Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20418 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 16/07/2021), n.20418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7761/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SO.RAP Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Miotto Franco in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma nel

viale di Massimo Villa n. 33 preso lo studio dell’Avv. Benincasa

Maurizio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1360/25/2014 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata in data 17 settembre 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile

2021 dal Consigliere Dott. Corradini Grazia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di una segnalazione dell’Ufficio antifrode dell’Agenzia Regionale del Veneto con riguardo ad una attività di indagine volta a reprimere le frodi perpetrate nel settore del commercio all’ingrosso di materie plastiche e delle risultanze di un processo verbale di constatazione emesso nei confronti della società Mepla (poi fallita), alla quale veniva addebitato il ruolo di società “cartiera” nell’ambito di una frode realizzata attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e l’emissione di false lettere di intento sulla base del rilievo che la Mepla, quale pretesa fornitrice, non disponeva di mezzi di trasporto e non aveva la disponibilità dei documenti di trasporto, gli acquisti non erano correlati alle vendite e le vendite non erano correlate a fatture di acquisto e la contabilità appariva inattendibile ed irregolare e nel contempo non erano state presentate le dichiarazione dei redditi e dell’IVA e non erano state versate le imposte, la Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della So.Rap. Srl un avviso di accertamento con cui aveva contestato a quest’ultima, per l’anno di imposta 2006, di avere utilizzato fatture provenienti dalla Mepla relative ad operazioni soggettivamente inesistenti per un totale di Euro 115.322,98 ed IVA evasa per Euro 23.064,59.

La contribuente contestò le riprese con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, la quale, con sentenza n. 67/6/2012, preso atto che nel frattempo l’Ufficio aveva annullato in autotutela i rilievi ai fini IRES ed IRAP avendo riconosciuto i costi, comunque sostenuti, relativi ad operazioni solo soggettivamente inesistenti ai sensi del D.L. n. 16 del 2012, accolse il ricorso anche quanto all’IVA rilevando che “trattandosi di cessione di beni, ai fini della contestazione per l’utilizzo di operazioni oggettivamente inesistenti doveva intendersi l’inesistenza materiale, ossia l’inesistenza dell’operazioni in rerum natura. Le risultanze derivanti da indagini condotte in capo alla società fornitrice della ricorrente che non avevano comportato alcun coinvolgimento di essa, come ravvisato dalla motivazione utilizzata dall’Ufficio tramite richiamo esplicito al pvc ove la ricorrente non risultava menzionata, erano tali da non poter integrare le presunzioni di gravità, concordanza. Inoltre la regolarità e la veridicità dell’effettuazione delle operazioni erano state comprovate da idonea e precisa documentazione” (v. trascrizione della sentenza di primo grado a pagina 1 della sentenza impugnata).

Il successivo appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – con cui fu ribadito che era stata dimostrata la inesistenza soggettiva delle operazioni per cui la Mepla aveva rilasciato le fatture in base alla mancata presentazione da parte della stessa delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, del mancato versamento delle imposte, della tenuta di una contabilità irregolare e completamente inattendibile, della mancanza di prova dei trasporti, della non corrispondenza di molti addebiti delle fatture ricevute e registrate in contabilità desunta dall’analisi degli estratti conti e degli assegni e di numerosi altri specifici elementi relativi alla regolarità della fatturazione ed al successivo inadempimento degli obblighi fiscali, attraverso cui la So.Rap. avrebbe potuto scoprire che la Mepla era in realtà una “cartiera” – fu respinto dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto con sentenza n. 1360/25/2014, depositata in data 17 settembre 2014, con cui la detta Commissione evidenziò testualmente “l’effettività delle operazioni commerciali contestate con l’avviso di accertamento impugnato ed inoltre la mancanza di elementi presuntivi di precisione, gravità e concordanza ai fini del riconoscimento dell’effettiva partecipazione della società alla eccepita frode”.

