Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20418 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20399 – 2014 proposto da:

PDM SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore legale rapp.te

p.t. S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, V. PANAMA

74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

A.D.R.C.A., in proprio ed in qualità di

procuratore generale dei fratelli A.D.R.C.C.,

AF.DE.RI.CO.CO., A.D.R.C.I.

e A.D.R.C.N., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

BONA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2969/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

udito l’Avvocato STEFANO BONA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’improcedibilità ex

art. 369 c.p.c., condanna aggravata alle spese e statuizioni sul

C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 7/5/2014, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione in data 7/5/2011 con la quale il Tribunale di Roma, tra le restanti statuizioni, ha dichiarato la risoluzione per inadempimento della conduttrice del contratto di locazione intercorso tra il locatore A.d.R.C.A., in proprio e nella qualità di procuratore generale dei fratelli C., I., Co. e N., e la conduttrice P.D.M. s.r.l..

A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, a fronte dell’inadempimento della società conduttrice nel pagamento dei canoni di locazione dal (OMISSIS) (epoca di rilascio dell’immobile), nessuna prova era emersa, nel corso del giudizio, circa gli asseriti vizi dell’immobile denunciati dalla società conduttrice, pretesamente tali da renderlo inutilizzabile secondo l’uso pattuito (di ristorazione) a causa d’infiltrazioni d’acqua che avrebbero impedito il regolare svolgimento dell’attività della società.

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la P.D.M. s.r.l. in liquidazione, sulla base di cinque motivi d’impugnazione.

3. Ha depositato controricorso A.d.R.C.A., in proprio e nella qualità di procuratore generale dei fratelli C., I., Co. e N., concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero, in via gradata, per il relativo rigetto, con il favore delle spese del giudizio.

4. Ha depositato memoria illustrativa la P.D.M. s.r.l..

5. All’udienza di discussione del ricorso, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per la dichiarazione d’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., rilevando il mancato deposito, da parte della società ricorrente, della sentenza appello notificata, unitamente al ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Devono essere preliminarmente disattese le conclusioni avanzate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel corso dell’udienza di discussione del ricorso (con riguardo all’asserita improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.), avendo il collegio concretamente rilevato l’effettivo avvenuto deposito, da parte della società ricorrente (unitamente al ricorso), della sentenza d’appello notificata impugnata in questa sede.

7. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 74 e 77 disp. att. c.p.c., nonchè degli artt. 169 e 115 c.p.c. e art. 2729 c.c..

Osserva, al riguardo, la ricorrente come del tutto erroneamente il giudice d’appello abbia ritenuto insussistente la prova delle ragioni sostenute in giudizio dalla società conduttrice a causa della mancanza in atti del fascicolo processuale della parte, non essendo mai risultata alcuna attestazione circa l’avvenuto ritiro di detto fascicolo.

Ciò posto, in mancanza di tale fascicolo, il giudice avrebbe preliminarmente dovuto disporre le necessarie ricerche ad opera della cancelleria, ed eventualmente provvedere alla relativa ricostruzione, senza poter gravare la parte interessata del mancato ritrovamento.

8. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado.

Sul punto, la società ricorrente si duole dell’erroneità della decisione del giudice d’appello, non solo nella parte in cui ha omesso di utilizzare le prove contenute nel proprio fascicolo di parte a seguito della sua eventuale ricostruzione, ma altresì la dove ha disatteso l’assunzione dei mezzi istruttori espressamente richiesti, ritenendoli ingiustificatamente superflui ai fini della decisione della controversia.

9. I due motivi di ricorso – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono inammissibili.

Osserva il collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6), la Suprema Corte dev’essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive conformi).

E’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr, per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali – dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075) – hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto delle citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317).

