Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20418 del 02/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20418 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: POSITANO GABRIELE

sul ricorso 3033-2017 proposto da:
F( )RAllIN] 1.+11)11ZIC0, ST1’1 ■ “.\N.\
R()ssyji,,\,
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FRAINCKSCO,
elettivamente domiciliati in

1+11)VRICO CONF. \ 1,0N1 V1Z1 n.5, presso lo studio

dell’avvocato I ,L1G1 ;\1.\NZI, che li rappresenta e difende unitamente
e disgiuntamente all’avvocato l’ABR11.1() SCA(11.10 . 111;
– ricorrenti con t!()

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STAT( ), che li rappresenta e difende opc.’ Icgis

Data pubblicazione: 02/08/2018

- contro fiC017C176 –

avverso la sentenza n. 432/2016 della CORTI”, D’ \1 3 1-)1;,1,1,0 di
ROM , depositata il 22/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consi>Jio non
partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. ( \

Rilevato che:
con atto di citazione del 13 marzo 2003, Federico Forattini,
Francesco Stevanato, Rossella Rapini e Maurizio Varnier
unitamente ad altri colleghi evocavano in giudizio, davanti al
Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute
e il Ministero della Economia e delle Finanze, deducendo di
essere medici specializzati e di avere frequentato il prescritto
percorso formativo di specializzazione, lamentando la lesione
del proprio diritto ad una adeguata remunerazione della attività
svolta quali medici specializzandi, a causa dell’inadempimento
dello Stato italiano agli obblighi nascenti dal diritto
comunitario; conseguentemente chiedevano la condanna delle
amministrazioni dello Stato al pagamento dell’adeguata
remunerazione alla stregua della Direttiva 93-16 CEE (già 8276 CEE) e al risarcimento del danno per la mancata
riconoscibilità comunitaria della specializzazione o per
l’attribuzione di un corrispettivo per le prestazioni mediche
effettuate in violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione;
il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 novembre 2006,
rigettava le domande proposte da tutti gli attori, compensando
le spese;
sull’appello proposto dai soccombenti la Corte territoriale,
con sentenza del 22 gennaio 2016, qualificando la domanda

Ric. 2017 n. 03033 sez. M3 – ud. 22-02-2018
-2-

I'( )S1T NO.

come richiesta di danni per inadempimento dello Stato per
tardiva trasposizione delle direttive comunitarie non autoesecutive, affermava il termine decennale di prescrizione,
trattandosi di obbligazione ex lege, rilevava la fondatezza della
pretesa, ad eccezione dei medici che avevano già iniziato il

liquidando il relativo indennizzo sulla base di un criterio
equitativo oggetto della legge n. 370 del 1999, articolo 11,
assimilabile al caso in esame (euro 6713,94 per ogni anno).
Pertanto, accoglieva le domande di tutte le parti appellanti e
respingeva quelle proposte, tra gli altri, dagli odierni ricorrenti;
questi ultimi propongono ricorso per cassazione avverso
tale sentenza affidandosi a tre motivi. Resiste in giudizio con
controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i
Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della
Salute e dell’Economia e delle Finanze. Parte ricorrente
deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.
Considerato che:
con il primo motivo deducono la violazione della Direttiva
82-76 CEE, in relazione al criterio dell’applicazione retroattiva e
completa, indicato dalla Corte di Giustizia come rimedio alle
conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione delle
direttive e conseguente violazione dell’articolo 1374 c.c, ai
sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c. Censurano l’esclusione dei
ricorrenti dal risarcimento per il solo fatto che i corsi di
specializzazione fossero già iniziati alla data del 31 dicembre
1982, rilevando che trattandosi di un rapporto di durata, la
legge sopravvenuta avrebbe dovuto essere applicata ai
rapporti che, sebbene sorti anteriormente, non avevano
esaurito i loro effetti e ciò con riferimento alla parte di
formazione che rimaneva da completare alla predetta data;
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corso di specializzazione alla data del 31 dicembre 1982,

con il secondo motivo deducono la violazione dell’articolo 1,
protocollo I della CEDU. In particolare, la decisione si traduce
in una ingerenza non consentita sul diritto di proprietà,
disciplinato dalla norma invocata ed interpretato dalla
giurisprudenza di Strasburgo come riferibile anche ad ogni

l’indebita esclusione non rispetta il giusto equilibrio tra gli
interessi in gioco alla luce della CEDU;
con il terzo motivo chiedono che venga sollevata questione
pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 del TFUE, riguardo al
quesito se il diritto dell’unione contrasti con un sistema
nazionale che non consente ai medici specializzandi, che hanno
iniziato il rispettivo corso di specializzazione prima del termine
del 31 luglio 1982, previsto per l’attuazione della Direttiva di
coordinamento 82-76 CEE, l’applicazione retroattiva delle
misure di attuazione in relazione al periodo di formazione
decorso dopo il 31 dicembre 1982;
i motivi possono essere trattati congiuntamente perché
strettamente connessi. Il primo è preliminare rispetto agli altri,
che si fondano su considerazioni giuridiche dipendenti;
come è noto questa Corte a Sezioni Unite aveva rimesso
alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale
una serie di questioni interpretative: a) se la Direttiva n.
82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n.
75/363/CEE, debba essere interpretata nel senso che rientrino
nel suo ambito di applicazione anche le formazioni di medici
specialisti, a tempo pieno o ridotto, già in corso e proseguite
oltre il 31 dicembre 1982, termine fissato agli stati membri
dall’art. 16 della Direttiva n. 82/76/CEE per adottare le misure
necessarie per conformarsi. In caso di risposta affermativa: b)
se l’allegato, aggiunto alla Direttiva “coordinamento” n.
Ric. 2017 n. 03033 sez. M3 – ud. 22-02-2018
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utilità o interesse e, quindi, anche i crediti risarcitori. Pertanto

75/363/CEE

dall’art.

