Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20414 del 25/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.25/08/2017),  n. 20414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21452/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CP COMPANY SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 449/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania – con sentenza n. 449/34/2015, depositata il 9 febbraio 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto nei confronti della CP Company S.r.l. dalla locale Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Catania, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente per l’annullamento di avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l’anno 2005, riconoscendo fondata la doglianza della ricorrente circa la nullità dell’avviso di accertamento per mancata osservanza del termine dilatorio di cui della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La società, ora in liquidazione, non ha svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, assumendo che la decisione impugnata avrebbe omesso di pronunciare sulle eccezioni dell’Amministrazione finanziaria riproposte come specifici motivi di gravame, limitandosi a considerare pregiudiziale ed assorbente la questione relativa alla presunta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Con il secondo motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che nella fattispecie in esame alcun vulnus poteva ipotizzarsi come limitativo del diritto di difesa della contribuente in ragione della mancata osservanza del termine di giorni 60 dalla notifica del processo verbale di chiusura delle indagini compiute, perchè detto verbale non conteneva alcuna contestazione e/o rilievo, in esso essendosi limitati i funzionari verbalizzanti a richiedere al legale rappresentante della società chiarimenti e/o documentazione ulteriori riguardo a movimentazioni bancarie compiute dalla società nel periodo 2005-2006.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente tra loro, in quanto connessi.

Premesso che nel caso di specie si verte in ipotesi di assorbimento cd. improprio (cfr., più di recente, Cass. sez. 1, 12 luglio 2016, n. 14190), avendo il giudice tributario d’appello rigettato il gravame dell’Amministrazione avverso la pronuncia di primo grado in base alla soluzione della questione, ritenuta esplicitamente di carattere esaustivo, circa la nullità dell’atto impositivo per violazione del disposto della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ne consegue che, verificata la correttezza della relativa statuizione, alla stregua delle considerazioni di qui a breve esposte, non è configurabile il vizio di omessa pronuncia denunciato con il primo motivo dalla ricorrente Amministrazione (cfr. Cass. sez. lav. 26 gennaio 2016, n. 1360; Cass. sez. 3, 25 febbraio 2005, n. 4079).

Il secondo motivo è inammissibile; in primo luogo (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155), per avere la CTR deciso la questione di diritto ad essa sottoposta in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, trovando applicazione, come rilevato dal giudice tributario, vertendosi pacificamente in tema di verifica con accesso, il principio di diritto affermato da Cass. sez. unite, 29 luglio 2013, n. 18184, alla quale, diversamente da quanto prospettato in ricorso dall’Agenzia delle Entrate, si è conformata la successiva giurisprudenza (sulla nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del termine di cui della L. n. 212 del 2000, art. 12,comma 7, salvo casi di particolare e motivata urgenza, che non possono ricondursi all’imminente scadenza del termine di decadenza per l’attività accertativa, tra le molte Cass. sez. 5, 5 dicembre 2014, n. 25759; Cass. sez. 5, 16 marzo 2016, n. 5149 e, in parte qua, Cass. sez. unite 9 dicembre 2015, n. 24823).

In secondo luogo ulteriore profilo d’inammissibilità va colto in relazione alla carenza di autosufficienza del motivo di ricorso che, nell’evidenziare le ragioni che, a dire dell’Amministrazione finanziaria, giustificherebbero nella fattispecie in esame la non applicabilità del principio della nullità dell’atto impositivo per mancata osservanza del termine di cui della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, omette tuttavia di trascrivere o quantomeno indicare gli elementi essenziali del contenuto del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verbalizzanti, onde porre la Corte in condizione di verificare la veridicità di quanto affermato in punto di assenza di specifici rilievi e/o contestazioni, le quali soltanto, secondo parte ricorrente, avrebbero giustificato eventuali osservazioni o richieste da parte della contribuente entro il termine previsto dalla succitata norma.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto difese l’intimata.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2017

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