Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20419 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 16/07/2021), n.20419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9890/2014 R.G. proposto da:

IPI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Livia Salvini, con domicilio eletto

presso il suo studio, sito in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 11;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte, n. 178/36/13, depositata il 15 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile

2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la IPI s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 15 ottobre 2013, di reiezione degli appelli (principali e incidentali) proposti avverso le sentenze di primo grado che avevano accolto solo parzialmente i suoi ricorsi avverso tre avvisi di accertamento emessi, per l’anno 2005, per omesso versamento dell’i.re.s. e dell’i.r.a.p. da parte della consolidata Frala s.r.l. e per omesso versamento dell’i.re.s. da parte di essa consolidante;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince con tali atti impositivi l’Ufficio aveva contestato maggiori rimanenze finali (rilievo n. 1), nonché costi non deducibili, in parte, perché non di competenza (rilievo n. 2) e, in parte, perché non inerenti (rilievo n. 3);

– il giudice di appello, dopo aver dato atto che le impugnazioni originarie erano state proposte tutte dalla IPI s.p.a., anche quale incorporante la Frala s.r.l., e che la statuizione della Commissione provinciale in ordine alla infondatezza del rilievo n. 2 non era stata investita dai gravami, ha ritenuto corretta la decisione di primo grado sia nella parte in cui aveva escluso la fondatezza del rilievo n. 1, sia nella parte in cui aveva affermato la fondatezza del rilievo n. 3;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso;

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 274 e 295 c.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29, per aver la sentenza impugnata omesso di disporre la riunione del giudizio con altro avente ad oggetto l’effettività del rapporto di mandato tra la IPI s.p.a. e la Caronte s.r.l., il cui costo era stato dalla prima ribaltato alla Frala s.r.l., avente valenza pregiudiziale rispetto all’accertamento

– oggetto del presente giudizio – della contestata deduzione del costo da parte di quest’ultima, o, quanto meno, la sospensione del giudizio medesimo;

– il motivo è infondato, quanto alla censurata mancata sospensione del giudizio, atteso che nel caso in esame viene in rilievo una questione pregiudiziale soltanto in senso logico e non anche, come richiesto dall’art. 295 c.p.c., in senso tecnico-giuridico, e, dunque, non si pone un problema di possibile contrasto di giudicati (cfr., in tema, Cass. 15 maggio 2019, n. 12999);

– e’, invece, inammissibile, nella parte in cui si duole della mancata riunione dei giudizi, poiché il potere del giudice di merito di provvedere o meno in tal senso, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, presenta carattere discrezionale e ha natura ordinatoria, per cui è insuscettibile di impugnazione e sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2015, n. 2245);

– con il secondo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, e dell’art. 2697 c.c., per aver la Commissione regionale posto a carico della contribuente l’onere di dimostrare l’effettività della prestazione cui si riferisce il costo dedotto, pur in presenza della relativa fattura e di documentazione a sostegno;

– il motivo è infondato;

– laddove il contribuente assolva l’onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell’i.v.a. mediante la produzione delle fatture, grava sull’Amministrazione finanziaria che contesti l’esistenza dell’operazione dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell’operazione medesima e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l’onere probatorio gravante sulla prima (cfr. Cass., ord., 11 dicembre 2020, n. 28246; Cass., ord., 25 novembre 2020, n. 26802);

– pertanto, la Commissione regionale, nel ritenere che, pur in presenza di una fattura regolarmente emessa, fosse onere del destinatario che deduce il costo ivi esposto dimostrare l’effettività della relativa operazione, non ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto e della regola di ripartizione dell’onere della prova dal medesimo espressa;

– all’accoglimento del secondo motivo di ricorso segue l’assorbimento del terzo, proposto solo in via subordinata, e del quarto, avente ad oggetto l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, individuato nello svolgimento dell’attività in questione;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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