13

della

Direttiva

n.82/76/CEE,

riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE,
debba essere interpretato nel senso che per i corsi di
formazione specialistica già iniziati alla data del 31 dicembre
1982 l’insorgenza dell’obbligo di remunerazione adeguata per i

riorganizzazione o comunque di verifica di compatibilità con le
prescrizioni delle predette direttive; c) se, in favore dei medici
che abbiano conseguito specializzazioni frequentando corsi di
formazione che avevano già avuto inizio, ma non erano ancora
conclusi al 1 gennaio 1983, sia insorto, o meno, l’obbligo di
adeguata remunerazione per l’intera durata del corso o per il
solo periodo di tempo successivo al 31 dicembre 1982, ed a
quali eventuali condizioni (Sez. U – , Ordinanza interlocutoria n.
23581 del 21/11/2016, Rv. 641765 – 01).
la Corte di Giustizia Europea con decisione del 24 gennaio
2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16) ha affermato che la
Direttiva 75/363 come modificata ed il relativo obbligo imposto
agli Stati membri di procedere ad una remunerazione adeguata
dei periodi di formazione a tempo pieno e a tempo ridotto
come medico specialista, trova applicazione anche ai corsi di
formazione che siano iniziati prima della scadenza, il 1°
gennaio 1983 (del termine di trasposizione della Direttiva
82/76) e che siano proseguiti dopo questa data;
pertanto, ha dichiarato che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera
c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della Direttiva
75/363 come modificata devono essere interpretati nel senso
che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto
come medico specialista iniziata e proseguita nel periodo
relativo alla controversia sottoposta all’esame della Corte di
Giustizia deve essere oggetto di una remunerazione adeguata,
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medici specializzandi dipenda dall’assolvimento dell’obbligo di

ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione
riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati
membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5
o 7 della Direttiva 75/362;
l’obbligo di prevedere una remunerazione adeguata,

individuato e anche in assenza di specifiche misure nazionali di
trasposizione di una Direttiva, spetta al giudice nazionale
interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce del
tenore letterale e della finalità della Direttiva in questione, in
modo da raggiungere il risultato perseguito da quest’ultima, ciò
che esige che detto giudice faccia tutto quanto gli compete
prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità
e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da tale
diritto (sentenza del 18 dicembre 2014, Schoenimport
«Italmoda» Mariano Previti e a, C-131/13, C-163/13 e
C-164/13, EU:C:2014:2455).
nel procedere all’interpretazione del diritto nazionale in
conformità alla Direttiva 75/363 come modificata, il giudice
nazionale -secondo la Corte di Giustizia- deve tener conto
della finalità di tale Direttiva. Al fine di determinare il livello e i
metodi di fissazione di una remunerazione adeguata per il
periodo antecedente alla trasposizione nell’ordinamento
italiano della Direttiva 82/76, occorre prendere in
considerazione, in particolare, le soluzioni fornite al riguardo
nella normativa nazionale di trasposizione di tale Direttiva;
il mancato riconoscimento del diritto a ricevere una
remunerazione adeiàuata, nei termini di cui sopra, comporta là
responsabilità dello Stato membro inadempiente all’obbligo di
trasposizione delle direttive, con conseguente obbligo di
corrispondere all’avente diritto il relativo risarcimento del
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previsto dalla Direttiva 75/363 come modificata è già

danno ( v. anche sentenza della Corte di Giustizia 19 novembre
1991, Frankovich e Bonifaci , C6/90 e C- 9/90);
il suddetto principio implica necessariamente che la
presente fattispecie debba essere valutata alla luce delle
direttive rimaste non attuate, sulla base della interpretazione

cause riunite C-616/16 e C-617/16 così come già affermato da
questa Corte in fattispecie del tutto analoga (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 13773 del 2018);
pertanto, la pronuncia in esame, avendo applicato principi
diversi, va annullata con rinvio alla Corte territoriale affinché,
in diversa composizione, si pronunci in merito alla pretesa fatta
valere a titolo risarcitorio dal ricorrente, anche per le spese di
questo grado, in stretta osservanza dei principi interpretativi
sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella
sentenza del 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C-616/16 e
C-617/16, e tenendo conto ( per quanto riguarda le spese di
lite) che la dibattuta e controversa questione è stata risolta con
l’intervento chiarificatore della Corte di Giustizia;
le considerazioni che precedono consentono di dichiarare
assorbiti il secondo e terzo motivo;
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo;
dichiara assorbito il secondo e terzo motivo; rinvia la causa,
anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla
Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione
della Corte Suprema di Cassazione in data 22 febbraio 2018
Il Presidente

Ric. 2017 n. 03033 sez. M3 – ud. 22-02-2018
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data ratione temporis et materiae dalla Corte di Giustizia nelle

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