Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20417 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 05/10/2011), n.20417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13474/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO Alessandro, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 473/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA dei

9.4.09, depositata il 30/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Clementina Pulli che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380-bis.

L.L. si rivolse al giudice del lavoro di Patti per ottenere la trasformazione della pensione di invalidità – in godimento in base al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (e quindi antecedente alla L. 12 giugno 1984, n. 222) – in pensione di vecchiaia.

Contro la sentenza con cui la domanda era stata accolta con decorrenza dalla data del compimento del requisito di età, l’Inps proponeva appello. La Corte di appello di Messina rigettava l’impugnazione – a cui resisteva la pensionata -, ritenendo sussistente il diritto al mutamento della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, in presenza dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, in assenza nell’ordinamento previdenziale di un principio ostativo in tal senso.

Precisava anche che i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto (non della misura) della pensione.

Riteneva poi sussistente l’interesse al riconoscimento di una prestazione, come la pensione di vecchiaia, che, per la sua definitività, irrevocabilità e non rivedibilità, possa essere ritenuta dalla parte più favorevole rispetto alla pensione di invalidità. Osservava che, del resto, che era garantito un importo della pensione di vecchiaia non inferiore a quello della pensione di invalidità in godimento.

L’INPS propone ricorso per cassazione. L’intimata non si è costituita.

L’Inps, denunciando violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1 comma 10, della n. 638 del 1983, art. 8, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60, del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, della L. n. 218 del 1952, art. 2 e del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 5, 6, censura la sentenza per avere ritenuto che, in sede di trasformazione del titolo della pensione, rimane salvo il trattamento previdenziale eventualmente più favorevole in godimento. In effetti nella parte espositiva si pone in dubbio anche che la pensione trasformata possa avere decorrenza da data anteriore a quella della presentazione della domanda di trasformazione e che i periodi di godimento della pensione di invalidità possano ritenersi utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, ma tale censure non si sono riflesse, come necessario, nel conclusivo quesito di diritto (art. 366 bis c.p.c., abrogato ma ratione temporis applicabile nella specie).

Il ricorso, rispetto alla questione enunciata anche nel quesito di diritto, è qualificabile come manifestamente fondato.

Infatti deve ritenersi errata l’affermazione del giudice di merito che, in caso di trasformazione, l’importo della pensione di vecchiaia non possa essere minore di quello della pensione di invalidità, tale previsione essendo valida solo nel regime della trasformazione della prestazione da assegno ordinario di invalidità concesso L. n. 222, ex art. 1, comma 1, e segg., in pensione di vecchiaia (Cass. 17492/2010 e numerose altre conformi).

Consegue l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice, che si atterrà al riportato principio di diritto. Allo stesso si demanda anche la regolazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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