Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20416 del 05/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/10/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 05/10/2011), n.20416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13097/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati PULLI Clementina, MAURO RICCI, ALESSANDRO RICCIO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4522/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

3.6.08, depositata il 18/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Clementina Pulli che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva il diritto di P.S. alla pensione di invalidità civile con decorrena dall’1.1.2002 e all’indennità di accompagnamento con decorrenza dall’1.4.2007 in relazione all’esito della c.t.u. medico legale esperita in appello.

L’Inps propone ricorso per cassazione.

L’Inps con i due motivi di ricorso denuncia, riguardo al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, la violazione della normativa in materia di requisito reddituale (L. n. 118 del 1971, art. 12) e vizio di motivazione. Lamenta che il giudice di appello abbia omesso del tutto di accertare se detto requisito era sussistente.

Il ricorso è manifestamente fondato, stante il mancato accertamento del requisito in questione parte del giudice di appello. Tale accertamento sarebbe stato necessario ai fini dell’accoglimento della domanda, essendo relativo ad uno degli elementi costitutivi del diritto alla pensione di inabilità civile. Nè tale accertamento può ritenersi superfluo nel caso in cui il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda per la mancanza di altri requisiti (cfr.

Cass. n. 2/2002, 443/2006).

Consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata nella parte oggetto del medesimo e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), cui è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata nella parte investita dal ricorso, con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2011

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