Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20415 del 16/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2021, (ud. 06/07/2021, dep. 16/07/2021), n.20415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11173/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

MARINELLO VANIA, rappresentata e difesa dall’avv. Narduzzo Mario,

domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della

Corte di cassazione;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, sezione n. 01, n. 1664/01/14, pronunciata il 06/10/2014,

depositata il 28/10/2014.

Numero registro generale 11173/2015 Numero sezionale 4473/2021 Numero

di raccolta generale 20415/2021 Data pubblicazione 16/07/2021

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 luglio

2021 dal Consigliere Guida Riccardo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Veneto, con la sentenza menzionata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti dell’avv. M.V., avverso la sentenza (n. 132/01/2012) della Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Belluno che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento, fondata sulle indagini bancarie, che recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP, IVA, per il periodo d’imposta 2007, maggiori redditi di lavoro autonomo non dichiarati;

2. la C.T.R., dato atto che la contribuente non si era costituita in giudizio, in primo luogo, ha rilevato che quest’ultima aveva spiegato gran parte delle movimentazioni effettuate sul proprio conto corrente bancario, ferma l’estrema difficoltà di reperire la documentazione di riscontro, risalente a diversi anni prima della verifica fiscale, visto che la richiesta dell’Amministrazione finanziaria (“A.F.”) di giustificazioni, per il biennio 2006-2007, era stata formulata nel 2011;

3. da una diversa angolazione giuridica, la Commissione regionale ha affermato che, diversamente dall’assunto dei motivi di gravame, dagli atti di causa emergeva (in particolare, dalla richiesta di autorizzazione al compimento di indagini bancarie, nella quale si dava atto che l’istanza era dovuta al fatto che, per gli anni dal 2006 al 2008, risultava un “appiattimento” dei ricavi dichiarati a quelli dello studio di settore UKO4U) che l’accertamento fiscale nei confronti della contribuente era stato operato sulla base dell’apposito studio di settore, e che inoltre le indagini bancarie erano state svolte soltanto per corroborare (vedi la sesta pagina della sentenza) “l’affermazione di una mancata congruità con le citate risultanze dello studio di settore UKO4U”, con la precisazione che, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, era esclusa la validità di un accertamento scaturito dal mero raffronto con le risultanze degli studi di settore;

4. l’Agenzia propone ricorso, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente resiste con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO

Che:

a. preliminarmente, è priva di pregio l’eccezione della contribuente d’inammissibilità del ricorso per cassazione per inesistenza della notifica dell’atto di appello, in ragione della circostanza che (vedi pag. 2 del controricorso) “lo scrivente patrocinio ha potuto appurare che l’Agenzia delle entrate ha notificato l’appello a mezzo di servizio postale con ritiro dell’atto presso l’ufficio postale (non presso lo studio) da parte di persona estranea, priva di qualsiasi collegamento e/o rapporto con l’avv. Narduzzo”. Per la Corte (Cass. 17/01/2019, n. 1150) “Nel giudizio di cassazione, il controricorso – ai fini del rispetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (richiamato dall’art. 370 c.p.c., comma 2, “in quanto è possibile”) – assolvendo alla sola funzione di contrastare l’impugnazione altrui, deve contenere l’autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa soltanto nel caso in cui con esso venga proposta impugnazione incidentale, stante l’autonomia di questa rispetto all’impugnazione principale; tuttavia, qualora il controricorrente, pur senza proporre impugnazione incidentale, sollevi eccezioni sull’ammissibilità del ricorso che implichino una valutazione del materiale documentale delle fasi di merito, il controricorso deve contenere una sufficiente ed autonoma esposizione dei fatti di causa inerenti a dette eccezioni, in modo da consentire alla Corte di verificarne la portata, dalla sola lettura dell’atto.”. Nel caso in esame, l’eccezione, del tutto generica, non risulta supportata da alcuna documentazione (come, per esempio, una specifica attestazione del funzionario dell’ufficio postale, una querela di falso, etc.) a riscontro dell’asserito ritiro dell’atto (di appello dell’Agenzia) presso d’ufficio postale da parte di un estraneo non autorizzato dal difensore della contribuente;

1. con il primo motivo di ricorso (“1) Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51; D.L. n. 331 del 1993, art. 63-sexies, D.L. n. 146 del 1989, art. 2697 c.c. e artt. 2727 e 2729 c.c. in combinato disposto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere affermato che l’accertamento era fondato sugli studi di settore e che le indagini bancarie avevano funzione di supporto delle risultanze acquisite, senza considerare che non è corretto desumere la natura dell’accertamento dalla mera circostanza che nella richiesta di autorizzazione ad acquisire i dati bancari si faccia riferimento al rapporto tra ricavi dichiarati e ricavi puntuali attestati dallo specifico studio di settore;

2. con il secondo motivo (“2) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata che, cadendo in contraddizione, ha prima affermato e poi negato che l’accertamento fosse fondato sulle indagini bancarie e, in ultima analisi, le imputa di non avere colto che l’accertamento fondato sugli studi di settore e le indagini bancarie, che la C.T.R. considera “compresenti”, in realtà sono due tipi di accertamento assai diversi l’uno dall’altro;

3. con il terzo motivo (“3) Violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere negato che, in caso di accertamento fondato sulle indagini bancarie, se il contribuente, libero professionista, non dimostra che le somme oggetto di ciascun versamento contestato dall’A.F. sono state considerate ai fini della dichiarazione dei redditi (e della dichiarazione IVA), quegli stessi importi vanno qualificati come ricavi (o corrispettivi, ai fini IVA), indebitamente sottratti a imposizione;

4. con il quarto motivo (“4) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”), si denuncia l’apparente motivazione della sentenza impugnata che, in sostanza, dichiara di condividere il giudizio della C.T.P., che afferma che la contribuente ha giustificato gran parte delle movimentazioni bancarie, ma poi omette di indicare quali siano le movimentazioni “giustificate”, per quale ragione esse vengono considerate tali, perché, infine, la giustificazione di una parte dei versamenti comporti l’annullamento dell’intero avviso, anche in relazione ai versamenti non giustificati;

5. il secondo e il quarto motivo, attinenti a errores in procedendo, suscettibili di esame congiunto per connessione, la cui trattazione è prioritaria rispetto agli altri due, sono fondati, con conseguente assorbimento del primo e del terzo motivo;

6. per giurisprudenza pacifica (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale richiama, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. U. 10/12/2020, n. 28176) “nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.”;

7. nella specie, la sentenza impugnata è affetta dalla duplice anomalia motivazionale denunciata dall’ufficio poiché, da un lato, contraddicendosi, prima afferma che l’accertamento è scaturito dalle indagini bancarie, salvo poi soggiungere che esso trae origine dal disallineamento tra i redditi dichiarati e quelli risultanti dall’apposito studio di settore (UKO4K); dall’altro, nella prima parte della sua carente struttura argomentativa (ove la C.T.R. sembra propendere per un accertamento fondato sulle indagini bancarie), espone, in maniera anapodittica, che la contribuente ha giustificato “la gran parte delle movimentazioni bancarie”, senza spiegare quali siano tali ipotetiche giustificazioni e nemmeno la ragione per cui l’avviso è stato completamente annullato, persino rispetto ai versamenti che, anche al giudice d’appello, non apparivano giustificati;

8. in conclusione, accolti il secondo e il quarto motivo, assorbiti il primo e il terzo motivo, la sentenza è cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2021

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