Nella specie, la società ricorrente, in violazione dei principi così richiamati, si è limitata a denunciare il mancato adempimento, da parte dei giudici di appello, del dovere di ricerca e di successiva ricostruzione del fascicolo della parte appellante, al fine di acquisire gli elementi di prova ivi contenuti asseritamente indispensabile ai fini della decisione, ovvero a denunciare la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti nel corso del giudizio di merito, evidenziando gli aspetti dell’asserita decisività delle prove trascurate dal tribunale e dalla corte d’appello, senza tuttavia provvedere, nè alla dimostrazione dell’effettiva avvenuta produzione in appello del fascicolo di parte genericamente richiamato, nè alla specifica allegazione o alla trascrizione dei testi o dei documenti riferiti ai fatti da provare, onde consentire al giudice di legittimità il controllo del relativo effettivo carattere decisivo ai fini della decisione.

Il difetto di autosufficienza del ricorso (per come consacrato a livello normativo dall’art. 366 c.p.c., n. 6), in relazione a tali motivi, ne impone, pertanto, il rilievo dell’irrimediabile inammissibilità.

10. Con il terzo e il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio controverso tra le parti, nonchè per violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 1576, 1577 e 1578 c.c..

Al riguardo, la ricorrente evidenzia come la corte territoriale avesse totalmente trascurato di approfondire il contenuto delle eccezioni sollevate dalla società conduttrice, con particolare riguardo all’eccezione d’inadempimento riferita alla mancata attivazione dei locatori ai fini dell’eliminazione dei vizi dell’immobile locato rivelatisi tali da impedirne l’utilizzazione in conformità agli accordi originariamente intercorsi tra le parti.

10.1. Entrambi i motivi devono ritenersi manifestamente infondati.

La corte d’appello risulta aver adeguatamente affrontato e giustificato il rigetto delle istanze avanzate dalla società ricorrente, avendo espressamente dato atto della mancata acquisizione, nel corso del giudizio, di prove certe, idonee ad attestare con sufficiente attendibilità la fondatezza delle domande e delle eccezioni della società conduttrice, ivi compresa l’eccezione di inadempimento, ritenuta totalmente infondata in ragione della mancata dimostrazione, da parte della ricorrente, della tempestiva comunicazione dell’avviso degli asseriti vizi dell’immobile nei confronti dei locatori.

Ne deriva il rilievo della manifesta infondatezza delle odierne censure della P.D.M. s.r.l., per altro verso in larga misura destinate a sollecitare una rilettura nel merito delle valutazioni di fatto espresse nella sentenza del giudice a quo, come tale inammissibile in questa sede di legittimità.

11. Con il quinto e ultimo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c..

Sul punto, la ricorrente si duole dell’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente una specifica impugnazione, da parte della società conduttrice, delle motivazioni dettate nella sentenza di primo grado, senza tener conto che l’indicazione dei motivi d’appello non devono consistere necessariamente in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni indicate a sostegno del gravame, essendo per contro sufficiente un’esposizione chiara e univoca, sia pure sommaria, della domanda rivolta al giudice d’appello e delle ragioni della doglianza; e tanto, in ragione del carattere devolutivo dell’appello nel quadro del processo civile, tale da escludere che lo stesso possa consistere in un mezzo limitato al controllo di vizi specifici, essendo bensì diretto a ottenere l’intero riesame nel merito della causa da parte del giudice di grado superiore.

11.1. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Osserva il collegio come la corte territoriale, al di là della rilevata genericità riscontrata nell’impugnazione proposta dalla P.D.M. s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, risulta aver complessivamente affrontato e deciso tutti gli aspetti devoluti in sede di gravame dalla società conduttrice, avendo quest’ultima in ogni caso trascurato di evidenziare, attraverso la proposizione del motivo d’impugnazione in esame, lo specifico pregiudizio asseritamente risentito per effetto della decisione di genericità contestata, omettendo altresì di allegare o di trascrivere in modo specifico le singole doglianze avanzate in sede d’appello che sarebbero state non adeguatamente affrontate e decise dalla corte territoriale.

12. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, art. 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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