Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20419 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 05/10/2011), n.20419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14068/2010 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS) – Società con socio

unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di

Ferrovie dello Stato SpA in persona dell’institore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio

dell’avvocato ALESII Leonardo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DE SIMONE MARIA ALESSANDRA, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato SPINOSO Antonino, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRATTARCELA MASSIMO,

giusta mandato a margine della richiesta di partecipazione alla

discussione orale;

– resistente –

avverso la sentenza n. 270/2009 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA,

depositata il 26/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Maria Alessandra De Simone che si

riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

Il Tribunale di Alessandria, con sentenza depositata il 26.5.2009, rigettava, salvo che per l’esclusione di alcune delle voci relative al computo delle spese legali, l’opposizione all’esecuzione proposta dalla s.p.a. Rete ferroviaria italiana nei confronti di S. A., a seguito della notifica da parte di quest’ultimo di un precetto per la somma complessiva di Euro 31.218,24 in esecuzione di sentenza del giudice del lavoro dello stesso Tribunale in data 14.5.2002.

In particolare il Tribunale rigettava l’eccezione relativa alla non determinabilità e liquidità del credito oggetto della condanna – relativa al danno pari alla differenza tra lo stipendio che il lavoratore avrebbe percepito, con eventuali miglioramenti economici, fino al compimento dei 60 anni di età e l’ammontare della pensione percepita nel medesimo periodo di tempo -, osservando che i dati necessari, sebbene non risultassero dalla medesima sentenza, potevano evincersi da elementi non contestati emergenti dagli atti di causa o dai documenti, quali la busta paga prodotta e lo stato di servizio.

La Rete ferroviaria italiana ricorre per cassazione con un motivo.

L’intimato ha depositato atto di richiesta del difensore di partecipazione alla discussione orale con procura a margine.

Il ricorso per cassazione è ammissibile, considerato che l’art. 616 c.p.c., nel testo di cui alla L. n. 52 del 2006 (ulteriormente modificato proprio sul punto dalla L. n. 69 del 2009, art. 49, applicabile però, dal punto di vista della disciplina transitoria, solo ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della medesima legge), ha previsto la non appellabilità delle sentenze in materia di opposizione all’esecuzione.

Il ricorso è anche manifestamente fondato. Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte, che può ormai considerarsi consolidata, il titolo giudiziale in tanto può concretamente assumere efficacia esecutiva, in quanto le somme oggetto della condanna, non espressamente indicate, siano determinabili mediante un mero calcolo matematico sulla base di elementi desumibili dallo stesso titolo (cfr., di recente. Cass. n. 9693/2009, 10164/2010, 2816/2011), circostanza questa pacificamene non ricorrente nella specie.

Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisione nel merito con accoglimento dell’opposizione all’esecuzione.

Le spese dell’intero giudizio vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione all’esecuzione. Condanna S.A. a rimborsare alla società ricorrente le spese dell’intero giudizio, liquidate per il primo grado in Euro 1.770,00, di cui Euro 240,00 per diritti ed Euro 1.500,00 per onorari, e per il giudizio di cassazione in Euro 20,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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