame del contratto, valutato nel suo complesso e nella specificità della clausola in esame, risultava riservata alla società convenuta la possibilità di un margine apprezzabile di determinazione delle esatte dimensioni del posteggio all’atto della assegnazione, pur nel rispetto dei requisiti di funzionalità del bene, in quanto data la lunghezza (e la larghezza) attuale del posto auto (circa 3,80 x 2,90 mt.) il parcheggio in esame p’rsentava le necessarie caratteristiche del bene, stante la possibilità di parcheggiare quantomeno una utilitaria, e non risultando che l’attrice fosse proprietaria di un auto di dimensioni tali da non potere di fatto usufruire del parcheggio; così escludendosi l’inadempimento da parte della società venditrice. Inoltre, la Corte distrettuale (peraltro erroneamente asserendo non esser stata più contestata dall’appellante e pertanto coperta dal giudicato la ubicazione del posto auto nei pressi dell’atrio d’ingresso: sentenza impugnata, pag. 5), riguardo alla posizione dell’auto in aderenza al muro di contenimento, ha rilevato che la previsione della possibilità di accedere dal lato del guidatore al veicolo non fosse inclusa nel contratto di acquisto, e che l’interpretazione del contratto secondo buona fede implicava nello specifico l’analisi della età della acquirente al momento della stipula del contratto, che non poteva all’epoca (1999), definirsi anziana (sentenza impugnata, pagg. 6-7).

3.2. – E’ ben vero dunque che, in virtù del generale principio ermeneutico, l’accertamento anche in base al significato letterale delle parole della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto dei negozi inter partes (cfr. Cass. n. 18509 del 2008), si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Conseguendo da ciò che anche tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646 del 2014), nel caso in cui la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

Ed è altrettanto vero che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicchè quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito (nella specie da entrambi i giudici di merito), dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10466 del 2017; Cass. n. 8909 del 2013; Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 17248 del 2003). Essendo altresì pacifico che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito, e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014).

3.3. – Ma va rilevato altresì che, sempre in tema di interpretazione del contratto, l’elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, dell’interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto ed allo scopo pratico perseguito dalle parti, oltre che alla interpretazione secondo buona fede, che si specifica nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte (Cass. n. 6675 del 2018; conf. Cass. n. 17718 del 2018; Cass. n. 23701 del 2016, secondo cui il criterio funzionale attribuisce rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale).

Orbene, non solo (e non tanto) l’ambigua interpretazione desunta dall’esame del dato letterale dell’atto, in ordine alle dimensioni dell’autovettura della attrice, quanto (e piuttosto) le considerazioni svolte dalla Corte di merito, a sostegno della mancata ubicazione del posto auto nei pressi dell’atrio di ingresso, nonchè della posizione del posto auto in aderenza al muro di contenimento, della possibilità di accedere alla vettura solo dal lato del passeggero e dell’età della attrice al momento della stipula del contratto (in considerazione altresì della mancanza di elementi descrittivi della configurazione dei luoghi) costituiscono, rispetto alla fattispecie, approdi ermeneutici che vanno considerati inidonei, appunto, a riconoscere un inequivoco e logico criterio funzionale sotteso alla conclusa negoziazione in esame.

4. – Il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA