Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20416 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4005-2014 proposto da:

PATTERN SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore pro tempore

ing. C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SANGEMINI 72, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO FRANCIOSA,

rappresentata e difesa dall’avvocato EMANUELE PASSANISI giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

SARA IMMOBILI SPA, N.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4979/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. DELL’OTRI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Sara Immobili s.p.a. ha adito il Tribunale di Roma per sentir condannare la Pattern s.r.l. e N.L. al rilascio dell’immobile sito in Roma, via Virgilio n. 1/L, già concesso in locazione alla Pattern s.r.l. dalla società ricorrente, oltre alla condanna dei convenuti al pagamento dell’indennità di occupazione dovuta e al risarcimento del danno.

A sostegno della domanda, la Sara Immobili ha dedotto che la società conduttrice, dopo aver assunto in locazione immobile de quo con contratto del (OMISSIS), aveva comunicato il proprio recesso dal 31/8/2009, omettendo tuttavia di provvedere alla riconsegna dell’immobile sul presupposto dell’impossibilità dovuta all’occupazione dello stesso da parte di N.L., ex collaboratrice della Pattern s.r.l..

Costituitasi in giudizio, la Pattern s.r.l. ha dedotto di aver corrisposto quanto dovuto fino al settembre del 2009, invocando la condanna della sola occupante N. al rilascio dell’immobile in favore della società locatrice, con la corresponsione di canoni, indennizzi e spese, oltre al risarcimento del danno.

In via gradata, la Pattern ha chiesto l’eventuale condanna della N. alla rifusione di quanto eventualmente posto a proprio carico, con il favore delle spese di lite.

N.L. si è costituita in giudizio, invocando la chiamata in causa del proprio marito, C.B., anch’egli dipendente di Pattern s.r.l., dal quale ha chiesto, in via riconvenzionale, di essere manlevata in caso di condanna.

Si è costituito, da ultimo, C.B., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e concludendo per il rigetto di tutte le domande spiegate nei propri confronti dalla N..

2. Con sentenza resa all’udienza del 26/10/2010, il Tribunale di Roma ha condannato la Pattern s.r.l. e N.L. al rilascio dell’immobile, contestualmente rigettando la domanda risarcitoria della società ricorrente e quella riconvenzionale della N., dichiarando infine l’inammissibilità di tutte le altre domande riconvenzionali. Ha infine condannato in solido le parti resistenti, Pattern e N., al rimborso delle spese del giudizio, con la compensazione di quelle relative alla lite tra la N. e il C..

3. Su appello della Sara Immobili s.p.a., con sentenza resa all’udienza del 24/9/2013, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Pattern s.r.l. al pagamento, in favore della società conduttrice, dell’ulteriore somma di Euro 31.547,52, oltre agli interessi legali delle singole scadenze al saldo, a titolo di indennità di occupazione, con il favore della metà delle spese di lite (per il resto compensate) e l’integrale compensazione delle spese relative alla lite tra la società appellante e la N..

4. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la Pattern s.r.l. in liquidazione, dolendosi, sulla base di un unico motivo di impugnazione, della violazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’omessa motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, nel trascurare il rilievo della tardività dell’appello proposto dalla Sara Immobili s.p.a., avendo la stessa depositato il corrispondente ricorso in data 31/5/2011, a fronte del deposito della sentenza di primo grado in data 26/10/2010 e, pertanto, dopo la scadenza del termine semestrale per la proposizione dell’appello imposto, a pena di decadenza, dall’art. 327 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso è fondato.

Dev’essere preliminarmente rilevato come all’odierna controversia sia applicabile la disciplina processuale introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, (modificativa dell’art. 327 c.p.c.), avendo la società originaria ricorrente depositato il ricorso introduttivo del giudizio in data 23/9/2009.

Per effetto di tale novella, il termine cosiddetto lungo per la proposizione dell’appello (così come del ricorso per cassazione o della revocazione) deve ritenersi, indipendentemente dalla notificazione, pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, a pena di decadenza.

Ciò posto, nel caso di specie, a fronte dell’avvenuta pubblicazione della sentenza di primo grado nel corso dell’udienza del 26/10/2010, la Sara Immobili s.p.a. ha depositato il ricorso in appello presso la cancelleria della corte territoriale in data 31/5/2011 e, pertanto, ben oltre il termine semestrale previsto a pena di inammissibilità per la proposizione del gravame.

Sulla base di tali premesse, in accoglimento dell’odierno ricorso, la sentenza d’appello dev’essere cassata senza rinvio attesa l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Sara Immobili s.p.a. avverso la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Roma in data 26/10/2010, con la conseguente condanna della società appellante al rimborso delle spese del giudizio d’appello e del presente giudizio di cassazione in favore della controparte, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata attesa l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Sara Immobili s.p.a. avverso la sentenza emessa tra le parti, dal Tribunale di Roma, in data 26/10/2010.

Condanna la Sara Immobili s.p.a. al rimborso in favore della Pattern s.r.l., in liquidazione, delle spese del giudizio d’appello liquidate in Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori come per legge, nonchè di quelle del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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