Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20415 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 11/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11897 – 2014 proposto da:

P.M., D.C., P.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO NARDOZZA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato IVANO TOZZI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

DUOMO ASSICURAZIONI SPA, A.G.;

– intimati –

Nonchè da:

TUA ASSICURAZIONI SPA, nella quale è stata fusa per incorporazione

la (Duomo Unione Assicurazioni SPA), in persona del suo Procuratore

speciale e sostituto sostanziale Dott. S.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, 10/B, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

P.M., D.C., P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1575/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA;

udito l’Avvocato ROBERTO AMATI per delega;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’inammissibilità di quello incidentale; statuizione

sul contributo unificato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M. e P.L. e D.C. convennero in giudizio la Uniass Ass.ni s.p.a. (ora Duomo UniOne Ass.ni) A.G., Compagnia Tirrene di Ass.ni e L.G. per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al decesso della loro congiunta P.P. avvenuto in seguito al sinistro stradale tra le vetture del L. e dell’ A.. Si costituiva anche la Uniass s.p.a. in nome della Consap, gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nominata quale cessionaria del portafoglio della Compagnia Europea di Previdenza s.p.a.. La Uniass chiamava in causa la Vittoria Ass.ni, F.V. e Lo.Gi., quale proprietario e conducente di un furgone che aveva partecipato nella causazione del sinistro.

Il Tribunale di Roma, previa declaratoria di colpa paritetica del L., dell’ A. e del F. condannava i convenuti ed i chiamati in solido al pagamento in favore dei genitori della vittima di Euro 443.350,00 e della sorella di Euro 224.901,66, contenendo la responsabilità della Uniass (divenuta Uni One Ass.ni) per conto del F.G.V.S. nei limiti del massimale obbligatorio vigente all’epoca dell’incidente.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1575 del 20 marzo 2013. La Corte in accoglimento dell’appello di A. e della Duomo Ass.ni che chiedevano la riduzione dei danni liquidati ai parenti della vittima, riduceva il risarcimento complessivo ad Euro 191.000,00., contenendo il pagamento della Duomo nel massimale di legge vigente all’epoca dell’incidente, ma la condannava per mala gestio a pagare gli interessi e la rivalutazione anche oltre il limite del massimale.

3. Avverso tale decisione, M. e P.L. e D.C. propongono ricorso in Cassazione sulla base di 1^ motivo.

3.1 Resiste con controricorso e ricorso incidentale la Tua Ass.ni s.p.a. (già Duomo Uni One Ass.ni s.p.a. (quale incorporante per fusione della Uni One Ass.ni, già Uniass). Le parti hanno depositato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente perchè notificato alla Duomo Uni One in proprio, estranea ai giudizi di merito, e non al procuratore costituito per tale società che come parte nei giudizi di merito risulta costituita in nome e per conto della Consap s.p.a. gestione autonoma F.G.V.S..

Tale eccezione è infondata. Come si evince anche dal ricorso (pag. 3) che deve essere letto nel suo insieme, la compagnia assicuratrice risulta citata in nome e per conto.

4.1. Con il primo ed unico motivo, i ricorrenti deducono la “difformità del dispositivo di condanna al risarcimento del danno rispetto alla motivazione della sentenza, in ordine alla liquidazione del danno rispetto alla motivazione della sentenza, in ordine alla liquidazione del danno della Duomo Ass.ni oltre il limite del massimale. Violazione di legge – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2”.

Lamentano che il giudice dell’appello ha nella motivazione della sentenza accertato la mala genio della compagnia assicuratrice e poi nel dispositivo afferma la condanna di tale compagnia nei limiti del massimale.

Il motivo è infondato.

Il contrasto è solo apparente ma in realtà, ad una attenta lettura il dispositivo enuncia gli stessi principi già espressi in motivazione secondo cui “dovuti devono essere dalla società assicuratrice la rivalutazione e gli interessi anche oltre il limite del massimale di cui all’epoca del sinistro, in quanto conseguenti al ritardo del pagamento dell’indennizzo” (pag. 16 sentenza). Principio ribadito, oltre che nel dispositivo, anche a pag. 17 della sentenza dove afferma “oltre il limite del massimale (…) con riguardo alla rivalutazione e interessi di legge”.

5. 11 ricorso incidentale della Tua Ass.ni con cui deduce la violazione dell’art. 101 c.p.c. e la L. n. 738 del 1978, art. 4, comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 30 è infondato per quanto già detto sub. 4.

6. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate in considerazione del rigetto di entrambi i ricorsi.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi principale e incidentale e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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