Contro la sentenza della CTR, non notificata, la Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato in data 13/17 marzo 2015, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la So.Rap. Srl. Che ha presentato una successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo la Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, poiché, essendo la Commissione Tributaria regionale chiamata a verificare, in virtù dell’atto di appello, se le operazioni di cui alle fatture contestate fossero o meno soggettivamente esistenti ai fini IVA ed in particolare di stabilire se la Mepla Srl fosse l’effettivo fornitore e se, in caso contrario, la contribuente ne fosse consapevole o, quanto meno, avrebbe dovuto esserne consapevole facendo uso della ordinaria diligenza, la Commissione Tributaria Regionale aveva risolto la questione limitandosi a sostenere, con motivazione ellittica, mediante due brevi proposizioni meramente assertive e del tutto stereotipe, astrattamente riferibili a qualsiasi situazione oggetto di giudizio, nonché prive di qualsiasi aggancio con la situazione di fatto devoluta ai giudici d’appello, “l’effettività delle operazioni contestate” e “la mancanza di elementi presuntivi di precisione, gravità e concordanza ai fini del riconoscimento dell’effettiva partecipazione della società alla eccepita frode”, venendo così meno all’obbligo di enunciare le ragioni della propria decisione.

2. Il ricorso è fondato.

3. Le sezioni unite di questa Corte, con orientamento ampiamente consolidato cui si ritiene di dare continuità in questa sede, hanno ritenuto che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526 – 01).

4. In particolare, in tema di processo tributario, è stato confermato che è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattendere le doglianze dell’appellante e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15884 del 26/06/2017 Rv. 644726 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013 Rv. 629873 – 01).

5. In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste poi, quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. E, se è ben vero che nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (v. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015 Rv. 634091 – 01), peraltro occorre che, quanto meno, il giudice del gravame dia conto nella motivazione della sentenza, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (v., da ultimo, Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019 Rv. 654951 – 01).

6. Orbene, nel caso in esame, in realtà la sentenza impugnata a pagine 2 e 3 riporta una sintesi dei motivi di appello proposti dall’Agenzia delle Entrate e delle contestazioni della controparte, però non indica neppure a quale delle due tesi abbia inteso aderire e si limita a “rilevare” i due assiomi sopra trascritti risolvendosi, per la parte motivazionale, in due minime e generiche proposizioni, fra l’altro svincolate l’una dell’altra e che rendono incomprensibile quanto sostenuto, considerato che, trattandosi di operazioni solo soggettivamente inesistenti (come è evidente in causa, se non altro perché la stessa Agenzia aveva autoannullato l’accertamento ai fini IRES ed IRAP poiché le spese erano state sostenute trattandosi di operazioni solo soggettivamente inesistenti, anche se la sentenza di primo grado afferma, contro ogni evidenza, che si sarebbe trattato di operazioni oggettivamente inesistenti), non aveva alcun rilievo che fossero effettive (essendo la effettività il presupposto delle operazioni soggettivamente inesistenti), e dall’altro a quali elementi la sentenza si riferisse al fine di escludere la effettiva partecipazione della contribuente alla eccepita frode. Infatti, tale secondo postulato non indica in alcun modo su quali prove si fonda e comunque non consente di comprendere la sua reale portata in assenza del necessario corredo di illustrazione degli elementi fattuali e di diritto atti ad inquadrare l’oggetto specifico della controversia.

7. In ogni caso la motivazione della sentenza impugnata non può essere ritenuta neppure redatta “per relationem” rispetto alla sentenza di primo grado, così da saldarsi con il contenuto della stessa, poiché in nessuna parte della motivazione della sentenza di appello il giudice di appello afferma la sua adesione alla sentenza di primo grado ed alla motivazione della stessa e comunque non riproduce i contenuti di primo grado mutuati e non li rende oggetto di autonoma valutazione critica alla luce dei motivi di impugnazione, così da consentire di individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (v. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 107 del 08/01/2015 Rv. 633996 – 01).

8. Non è infatti vero che la sentenza di appello, come erroneamente sostenuto nel controricorso, abbia condiviso la tesi della società So.Rap. facendo propri gli elementi da questa evidenziati con la costituzione in giudizio in sede di appello, poiché la sentenza di appello riassume i motivi di appello della Agenzia e quelli esposti dalla contribuente nell’atto di costituzione in giudizio, ma non spende poi una sola parola per esaminare le tesi contrapposte, non esprime alcuna condivisione con riguardo all’una o all’altra e non prende in alcun modo in esame i motivi di appello, con cui l’Agenzia aveva posto in luce che si trattava di operazioni soggettivamente inesistenti per cui dovevano essere applicate le regole di giudizio relative a tale fattispecie, limitandosi a sostenere apoditticamente “rilevata l’esistenza delle operazioni, ritiene legittima la detrazione IVA operata dalla società SO.RAP”.

9. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio della causa per nuovo esame a diversa sezione della CTR del Veneto che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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