Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20416 del 25/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.25/08/2017),  n. 20416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21551/2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO, 45, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MATTEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RITA SANTARPIA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 1, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TIZIANA PANE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 946/50/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Campania, con sentenza n. 946/50/2015, depositata il 3 febbraio 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto dal sig. S.A. da Equitalia Sud S.p.A., avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva, nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione limitatamente ai crediti di natura non tributaria, rigettato nel resto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso d’iscrizione ipotecaria, per omessa notifica dell’intimazione ad adempiere di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 e per inesistenza della notifica della cartella di pagamento prodromica n. (OMISSIS), il cui importo era costituito da debiti tributari del contribuente.

Avverso la pronuncia della CTR il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Equitalia Sud S.p.A. resiste con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che nella fattispecie in esame si verterebbe in ipotesi di notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente dall’agente della riscossione per mezzo del servizio postale, da ritenersi inesistente, costituendo il secondo periodo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, nient’altro che una specificazione della prima parte di detto articolo, richiedente la notifica da parte degli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati dalla legge o in forza delle convenzioni ivi richiamate.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per illogica, contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, in relazione al fatto che, mentre la pronuncia di primo grado ha ritenuto la cartella notificata con il deposito dell’atto presso la casa comunale (in conseguenza, evidentemente, del mancato rinvenimento presso il domicilio del destinatario del medesimo o di altra persona abilitata a riceverlo), la sentenza pronunciata in grado d’appello ha statuito la regolarità della notifica in quanto avvenuta “a mani della madre del S. ( C.A.) ai sensi dell’art. 139”.

Infine, con il terzo motivo, il ricorrente deduce la nullità assoluta dell’atto, in quanto firmato da dirigente illegittimo, nonchè illegittimità dell’avviso di accertamento firmato da dirigenti nominati in base a leggi dichiarate incostituzionali, giusta sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale, per difetto assoluto di attribuzione dei dirigenti, censura formulata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati, risultando entrambi inammissibili. Il primo per difetto di autosufficienza, non avendo esplicitato chiaramente parte ricorrente di che tipo di notifica si sia effettivamente trattato, con riferimento alla succitata cartella di pagamento. Adducendo la controricorrente che la notifica di detta cartella sarebbe avvenuta per il tramite di messo notificatore, parte ricorrente, che ha impostato il ricorso sulla pretesa inesistenza della notifica della cartella direttamente per mezzo del servizio postale da parte dell’agente della riscossione, aveva l’onere di riprodurre il contenuto dell’avviso di ricevimento (ovvero della relata, in caso di consegna dell’atto da parte del messo notificatore: più di recente, cfr. Cass. sez. 5, 28 febbraio 2017, n. 5185), o quanto meno di indicare il luogo ed il momento del relativo deposito da parte dell’agente della riscossione, onde porre la Corte in condizione di verificare effettivamente di quale tipo di notifica si fosse trattato e valutare l’eventuale fondatezza della doglianza circa la lamentata violazione di norma di diritto.

Peraltro, ove mai si fosse trattato effettivamente di notifica della cartella direttamente per mezzo del servizio postale, le considerazioni svolte in ricorso circa la pretesa inesistenza di detta forma di notifica sono contraddette da costante giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr., tra le molte, più di recente, Cass. sez. 6-5, 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 5, 18 dicembre 2014, n. 26864; Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 5, 17 gennaio 2013, n. 1091), che va in questa sede ulteriormente ribadita, non avendo portato il ricorrente elementi nuovi idonei a determinare un mutamento di siffatto indirizzo.

Il secondo motivo è del pari inammissibile, la censura di contraddittoria motivazione investendo un contrasto rilevato nell’accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello rispetto a quello svolto dalla CTP, laddove, nei limiti residui in cui ne è possibile la relativa deduzione secondo l’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’anomalia motivazionale propria della sola sentenza oggetto d’impugnazione deve essere talmente grave da risolversi in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053), nel quale non è ricompresa la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ancora la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza in relazione alla mancata indicazione della data della pretesa notifica, rilevante – in relazione alle modalità accertate dalla CTR – per esaminare, in punto di verifica della necessità o meno della raccomandata informativa, se il procedimento notificatorio fosse stato perfezionato.

Nè, come è noto, detto difetto di autosufficienza può integrato dalle indicazioni all’uopo contenute nel controricorso (pag. 5).

Infine, il terzo motivo è anch’esso inammissibile, adducendosi con esso questione del tutto nuova, oggetto di eccezione in senso stretto, che non risulta oggetto di allegazione nei precedenti gradi di giudizio (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 12 dicembre 2016, n. 25447; Cass. sez. 5, 18 settembre 2015, n. 18448).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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