Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20419 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. un., 11/10/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 11/10/2016), n.20419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente F.F. –

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21498-2014 proposto da:

SOCIETA’ FINANZIARIA POPOLARE PER LA COOPERAZIONE E L’ASSOCIAZIONISMO

– SO.FI.COOP. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (già SO.FI.COOP. S.P.A.) in

persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. ANTONELLI 49, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

COMO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANT’ANASTASIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 251/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il

20/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. GIANCOLA MARIA CRISTINA;

udito l’Avvocato SERGIO COMO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel (OMISSIS) la Soficoop s.r.l., cessionaria in proprietà di lotti inclusi nel Piano di Zona per l’edilizia economica e popolare del Comune di (OMISSIS), impugnava dinanzi al Tar Campania-Napoli la presupposta Delib. n. 313 del 1992 con cui la Giunta municipale aveva ripartito su tutti i partecipi della lottizzazione gli aumentati costi di esproprio delle aree inserite nel Piano e la successiva ingiunzione emessa a suo carico per il pagamento dell’importo a lei così addebitato; in proposito la società sosteneva di non dovere il preteso conguaglio perchè non aveva dato causa all’aumento di spesa in questione, avendo direttamente acquistato dagli intestatari, tramite cessione bonaria, la proprietà dei terreni a lei assegnati e interamente pagato le somme pattuite con gli alienanti. Con sentenza n. 1215 del 2013 il Tar adito declinava la giurisdizione in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e con sentenza n. 251 del 12.11.2013 – 20.01.2014 il Consiglio di Stato confermava l’appellata pronuncia di primo grado ritenendo che:

– la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie o della cessione in proprietà ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10 (come sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35) di aree ricomprese nei piani di zona per l’edilizia economica e popolare, rientrava nella giurisdizione del Giudice ordinario, sempre che non avesse involto poteri discrezionali della pubblica amministrazione;

– nel caso di specie la discrezionalità era esclusa dallo stesso tenore della previsione normativa, a mente della quale “il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell’indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili” (art. 10 cit. comma 2);

– la circostanza che l’amministrazione avesse adottato una delibera generale per ripartire indistintamente su tutti i cessionari l’aumentato carico dei costi di esproprio non era sintomatica della spendita di un potere discrezionale, in sè inesistente, ma era piuttosto un comportamento da valutare in termini di correttezza e congruità rispetto ai vincoli ed ai parametri di legge.

Per l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, la Società Finanziaria Popolare per la Cooperazione e l’Associazionismo – So.Fi.Coop S.r.l. in liquidazione ha impugnato la sentenza del Consiglio di Stato, con ricorso affidato a due motivi e notificato il 21-24.07.2014 al Comune di Sant’Anastasia che non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la società So.Fi. Coop S.r.l. denunzia:

1. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 5, in relazione alla L. n. 167 del 1962, art. 10, comma 2 e alla L. n. 865 del 1971, art. 35 comma 12 cd all’art. 7 della convenzione del 5 giugno 1980 rep. n. 102 inter partes”.

La ricorrente censura l’attuata riconduzione della controversia alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario in luogo di quello amministrativo, sostenendo anche che il Comune, pure a fronte del contenuto della convenzione urbanistica integrativa n. 102 del 1980 stipulata ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35 e segnatamente del relativo art. 7, ha posto in essere un procedimento di natura pubblicistica ed esercitato illegittimamente ed immotivatamente potere tecnico – discrezionale nell’accertamento e nella ripartizione pro quota dei corrispettivi di concessione, prodromico all’addebito a suo carico del conguaglio per i non dovuti costi aggiuntivi di esproprio e presupposto dell’esperita procedura di riscossione.

2. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 1, 3, e 5, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 11; del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34; dell’art. 7 del Codice del Processo Amministrativo ex D.Lgs. n. 104 del 2010; dell’art. 133 del c.p.c.”. La ricorrente ribadisce che nel caso sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo anche in base alle rubricate disposizioni normative vigenti anteriormente all’entrata in vigore del codice di rito amministrativo. Evidenzia essenzialmente che si tratta di controversia inerente all’esecuzione di una convenzione urbanistica avente natura di atto integrativo/sostitutivo di provvedimento amministrativo, perciò demandata alla giurisdizione al giudice amministrativo.

I motivi, connessi e suscettibili di esame congiunto, non hanno pregio.

E’ rimasta sostanzialmente incensurata l’individuazione da parte del Consiglio di Stato del nucleo centrale della controversia, ravvisato in definitiva nel profilo eminentemente patrimoniale, della contestazione della pretesa dell’Amministrazione comunale di ottenere il pagamento del conguaglio per la cessione in proprietà delle aree acquisite per la realizzazione del PEEP, implicato dalla solo presupposta Delib. n. 313 del 1992, perciò, seppure implicitamente, da aversi per eventualmente disapplicabile.

Avuto, dunque. riguardo a quel pediatri sostanziale enucleato e valorizzato dai giudici amministrativi, la controversia non può essere riportata nel novero di quelle appartenenti alla giurisdizione amministrativa, essendo al momento della domanda giudiziaria e tutt’ora devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie che sugli argomenti in discussione, abbiano, come nel caso, un contenuto meramente patrimoniale, avulso da poteri amministrativi pubblici d’indole autoritativa (In tema e con riguardo alla condizione di compatibilità costituzionale delle norme devolutive di controversie alla giurisdizione amministrativa esclusiva, cfr. da ultimo Corte Costituzionale, sentenza n. 179 del 2016).

Deve, infatti, essere riaffermato il condiviso principio di diritto secondo cui “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione, ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10, come sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare. la quantificazione del corrispettivo di cessione, allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A. (cfr anche Cass. civ. Sez. Unite, nn. 17142 e 9842 del 2011; n. 7573 del 2009; n. 18257 del 2004). D’altra parte, nel caso, il fatto che nella determinazione delle somme dovute a titolo di contributo, il Comune di Sant’Anastasia non avesse potuto esercitare discrezionali poteri pubblici autoritativi in relazione alla complessa concessione amministrativa con convenzione accessiva intercorsa tra le parti, essendole demandato il compimento di attività di mero accertamento tecnico – contabile del corrispettivo in base ai parametri fissati dalla legge, appare puntualmente ed esaustivamente spiegato dall’attuato richiamo al criterio discretivo all’epoca contemplato (e poi variato) dalla normativa applicabile, che delimitava i poteri dell’amministrazione inerenti alla determinazione del prezzo di cessione, escludendone qualsiasi apprezzamento discrezionale. Dunque, in effetti la presente controversia non poteva spettare alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 5 e 7 e la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11 (ora art. 133, comma 1, lett. a) n. 2 e lett. b), non essendo in discussione la legittimità di discrezionali manifestazioni autoritative di poteri amministrativi pubblici.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Poichè il Comune intimato non ha svolto difese, non deve pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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