Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20416 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 16/07/2021), n.20416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 7095 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– ricorrente-

contro

Gruppo Euro Costruzioni s.r.l. in liquidazione, rappresentata e

difesa dall’Avv. Saponara Marco A., elettivamente domiciliato in

Roma, via Tibullo, n. 10, presso lo studio dell’Avv. Saponara Marco;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Basilicata, depositata in data 29 settembre 2015, n.

472/2/15;

sentita la relazione svolta dal consigliere Leuzzi Salvatore nella

camera di consiglio del 10 marzo 2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La contribuente in epigrafe impugnava l’avviso di accertamento, basato su un pcv redatto dalla Guardia di Finanza di Matera, mediante il quale l’Agenzia delle entrate, con riferimento all’anno 2005, procedeva ad un recupero di importi IRAP, avendo appurato induttivamente maggiori ricavi in capo alla predetta, in relazione all’attività di costruzione e successiva vendita di immobili.

La CTP di Mater accoglieva il ricorso della Euro Costruzioni.

La CTR della Basilicata ha confermato la sentenza di primo grado.

Il ricorso per cassazione erariale è affidato ad un solo motivo; resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo unico di ricorso si contesta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 e art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, dell’art. 115 c.p.c., comma 1, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR trascurato l’antieconomicità del comportamento della contribuente, estrinsecatosi in vendite sotto costo e manifestato da una persistente incongruenza costi-ricavi, nonché dalla discrasia fra il valore del prezzo di vendita degli immobili e quello medio stimato dall’OMI.

Il motivo è infondato.

Esso si concentra, infatti, su tre profili.

Il primo attiene allo scostamento dai valori rilevati dall’OMI.

Il secondo concerne la riscontrata esiguità dell’utile di gestione ricavato dalla vendita degli appartamenti.

Il terzo aspetto riguarda la mancata prova certa del prezzo realmente pattuito e la mancanza di data certa dei preliminari stipulati e non registrati. Con riferimento al primo aspetto, relativo allo scostamento tra i corrispettivi delle vendite e i prezzi della stessa tipologia di immobili nella zona rilevati dalla FIAIP, merita considerare come la quotazione di tale organismo non assurga com’e’ ovvio – a “presunzione legale”; essa può esser trattata alla stregua di convergente elemento indiziario valevole solo unitamente al complesso degli altri a giustificare la rettifica in aumento dei corrispettivi. Come chiarito da questa Corte con riferimento all’OMI, ma con considerazioni mutuabili in rapporto alla FIAP, è legittima, nel settore immobiliare, la rettifica dei corrispettivi dichiarati esclusivamente qualora i valori rilevati dall’organismo si combinino con altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, non versandosi in tal caso in una non consentita presumptio de presumpto (Cass., 25/01/2019, n. 2155); tali diversi elementi il giudice d’appello non ha ritenuto siano stati efficacemente dedotti.

Quanto all’esiguità dell’utile di gestione, è d’uopo considerare come la motivazione metta in risalto l’aspetto afferente i “problemi costruttivi” (rimozione condotta acquedotto, necessità di acquisto di altro suolo per costruire muri di cinta, errori progettuali) nonché la circostanza per cui i soci provvidero a fornire materiali costruttivi ritraendo da tali forniture una remunerazione del capitale investito nella società. In buona sostanza, si valorizza la “peculiare e documentata conduzione della azienda nel periodo”.

Consta, dunque, un accertamento del giudice di merito, insindacabile in questa sede, che ha conferito rilievo a talune circostanze. I motivi finiscono per postulare una rivisitazione e/o rimodulazione in sede di legittimità di un accertamento già svolto ed ora precluso.

Quanto al terzo aspetto, deve constatarsi come la prova del prezzo pattuito rappresenti un dato probatoriamente sterile, non ridondando nel perimetro dell’accertamento induttivo.

Nel giudizio tributario, una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell’economia, incombe sul medesimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo – in difetto – pienamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 (Cass. 20/03/2013, n. 6918).

Nel caso che occupa, dette spiegazioni sono state fornite dal contribuente tanto che la CTR le ha ritenute sufficienti, valorizzando due aspetti: la sussistenza di problemi costruttivi, rappresentati da rimozione condotta acquedotto, necessità di acquisto di altro suolo per costruire muri di cinta, errori progettuali; la circostanza in base alla quale “i soci provvidero a fornire i materiali costruttivi ritraendo da tali forniture una remunerazione del capitale investito nella società”.

Il ricorso va in ultima analisi rigettato. Le spese sono regolate secondo soccombenza, nella misura espressa in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 7800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

 

 

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